Una professione per due
La responsabilità coinvolge l’esercizio della professione di doganalista e di spedizioniere doganale in tutte le sue forme: individuale, associata o societaria. Doganalista e spedizioniere doganale, a mio avviso, sono due figure professionali che è opportuno mantenere distinte, perché sono solo parzialmente sovrapponibili. La legge 213/2000, oltre ad aver avuto il grande merito di far emergere a livello istituzionale la professione del doganalista, ha avuto anche quello di creare all’interno della professione una distinzione analoga a quella che storicamente esiste tra la figura professionali di avvocato e quella di procuratore, nel campo dell’assistenza legale. L’attività di avvocato ha per oggetto la consulenza legale; quella di procuratore ha per oggetto l’assistenza e la rappresentanza in giudizio. Spesso, ma non sempre, le due funzioni sono svolte dalla stessa persona: il procuratore in giudizio deve essere sempre anche avvocato, ma un avvocato può prestare la sua consulenza senza rappresentare in giudizio. La stessa distinzione si può fare per la consulenza e l’assistenza nella materia doganale guardando, da una parte, al contenuto della professione così come definito dalla legge 213/2000 e, dall’altra, all’attività di rappresentanza in dogana come descritta dall’art. 5, Reg. CEE 2913/92, (ancora in vigore sia pure in via transitoria) e dall’art. 40, TULD. Se è vero, infatti, che tutti gli spedizionieri doganali, come procuratori del dichiarante, sono anche doganalisti in quanto consulenti esperti nella materia doganale, non necessariamente tutti i doganalisti sono anche procuratori, cioè rappresentanti diretti del dichiarante (intendo qui per “dichiarante” non chi ha sottoscritto materialmente la dichiarazione, come talvolta si usa dire nella pratica quotidiana, ma il detentore della merce secondo la definizione data dal Codice doganale: è “dichiarante” colui che presenta o fa presentare la merce in dogana; art. 64, CDC). Come sappiamo, la rappresentanza diretta è un’attività che si può esercitare soltanto sulla base di un’apposita procura (nella pratica quotidiana definita impropriamente ed erroneamente “mandato”) che deve essere rilasciata dal “dichiarante” al professionista/procuratore. Questo procuratore è definito spedizioniere doganale dall’art. 40, TULD. La distinzione tra spedizioniere/procuratore e doganalista/consulente non è fine a se stessa: se non si comprende bene il contenuto e la funzione di queste due figure professionali si possono commettere gravi errori nella predisposizione, da una parte, del mandato commerciale e, dall’altra, della procura da far sottoscrivere al cliente ed esibire a richiesta delle autorità doganali. Per non parlare del problema che riguarda la corretta impostazione dei “mandati in sostituzione”: questo problema si verifica quando il “dichiarante” non ha rapporto commerciale diretto con il professionista che compilerà e sottoscriverà la dichiarazione, ma tratta direttamente con l’operatore multimodale che sta a monte della filiera dei mandatari/procuratori. Tutto questo può avere rilevanti conseguenze pratiche sotto il profilo della corretta individuazione del grado e della natura delle responsabilità professionali. Tutti i professionisti, in quanto tali, hanno un quadro di responsabilità cui non possono ragionevolmente sottrarsi; tuttavia, difficilmente si trova un’altra figura professionale ingabbiata in un reticolo di responsabilità così intricato come avviene per il doganalista. Ma non spaventiamoci: in alcune ipotesi si tratterà di prendere le contromisure necessarie per evitare, per quanto possibile, spiacevoli sorprese; in altre ipotesi si dovranno predisporre gli strumenti difensivi per contrastare ingiusti addebiti di responsabilità. Saranno oggetto di approfondimento nei successivi numeri di questa newsletter.
(segue)
di Piero Bellante – Avvocato esperto di diritto e contenzioso doganale. Studio Bellante & La Lumia – Verona