di Najdat Al Najjari – Glawbe Avvocati e Consulenti d’Affari
La presente nota prende le mosse da un recente accertamento della Polizia Stradale nei confronti di un vettore comunitario. Dall’accertamento è scaturito un verbale a carico del vettore per violazione dell’Art. 46 L. 218/1975 il quale è stato opposto di fronte all’autorità Giudiziaria che ha definito la vicenda annullando il verbale stesso e offrendo, nella parte motiva della decisione, alcuni importanti spunti di riflessione circa la valenza giuridica della “scheda di trasporto”.
Nel corso dell’accertamento la Polizia stradale ha rinvenuto nel vano di carico di un mezzo di nazionalità Bulgara merci caricate parte in Svizzera e parte in Italia, tutte scortate da fattura la quale indicava come proprietario e destinatario finale delle merci un operatore economico avente sede in Georgia. Sempre nel corso dell’accertamento la Polizia ha rinvenuto a bordo del mezzo la Scheda di trasporto compilata dal caricatore (operatore logistico) la quale indicava come destinazione finale dei beni la Georgia, mentre non ha rinvenuto a bordo il contratto internazionale di trasporto (CMR) con riferimento ai sudetti beni. Sulla base di quanto sopra la Polizia Stradale ha richiesto al vettore l’esibizione dell’autorizzazione bilaterale CEMT in relazione al trasporto dall’Italia alla Georgia per le merci caricate in Italia e, non avendone trovata traccia, ha applicato l’Art. 46 L. 218/1975 procedendo all’irrogazione di sanzione per trasporto abusivo e relativo fermo amministrativo del mezzo. Questo nonostante fosse stato comunicato che le merci in oggetto avevano, ab origine, destinazione finale Bulgaria ove sarebbero state prese in carico da altro vettore con destinazione finale Georgia.
Il verbale ed il provvedimento di fermo sono stati contestati dal vettore di fronte all’Autorità giudiziaria competente con richiesta di revoca del fermo e di annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Il nucleo della controversia ruota sulla valenza della Scheda di trasporto e sul rapporto che esiste tra essa ed il contratto internazionale di trasporto di merci su strada. Il nucleo della difesa del vettore è consistito, infatti, nella produzione agli atti del giudizio di un contratto internazionale di trasporto dal quale si evince che la destinazione finale delle merci in parola era la Bulgaria mentre la Polizia stradale ha basato la propria tesi sulla prevalenza delle risultanze della Scheda di trasporto rispetto a quanto contenuto nel contratto prodotto agli atti del giudizio.
Le argomentazioni addotte dalla Polizia si sono fondate, essenzialmente, sulla presenza a bordo del mezzo del documento denominato “Scheda di trasporto” dalla cui lettura si è fatta discendere una conclusione in contraddizione con il contenuto del contratto di trasporto, ossia che le merci caricate a Casnate con Bernate dovevano essere trasportate dall’Italia alla Georgia.
Il vettore ha sostenuto che gli accertatori hanno elevato una contravvenzione per violazione dell’Art. 46 L. 298/74 fondando le proprie motivazioni su un documento (Scheda di trasporto) non obbligatorio per legge nelle ipotesi di trasporto internazionale e le cui risultanze erano sono difformi rispetto ad un contratto di trasporto peraltro dimesso agli atti di causa .
La scheda di trasporto – documento introdotto dalla Legge 286/2005 come modificata dal d.lgs. 214/2008 – non è un documento obbligatorio nei trasporti internazionali: si veda, in tema, la Circolare 121/2009 del 06 agosto 2009 al punto 8: “(…) si precisa che i vettori (…) che effettuano un trasporto internazionale di cose in conto terzi, non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto (…)”.
Inoltre il vettore ha rilevato che la Scheda non ha lo scopo di sostituirsi al contratto di trasporto avendo la medesima funzioni affatto diverse e distinte da esso.
Ed infatti secondo quanto previsto dal comma II dell’art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005, introdotto dal D.Lgs. 214/2008, la scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità di cui all’art. 8 dello stesso D.Lgs. 286/2005 (“la scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all’articolo 8”).
Si tratta quindi del documento strumentale all’identificazione della c.d. filiera del trasporto, cioè di tutti quei soggetti che vengono a vario titolo coinvolti nelle operazioni di trasporto (vettore, mittente, conducente del veicolo, caricatore, proprietario della merce, sub-vettore), in funzione della responsabilità di ciascuno come configurata ai sensi del successivo Art. 8.
Quindi nell’impostazione del legislatore la scheda di trasporto non rappresenta né un elemento costitutivo del contratto di trasporto né tanto meno il documento richiesto per la sua prova. Il secondo comma dell’art. 7-bis precisa che la scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità dei soggetti facenti parte della filiera del trasporto ai sensi del successivo art. 8. Ciò rivela la finalità per cui è stato istituito tale documento: agevolare il controllo su strada della filiera del trasporto e delle eventuali responsabilità dei soggetti che ne fanno parte, nel caso di violazioni, da parte del conducente, delle norme previste in materia di sicurezza della circolazione stradale. In questo senso, si manifesta come documento idoneo all’identificazione immediata di conducente, vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci oggetto del trasporto da parte degli organi di polizia stradale o comunque addetti al controllo (si veda, sul punto, Luca Massalongo, La Scheda di Trasporto, ed. Avanguardia Giuridica Diritto dei Trasporti e della Logistica).
Quindi il vettore ha sostenuto che la Scheda di trasporto non può e non deve essere considerata un sostituto del contratto di trasporto non essendo questa la sua funzione.
Nel caso di specie il contratto di trasporto indicava in un centro logistico bulgaro il “luogo della riconsegna” escludendo quindi la sussistenza di qualsiasi trasporto “internazionale non intracomunitario” con riferimento alle merci oggetto del verbale impugnato.
Il giudice chiamato a decidere la controversia ha accolto l’impostazione del vettore ed annullato il provvedimento sanzionatorio chiarendo che “per i trasporti internazionali non è obbligatoria la compilazione e la tenuta a bordo della scheda di trasporto risultando invece obbligatoria la presenza a bordo dei documenti equipollenti ovvero la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto internazionale delle merci (…). Ne consegue che la scheda di trasporto non costituisce, in caso di trasporto internazionale, documento idoneo a comprovare gli elementi essenziali del contratto di trasporto, i quali devono invece risultare dai documenti equipollenti obbligatori da esibire a richiesta degli agenti di Polizia”.
La motivazione del Giudice ha stabilito in maniera univoca, quindi, che in caso di discrepanza tra risultanze della Scheda di trasporto e quanto contenuto nel contratto di trasporto sono le previsioni di quest’ultimo a determinare la natura comunitaria o internazionale non comunitaria della prestazione declinando concretamente le diverse funzioni della Scheda rispetto a quelle svolte dal contratto il quale, solo, è idoneo a documentare la volontà delle parti sia esso contenuto nel format caratteristico della lettera di vettura “CMR” sia esso ricostruito aliunde, dalla lettura dei documenti obbligatori che si devono trovare a bordo del mezzo.