di Alessandro Sutto
Con la circolare n. 86/2014 l’INPS, di concerto col Ministero del Lavoro, provvede a dettare le indicazione operative necessarie alla gestione del processo di armonizzazione dei requisiti pensionistici di molteplici categorie professionali, tra cui il soppresso Fondo Spedizionieri doganali, uniformandoli ai più stringenti requisiti previsti dalla Riforma Fornero del 2011.
Il Fondo Spedizionieri doganali è stato istituito con l’art. 15 della legge 22 dicembre 1960 n. 1612 modificato con la legge 4 marzo 1969 n. 88, e soppresso, a far tempo dal 1 gennaio 1998, con la legge 16 luglio 1997 n. 230. Dalla stessa data le attività riguardanti l’erogazione dei trattamenti pensionistici e della buonuscita sono confluite all’INPS.
Quadro di riferimento normativo
Il D.L. 95/12 modificando l’art 24.18 del D.L. 201/11 dispone che per implementare il processo di incremento dei requisiti minimi di pensionamento previsto dai regimi e gestioni pensionistici per cui siano previsti regimi diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, dovesse essere adottato un Regolamento recante le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso tenuto conto “ delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti”.
Nella G.U. del 16 gennaio 2014 è stato pubblicato il DPR 28 ottobre 2013 n. 157 con il quale è stato emanato tale regolamento da cui segue la circolare in commento.
Come per tutti i lavoratori assicurati all’INPS, oltre al requisito anagrafico, la pensione di vecchiaia per gli spedizionieri doganali, a carico del soppresso Fondo Spedizionieri Doganali, spetta a coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni. La pensione di vecchiaia viene comunque riconosciuta anche agli spedizionieri doganali che hanno un’anzianità inferiore ai 20 anni ma che risultano iscritti al Fondo al 31 dicembre 1997.
Le novità contenute nel Regolamento in commento dispongono:
1) nei confronti categorie disciplinate dal DPR 157/13 non trovano applicazione le c.d. finestre di pensionamento;
2) si stabilisce che i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l’accesso al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall’età, si applicano le norme in materia di adeguamento alla speranza di vita.
La Circolare 86/2014 detta le seguenti indicazioni operative per l’ex Fondo Spedizionieri Doganali.
I lavoratori che abbiano compiuto 65 anni di età entro il 31/12/2013 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia secondo la previgente normativa.
Dal 1 gennaio 2014 invece i contribuenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
– Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, 66 anni e 3 mesi;
– Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, 66 anni e 3 mesi;
– Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, 66 anni e 3 mesi.
I requisiti negli anni 2014 e 2015 sono adeguati alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, che attua l’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti dal 2016 in poi sono da adeguare alla nuova speranza di vita che verrà stabilita in futuro da un nuovo Decreto Ministeriale. In linea teorica si prevedono ulteriori tre mesi da aggiungere. Quindi il requisito potrebbe passare a 66 anni e 6 mesi.
Le nuove disposizioni trovano applicazione sulle pensioni ordinarie di vecchiaia aventi decorrenza 1 febbraio 2014, mese successivo all’entrata in vigore del regolamento, fatte salve le pensioni da liquidare in favore degli iscritti che hanno perfezionato il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2014.
Che dire: speriamo solo che all’aumentare della speranza di vita non diminuisca quella delle nostra Aziende!
Studio Associato Sutto