Ci eravamo lasciati con la Newsletter 10/2014 trattando l’argomento degli iscritti al soppresso fondo Spedizionieri Doganali. L’evoluzione della materia e le continue evoluzioni legislative di questo governo fanno sì che l’argomento debba essere seguito passo dopo passo. Vediamo di riprenderlo nei suoi principi generali e coglierne le evoluzioni nel tempo. Il D.L. 95/12 modificando l’art 24.18 del D.L. 201/11 dispone che per implementare il processo di incremento dei requisiti minimi di pensionamento previsto dai regimi e gestioni pensionistici per cui siano previsti regimi diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, dovesse essere adottato un Regolamento recante le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso tenuto conto “ delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti”.
Nella G.U. del 16 gennaio 2014 è stato pubblicato il DPR 28 ottobre 2013 n. 157 con il quale è stato emanato il regolamento da cui segue la circolare Inps in n.86 del 03.072014.
L’articolo 2 del citato regolamento, al comma 2, dispone che iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali sono tra i soggetti che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi, per il conseguimento di prestazioni pensionistiche da liquidare in regime di totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, e successive modificazioni.
Vediamo cosa dispone l’Inps nella dettagliata a circolare n. 86/2014 in merito alla totalizzazione dei contributi.
Le regole generali riguardanti le modalità di accertamento del diritto e dell’accesso ai trattamenti pensionistici in totalizzazione di periodi contributivi per gli spedizionieri doganali sono contenute nelle circolar n. 69 del 2006, la n. 3 del 2008 e nel messaggio n. 219 del 2013.
La circolare n. 86 spiega quali sono le novità dal 2014 dopo le modifiche intervenute con il regolamento. Sono fornite le indicazioni per la liquidazione delle pensioni con utilizzazione dei periodi assicurativi risultanti nel soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. Ecco le ipotesi previste.
Totalizzazione certificata per gli iscritti aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo, La pensione di vecchiaia viene concessa agli spedizionieri doganali in presenza del requisito anagrafico (65 anni fino al 2013, 66 anni e 3 mesi dal 2014), ma anche se l’iscritto ha maturato un’anzianità contributiva non inferiore a venti anni (oppure meno, per gli iscritti al Fondo fino al 31 dicembre 1997).
Riguardo alla totalizzazione la circolare Inps n. 86 del 3 luglio 2014 precisa che “per gli aventi diritto a pensione, l’importo lordo annuo spettante, riferito a tredici mensilità, è stato calcolato e certificato dal predetto Fondo, all’atto della soppressione dello stesso. Nella liquidazione della pensione in totalizzazione, la quota afferente i periodi di iscrizione al soppresso Fondo è quella certificata dal Fondo stesso.
La pensione totalizzata costituisce un’unica pensione e gli aumenti a titolo di perequazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni vigenti, e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo con onere a carico delle gestioni interessate”.
Totalizzazione per gli spedizionieri doganali scritti non aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo. Per gli iscritti non aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo la quota di pensione deve essere calcolata computando, per ogni anno di contribuzione accreditata in detto Fondo, un ventesimo dell’importo determinato, secondo le norme del proprio Regolamento, per le pensioni da liquidare in presenza dell’anzianità minima di iscrizione, pari a 20 anni.
L’art. 32 del Regolamento del soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri Doganali prevede, inoltre, il diritto ad un’ulteriore prestazione previdenziale in favore degli iscritti al Fondo medesimo, costituita dall’indennità di buonuscita. In favore dei lavoratori che non hanno maturato il requisito contributivo minimo, in quanto risultano cancellati dal Fondo stesso, la buonuscita viene liquidata in misura doppia.
L’indennità di buonuscita, in applicazione dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 230 del 1997, spetta al compimento dell’età prevista per la pensione ordinaria di vecchiaia a carico del Fondo. Pertanto, per effetto dell’articolo 2, comma 1, del regolamento in commento, il requisito anagrafico per il diritto all’indennità di buonuscita è elevato a sessantasei anni a far tempo dal 1° gennaio 2014.
Tenuto conto dell’applicazione della disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2014 gli iscritti devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici in precedenza descritti, quindi 66 anni e 3 mesi nel 2014.
L’importo spettante a titolo di indennità di buonuscita, sia in misura ordinaria che in misura doppia, è indicato nella certificazione previdenziale rilasciata dal Fondo alla data di soppressione dello stesso, disponibile nella “Gestione Spedizionieri Doganali”. A tale importo viene applicata la rivalutazione monetaria secondo le norme vigenti in materia.
Indennità di buonuscita in favore degli spedizionieri che richiedono la pensione in totalizzazione. Per gli spedizionieri doganali che non hanno diritto alla pensione a carico del soppresso Fondo, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di cumulo dei periodi contributivi per il conseguimento di prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione, l’indennità di buonuscita, già calcolata a suo tempo in misura doppia, deve essere rideterminata in misura ordinaria ed attribuita al compimento, da parte dell’iscritto, dell’età prevista per il conseguimento della pensione ordinaria di vecchiaia (sempre con i requisiti dal 2014 in poi).
di Alessandro Sutto – Consulente del lavoro