Vorrei sottoporre alla vostra attenzione questo caso, peraltro reiterato da parte di una SOT di Trieste, riguardante una revisione di accertamento il cui esito ha determinato una richiesta di pagamento all’intestatario della dichiarazione di importazione di una somma inferiore a 10 euro (0,16 euro per la precisione) e la contestazione formale della violazione in base all’art. 303, comma 1 del TULD.
L’art. 868 delle DAC prevede che: “……………. Non si procede al ricupero a posteriori dei
dazi all’importazione o all’esportazione quando l’importo da ricuperare sia inferiore, per pratica, a 10 euro.”
È anche vero, però, che l’art. 221 del CdC prevede che: “L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.” Con questo, si potrebbe pensare che la Dogana ha comunque
l’obbligo di comunicare al debitore l’esito del controllo, ma…………….. ci viene in aiuto la
Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-264/08 la quale chiarisce che la “contabilizzazione” va intesa nel senso che la stessa “… deve essere effettuata in modo tale da assicurare che l’autorità doganale competente iscriva l’importo esatto dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto, per consentire in particolare che la contabilizzazione degli importi interessati sia effettuata con certezza, anche nei confronti del debitore.”
Ora, mi sembra evidente che, se non si deve procedere al recupero a posteriori per somme inferiori a 10 euro, la Dogana non può contabilizzarle e, per logica, neanche comunicarle al debitore.
Nei casi di specie, quindi, non palesandosi alcuna possibilità di contabilizzazione, decadono anche i presupposti per irrogare le eventuali sanzioni che comunque, non si renderebbero applicabili anche per i seguenti motivi.
L’art. 303 comma 1 del TULD, prevede che: “Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.”
Nel nostro caso, l’inesatta indicazione del valore, ha comportato una rideterminazione dello stesso, comunque inferiore al 5%, rientrando così nella fattispecie dell’art. 303 comma 2 lettera c) il quale così si esprime: “La disposizione di cui al comma 1 non
si applica • …………… c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore
non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.”
Se ho interpretato male le norme, chiedo venia, ma se le ho interpretate bene, sarebbe il caso di chiarire le cose con l’Agenzia nel corso dei vari “Tavoli di confronto”, in modo di evitare che il continuato prodursi di contenziosi così assurdi ed ingiustificabili, portino ad incrinare quel tenue legame di reciproca fiducia che ancora vige tra la nostra categoria e l’amministrazione finanziaria.
di Gianfranco Lorenzoni – Spedizioniere Doganale