di Daniele Spagnol
Con l’entrata in vigore della circolare 31/E del 30.12.2014 si sono forniti i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Se la trattazione di quest’ultimo aspetto lo lasciamo a persone ben più competenti di noi soffermiamoci sulle novità legate alla semplificazione fiscale in materia di intrastat.
Le modifiche in questione sono volte alla semplificazione del contenuto informativo delle specifiche sezioni dei modelli Intrastat (rispettivamente: INTRA1-quater, servizi resi registrati nel periodo, INTRA1-quinquies; rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti, INTRA2-quater; servizi ricevuti registrati nel periodo, INTRA2-quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti) relative alle prestazioni di servizi rese o ricevute, il quale viene ridotto alle seguenti informazioni:
– Numeri d’identificazione IVA delle controparti,
– Valore totale delle transazioni;
– Codice indicativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
– Paese di pagamento.
In definitiva viene disposta l’abrogazione dell’obbligo di fornire le altre informazioni, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, non essendo le stesse essenziali ai fini di un’analisi del rischio. In tal modo, gli obblighi informativi connessi alle prestazioni di servizio intracomunitarie vengono maggiormente adeguati agli standard degli altri Paesi europei.
E qui troviamo la prima risposa.. “adeguati agli standard europei”. In pratica i modelli riepilogativi “italiani” sono sempre stati più complessi e “onerosi” nella loro compilazione, tanto che diverse risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane entravano spesso in contraddittorio con se stesse. Prendiamo il caso del “numero e data fattura” e ripercorriamo i vari chiarimenti (!) che si sono succeduti.
Con circolare 16/E del 21.05.2013 veniva chiarito che “dal 01.01.2013 annotare la fattura […] distintamente nel registro vendite (art. 23, DPR n.633/72) secondo l’ordine della numerazione […]”.
Con circolare 31/E del 30.12.2014 “[ …] se fornita, indicare il numero della fattura relativa al servizio ricevuto”
Se partiamo dal fatto che la prima indicazione (2010) era quella di indicare il numero di fattura ( e non certo quello del “registro vendite”) notiamo una vera e propria “fisarmonica normativa”. Le stesse contraddizioni si possono benissimo evidenziare nelle varie note uscite a colmare dubbi alimentati dagli stessi legislatori con riferimento alla “modalità di erogazione” e di “incasso”, tanto che ad oggi la modalità di incasso per “compensazione” non trova unanime interpretazione. Fortunatamente queste informazioni sono ora “facoltative”. Ciò che invece non è stato abrogato è il “paese di pagamento”. Risulta facile individuare quale sia? Beh, vediamo come ci si è arrivati attraverso la già famosa “fisarmonica”:
Agenzia delle Entrate ( prima versione- circolare 36/E del 21.06.2010):
D:Cosa si intende per paese di pagamento? ( domande poste ad interpello)
R: Si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario.
Agenzia delle Dogane ( 2010)
R:Va indicato il codice ISO del paese dove viene effettuato il pagamento.
Agenzia delle Entrate ( ultima versione – circolare 31/E )
R: indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto.
Ricapitolando (con parole semplici) … “ Ricevo da un soggetto olandese un servizio di consulenza per apertura di una filiale a l’Aia, pagando lo stesso a mezzo bonifico bancario”. Indicherò “NL” come Paese di pagamento.
Certo è che più che un fiscalista, per interpretare correttamente i “chiarimenti” delle varie agenzie risulta sempre più necessario un buon professore di italiano, per un ripasso di analisi logica.
Ammettiamolo: le Agenzie, subissate da continui interpelli e impossibilitate a sanzionare con certezza situazioni al “limite interpretativo” hanno pensato bene, più che a semplificare l’Italia … di semplificarsi la vita.