Lo scorso 23 maggio si è svolta a Roma presso l’Hotel Diana l’Assemblea Ordinaria della nostra Federazione.
Hanno partecipato, oltre a tutti i Presidenti delle Associazioni Federate, il Presidente del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali Dott. Giovanni De Mari, il Presidente dell’Assocad Rag. Giuseppe Benedetti e molti colleghi provenienti da ogni parte d’Italia, interessati alle scottanti criticità che hanno colpito la nostra categoria in quest’ultimo anno.
Il Presidente Federale On. Cosimo Ventucci, dopo aver ringraziato i partecipanti, ha introdotto i lavori con un approfondito excursus sulle attività svolte dalla Federazione nell’ultimo anno, sia a livello nazionale che europeo, per poi dare la parola al Presidente del Consiglio Direttivo Anasped Dott. Massimo De Gregorio per la presentazione e lettura della Relazione Morale del Consiglio Direttivo.
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Cari Associati,
Il nostro Statuto prevede che la Federazione Nazionale ha per scopo l’intervento nelle questioni generali dell’attività degli spedizionieri doganali, compresa l’attività sindacale, di sostegno professionale e tutela degli spedizionieri doganali e dei loro ausiliari e/o tirocinanti, dipendenti, collaboratori nonché delle imprese associate con particolare riguardo al commercio ed al traffico internazionale delle merci.
Oltre alla principale funzione di rappresentare la categoria presso le Amministrazioni pubbliche e di valorizzare le funzioni e l’opera professionale degli spedizionieri prevale sicuramente quella principale di salvaguardare l’aspetto occupazionale e previdenziale della categoria con particolare riguardo alle fasce meno tutelate.
La nostra Federazione ha quindi un ruolo fondamentale per la tutela degli interessi generali degli Spedizionieri Doganali con particolare attenzione all’occupazione e alla salvaguardia del lavoro.
Negli ultimi anni il Consiglio Direttivo ha cercato di rappresentare gli interessi generali della categoria senza anteporre quelli particolari di pochi, tralasciando definitivamente gli atteggiamenti di protagonismo e di personalismo che in passato avevano prevalso creando confusione e malumori.
L’attività svolta nel 2014 è stata quindi indirizzata sia a livello Nazionale che Europeo a rispecchiare le esigenze generali cercando di operare con equilibrio senza creare discrepanze tra doganalisti che operano nelle dogane interne e quelli che invece operano sui porti.
A nulla sono valsi i tentativi dei “soliti noti” di far trasparire una categoria poco coesa e spesso in disaccordo sulle decisioni, il lavoro sinergico iniziato con l’Assocad ha consacrato finalmente un unione che in passato è sempre mancata, per il prevalere di interessi personali a quelli generali della categoria.
RAPPRESENTANZA DOGANALE NEL NUOVO CODICE DELL’UNIONE
L’entrata in vigore del nuovo codice ha di fatto sancito l’abolizione della riserva di rappresentanza (considerando n. 21 del CDU), prevista all’art.5 del CDC. Infatti l’art. 4 introduce la figura del rappresentante doganale definendolo, “qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità doganali previste dalla normativa doganale”.
Il nuovo codice dell’Unione ha introdotto così una definizione generica di “rappresentante doganale”, in quanto considera la rappresentanza doganale un servizio piuttosto che uno status.
Si è introdotto così un riconoscimento generico del ruolo svolto dall’intermediario doganale, eliminando la possibilità di riservare agli spedizionieri doganali uno dei due tipi di rappresentanza (diretta e indiretta), lasciando ciascuno Stato membro libero di regolamentare l’accesso a tale attività, purché venga fatto in conformità al diritto dell’Unione.
Dal 1° giugno del 2016, con l’entrata in vigore del nuovo CDU, il comma 2 dell’art. 40 del TULD non sarà più applicabile.
Lo svolgimento di tale attività è però subordinata alla sussistenza di alcune condizioni, prima tra tutte quella “dello stabilimento nel territorio doganale della Comunità”.
È lasciata, quindi, allo Stato membro la possibilità di definire, in conformità al diritto dell’Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello stato membro in cui è stabilito. In aggiunta il rappresentante doganale che soddisfi i requisiti per la concessione dello status di AEO C e F previsti dall’articolo 39, ma non è AEO, è abilitato a prestare i servizi in questione sull’intero territorio dell’Unione.
Nell’ultima e probabilmente conclusiva draft degli atti d’implementazione al Codice dell’Unione, documento della DG Taxud UCC/IA/2014-4, l’articolo IA-I-2-27 è stato modificato ulteriormente recependo solo parzialmente le richieste formulate dalla Confiad e dal Clecat.
In particolare la nuova formulazione prevede:
Le modalità per l’applicazione del criterio di cui all’articolo 39 (d), del Codice si considerano soddisfatte se una delle seguenti condizioni sono soddisfatte dal richiedente o dal suo dipendente (i) responsabile delle questioni doganali e, se del caso, la persona assunta (e) responsabile/i per le questioni doganali:
(a) per gli standard pratici di competenza:
(i) un minimo di tre anni di esperienza pratica nel settore doganale è stata accertata;
o in alternativa
(ii) l’applicazione di uno standard di qualità che riguardi le questioni doganali adottata (creata) da un ente europeo di normalizzazione, certificato da un organismo di certificazione accreditato che può prendere in considerazione qualsiasi esistente Codice di Condotta o Carta di Qualità, che sia approvato da un’associazione professionale o commerciale del richiedente a livello europeo nella misura in cui sia certificato da un organismo di certificazione accreditato;
Nel corso della riunione Plenaria del 13 – 15 gennaio 2015 fu chiarito, in riscontro agli emendamenti proposti dalla Confiad e dallo stesso Clecat, che gli standard pratici di competenza erano stati introdotti per consentire a tutti gli operatori di poter accedere al riconoscimento dell’AEO.
In particolare la nostra richiesta di eliminare il criterio (i) di riconoscimento attraverso un “minimo di tre anni di esperienza pratica nel settore doganale accertata”, considerandolo quale periodo di tirocinio, fu rigettata e motivata dal fatto che tale possibilità fosse necessaria in quanto riservata agli operatori (importatori, esportatori, case di spedizioni, agenti marittimi ecc.) che specificamente si occupano solo del disbrigo di alcune pratiche doganali (es. solo operazioni di esportazione o di transito o di importazione ecc.).
La Commissione quindi confermava che lo standard di qualità riconosciuto e certificato a livello Europeo è riservato specificamente a color che vogliono prestare servizi doganali nell’intero territorio dell’Unione che rispondono ai requisiti di competenza in corso di formazione al CEN/TC 432.
La ns. Federazione attraverso la Confiad si è operata per definire regole uguali e comuni per tutti, sulla base di criteri essenziali, oggettivi e non restrittivi, garantendo adeguati livelli qualitativi, professionali e di affidabilità dei rappresentanti doganali su scala europea, a tutela degli interessi delle imprese commerciali e produttive e delle amministrazioni nazionali.
L’Anasped in accordo con l’Assocad è parte attiva del gruppo di lavoro dell’UNI, Organismo di Standardizzazione Italiano, che partecipa nel Comitato di Progetto del CEN/TC 432 per la creazione dei criteri di standardizzazione per i Rappresentanti Doganali, come previsto dall’articolo 39 lettera d) del CDU.
Il Working Draft 4 del CEN/PC 432 “Competency for Customs Representative” project che sarà discusso il 18 e 19 giugno a Parigi dal Comitato di Progetto per essere poi consolidato e votato dai rappresentanti dagli organismi di normazione dei Paesi Membri, è il risultato del compromesso raggiunto dopo la tempestosa
riunione del Comitato CEN tenutasi a Brusselles il 29 e 30 gennaio del 2015, ha recepito quasi totalmente le modifiche proposte dai Paesi aderenti alla Confiad in particolare:
- La Persona Fisica dovrà rispondere a tutti i criteri di competenza stabiliti nello Standard.
- Qualora la norma si applica ad una persona giuridica, tale persona giuridica deve garantire di avere almeno una persona fisica, in posizione di leader/manager che ricopre tutte le competenze definite nello standard.
- Sono stati definiti 21 criteri di competenza relativi all’intera legislazione doganale del Codice e alla legislazione delle Accise.
- È stato stabilito il processo di valutazione e riconoscimento attuato attraverso un test/esame, affidando alle associazioni di categoria Europee il compito di creare i test e i percorsi formativi necessari per la preparazione al riconoscimento dello standard. Tale gruppo di esperti si occuperà quindi del lavoro di valutazione (delle 21 competenze) e degli esami che saranno organizzati con le stesse associazioni sindacali di categoria.
Il progetto CEN Standard così strutturato garantisce criteri rigorosi di competenza, individuati nella legislazione doganale e fiscale, assicura in tal modo che il rappresentante doganale, che offrirà servizi nel Territorio dell’Unione abbia un livello di qualifica elevato e quantomeno pari a quello professionale del doganalista.
(b) per le qualifiche professionali
- Il richiedente/i abbia avviato una specifica formazione e superato un esame oppure presentando un certificato di completamento di un corso sulla legislazione doganale coerente e pertinenti nella misura del suo coinvolgimento in attività di rilevanza doganale, fornita da uno dei seguenti:
(i) l’autorità doganale di uno Stato membro;
(ii) un istituto scolastico riconosciuto, ai fini di tale qualificazione, da parte delle autorità doganali o un ente di uno Stato membro competente per la formazione professionale;
(iii) un ordine professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o accreditata nell’Unione, ai fini di tale qualifica.
È evidente che il doganalista avendo superato un esame e ottenuto l’iscrizione all’albo, rispecchia i criteri per le qualifiche professionali previste appunto negli atti di implementazione al Codice in corso di approvazione.
- Nel caso in cui il richiedente utilizza contratta persona, di cui al paragrafo 1, il criterio è considerato soddisfatto se la persona assunta è già un AEOC o AEOF.
Il codice dell’Unione identifica in tal modo due figure di rappresentante doganale:
- Rappresentante Doganale Nazionale, con un ambito di competenza limitato nel territorio dello stato membro di stabilimento;
- Rappresentante Doganale Europeo abilitato sull’intero territorio comunitario.
Infatti l’articolo 18, comma 3, del Codice dell’Unione Regolamento Cee 952/2013 prevede che:
“Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell’Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l’applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito”.
In conclusione la nostra Federazione in questi ultimi anni ha preferito essere parte attiva di questo processo evolutivo della rappresentanza doganale, cercando di mantenere elevato il livello di competenza dei nuovi intermediari doganali, sia intervenendo in ambito Nazionale che in quello Europeo.
Le politiche di attesa e di riflessione sul futuro della nostra figura professionale non riusciranno a frenare tale evoluzione, per tale motivo, e su invito della stessa Agenzia, formuleremo, condividendolo con l’Assocad, una bozza di proposta nella quale indicare quali soggetti potranno essere riconosciuti rappresentanti doganali in ambito nazionali e quali criteri di competenza devono rispondere.
FAST CORRIDOR – CORRIDOI DOGANALI
La società UIRNET è un organismo di diritto pubblico, designata ai sensi del Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005 numero 18T del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’articolo 61 bis della legge 24 marzo 2012 n. 27 quale attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale.
UIRNET si pone l’obiettivo di mettere in rete il mondo dei trasporti e della logistica creando un sistema ITS (Intelligent Network System) di dialogo integrato degli attori intermodali, senza introdurre modifiche di mercato indotte dai servizi offerti e senza privilegiare l’una o l’altra categoria di operatori.
UIRNET vuole offrire, attraverso la Piattaforma Logistica Nazionale, servizi finalizzati al miglioramento dell’efficienza, della sicurezza e della sostenibilità del sistema dei trasporti.
Nel dicembre del 2013 (con successiva riapertura dei termini) è stata bandita una gara per la selezione del promotore per l’affidamento in finanza di progetto di un contratto di concessione per l’estensione della Piattaforma Logistica Nazionale.
In data 03 dicembre 2014 l’Agenzia delle Dogane annunciava di aver stipulato una convenzione con la Società UIRNET Spa e con le Autorità Portuali di La Spezia e Genova, per l’inoltro diretto via camion dei container in sbarco presso detti porti e destinati ai Magazzini di Piacenza della società Ikea Spa, con costi esclusivi a carico dello Stato Italiano.
Successivamente la Gazzetta Ufficiale n. 36 del 25 marzo 2015 pubblicava l’aggiudicazione dell’appalto per la funzione di Promotore per l’affidamento in finanza di progetto per l’estensione e la gestione della piattaforma logistica nazionale, preso con delibera di consiglio di amministrazione del 11 febbraio 2015, in favore del RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Impresa) fra HP Enterprise Services Italia SRL – FAI Service società Cooperativa – Vitrociset Spa (Promotore con diritto di prelazione nella futura gestione).
Prima con la Nota protocollo n. 44053 del 13 aprile 2015 l’Agenzia delle Dogane comunicava le modalità operative della procedura di attuazione dei “corridoi doganali” estendendo l’applicazione anche ad altri soggetti su tutto il territorio
Nazionale, poi con successiva Nota Protocolla n. 53313 del 05 maggio 2015 attivava la sperimentazione dei Corridoi doganali controllati ferroviari.
Tali procedure hanno lo scopo di trasferire via strada, i container sbarcati dalle navi senza l’assolvimento dei diritti doganali gravanti, prescindendo dall’utilizzare le modalità del Transito Comunitario previsto, per tale fattispecie dal Codice Doganale Comunitario regolamento CEE 2913/92.
Il Transito Comunitario è un regime volto a garantire l’attuazione del principio di libera circolazione delle merci nel territorio dell’UE senza l’assolvimento dei dazi doganali, delle misure di politica commerciale (previsto dall’articolo 93 all’articolo 97 del codice doganale comunitario reg. 2913/92).
La Commissione Europea con il Regolamento Cee 2787 del 2000 ha introdotto un sistema di gestione e controllo del regime del Transito denominato NCTS (New Computerised Transit System) con lo scopo di assicurare il buon esito delle operazioni di transito e di migliorare e prevenire le eventuali frodi, utilizzando dichiarazioni telematiche.
Il nuovo codice dell’Unione regolamento 952/2013 in vigore dal giugno 2016, ha ripreso integralmente agli articoli 5, 210 e 226 le disposizioni precedenti definendo inoltre, negli atti di implementazione e negli atti delegati l’implementazione delle procedure informatiche del Transito Comunitario.
In conclusione l’Anasped ritiene che la procedura definita dalle note dall’Agenzia delle Dogane “Fast Corridor”, che consente alle merci non sdoganate di transitare sul territorio senza l’accompagnamento di documento doganale di Transito, violino i principi stabiliti dal Codice Doganale Comunitario reg. 2913/92 art. 91 paragrafo 2 e ripresi dal nuovo Codice dell’Unione reg.952/2013 art.5, 210 e 226.
La procedura dei “Fast Corridor” violi i principi stabiliti dagli articoli 101 e 102 (ex art.81 e 82) del Trattato CEE “Regole di Concorrenza”.
Inoltre l’affidamento del monitoraggio dei container in via esclusiva a una compagine societaria di natura privatistica sia contraria ai principi della libera concorrenza in quanto tali soggetti si troveranno a gestire dati molto sensibili (relativi alle merci) attinenti alla piattaforma logistica nazionale, che richiederebbero un ruolo di imparzialità ed estraneità e che non può essere
riscontrato nel caso specifico in quanto si tratta, come nel caso della Fai Service, di una emanazione di un’associazione di categoria del trasporto.
Riteniamo quindi che sussiste un conflitto di interesse tra i soggetti aggiudicatari e la mission istituzionale volta alla realizzazione di interessi pubblici: ciò potrebbe generare posizioni dominanti che danneggerebbero non solo i ns. Colleghi dei porti ma sicuramente anche quelli che operano sulle dogane interne.
Bisognerebbe, inoltre, valutare l’impatto economico delle procedura “Fast Corridor” a carico della merce, considerando che l’Ente gestore dovrà erogare alla società UIRNET un canone annuo di € 2.500.000,00 a partire dal maggio 2015.
Infine UIRNET sino ad oggi non ha pensato di coinvolgere i principali attori della Logistica, né tanto meno l’Agenzia delle Dogane ha reso partecipi le associazioni di categorie interessate prima della pubblicazione delle note relative ai Fast Corridor Doganali.
Sotto l’aspetto informatico, l’installazione di dispositivi di tracciamento del movimento dei camion non costituisce un’innovazione tecnologica in quanto le attuali flotte camionistiche risultano già dotate di sistemi di localizzazione e altri apparati elettronici di sicurezza e di scambio dati.
La caratteristica principale del trasporto stradale è l’elasticità nella scelta del percorso, che verrebbe meno con i corridoi controllati, oltre al vincolo legato agli orari operativi di chi è incaricato del monitoraggio. Si pensi al trasporto ferroviario che al 90% viene, per ovvi motivi di sicurezza, effettuato di notte.
L’Anasped si è sempre dichiarata favorevole alle semplificazioni e allo snellimento delle procedure doganali al fine di ridurre i tempi di sdoganamento e i costi che gravano sulle merci, per tale motivo auspica che vengano completamente attuati l’istituto dello sportello unico doganale, ormai completamento fermo, e quello dello sdoganamento in mare.
L’attivazione di tali corridoi infine desta grande preoccupazione negli associati.
La soppressione del documento T1 rappresenterebbe una notevole perdita di lavoro e di occupazione (si pensi che circa il 48% dei containers sbarcati a La Spezia proseguono in T1 per le dogane interne), pertanto non sono comprensibili gli atteggiamenti di chi invece pretestuosamente continua sponsorizzare tali nuove procedure.
SISTEMA SANZIONATORIO
La Confetra, sensibile alle problematiche che l’Anasped e le altre associazioni confederate hanno più volte lamentato nelle varie Commissioni Doganali e accertata l’impossibilità di dialogo con l’agenzia delle Dogane per le modifiche normative, ha presentato alla Direzione della DG Taxud della Commissione Europea tre denunce di violazione del diritto dell’Unione.
- La prima riguarda l’apparato sanzionatorio dell’articolo 303 del TULD, modificato con il decreto legge n.16 del 2012 – convertito successivamente dalla legge 44/2012 per la violazione del principio di proporzionalità.
- La seconda attiene alla solidarietà nel pagamento dell’Iva all’importazione tra il rappresentante doganale indiretto dell’importatore e quest’ultimo e la pretesa di ritenerlo debitore dell’Iva, anche se non gli è concesso di esercitare il diritto alla detrazione.
- La terza denuncia di violazione del diritto dell’Unione riguarda l’articolo 68, comma 3 bis del decreto legislativo italiano n.546 del 31 dicembre 1992, modificato con l’articolo 10 della legge n.161 del 2014 (legge europea bis 2013), in base al quale le sentenze a favore del contribuente non sono efficaci finché non diventino definitive.
La scelta di associarci alla Confetra ci ha consentito di intraprendere iniziative che da soli sarebbero state impossibili, sia sotto l’aspetto organizzativo interno che soprattutto quello economico.
Siamo fiduciosi quindi che l’approccio condiviso, ove possibile, sia la strategia migliore soprattutto nei confronti delle Amministrazioni, sensibili agli interessi dei grandi operatori della logistica.
Conclusioni
Come detto in apertura di questa relazione, la funzione principale della nostra Federazione è quella di tutelare i propri associati e, soprattutto, di salvaguardare l’aspetto occupazionale operando con equilibrio e anteponendo interessi generali a quelli personali.
I rapporti con le varie Amministrazioni sono ormai consolidati e approntati nel rispetto dei ruoli svolti e della fattiva collaborazione, così come con le altre associazioni di categoria – in particolare con Assocad e con la Confetra – finalizzati alla ricerca di soluzioni comuni, vitali e necessarie per la nostra attività.
È doveroso per me ringraziare tutti i Consiglieri che hanno lavorato con impegno durante quest’ultimo anno, il ns. Segretario, il ns. Tesoriere, il Collegio dei Revisori e coloro che hanno reso possibile la realizzazione e pubblicazione della Newsletter “La Voce di Anasped” Daniele Spagnol e la nostra segretaria Giulia.
Ringrazio infine il Presidente Federale per il supporto che continua a darci, con interventi diretti presso le istituzioni e i Vice Presidenti che con loro partecipazione continuano a sostenere la nostra Federazione.
Mi preme anche ringraziare il Presidente dell’Assocad Benedetti e i suoi Consiglieri per aver sostenuto l’Anasped sia a livello nazionale che europeo, non ultimo con la partecipazione all’UNI.
Infine un sentito ringraziamento al Presidente del CNSD ai suoi Consiglieri, per il supporto diretto e dei consulenti che ci hanno messo a disposizione.
Massimo De Gregorio