di Alessandro Sutto
L’art.23 del D.lgs. n. 151/2015, riforma la normativa prevista dall’art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) che disciplina i principi in materia di installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell’attività lavorativa nell’ottica della tutela delle libertà e della dignità del lavoratore.
Nella previgente formulazione, il citato articolo così disponeva: “E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori ” norma che non ha mai posto nessun dubbio interpretativo. Tale possibilità di controllo era esclusivamente ammessa come necessaria conseguenze di comprovate esigenze organizzative e produttive piuttosto che dalla necessità di tutelare la sicurezza del lavoro e quindi della salute del lavoratore. In ogni caso era comunque necessario un preventivo accordo sindacale o dell’autorizzazione amministrativa rilasciata dall’Ispettorato del lavoro. Inoltre era necessario predisporre il “Disciplinare interno sull’utilizzo degli strumenti informatici” previsto dal Provvedimento del Garante sulla privacy del 1 marzo 2007.
Con la riformulazione dell’art. 4 previsto dal citato art. 23, non scompare il divieto assoluto all’installazione di impianti preordinate al controllo dell’attività lavorativa ma tale divieto diventa decisamente più attenuato. Infatti alle deroghe relative alle necessità organizzative e/o di tutela della sicurezza si aggiunge quello relativo alla tutela del patrimonio aziendale per impedire ad esempio furti o altri atti illeciti.
E’ evidente che il controllo dell’attività lavorativa come conseguenza dell’installazione dell’impianto, diventa incidentale e quindi legittimo. Rimangono gli obblighi preventivi autorizzativi e di informativa.
Ulteriore rilevante novità è costituita è costituita dalla possibilità di controllo sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere l’attività lavorativa quali ad esempio pc, tablets, gps, smartphone ecc. Questa possibilità è sempre ammessa a prescindere da accordi o autorizzazioni.
Ma la vera svolta è rappresentata dal nuovo comma 3, il quale espressamente ammette che il contenuto delle riprese di videosorveglianza e delle altre informazioni acquisite possa essere utilizzato “per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”. Ciò include, con tutta evidenza, anche finalità di repressione di condotte illecite, le sanzioni applicate dal datore e lo stesso licenziamento.
Data la portata certamente rilevante di tale nuova possibilità, il legislatore ha cura di specificare che ciò possa essere fatto “a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, nel rispetto del Codice Privacy.
Aspettiamo conseguentemente come si esprimerà il Garante per capire se tali novità diventeranno sostanziali.