Quale premessa a quanto di seguito va ricordato agli operatori che la disciplina sull’estrazione dei beni dai depositi iva si stava orientando in modo molto penalizzante per effetto dell’introduzione dell’obbligo immediato del tributo. Tale norma (tipica di una classe politica che non si fida mai dei propri cittadini) ha generato un coro di proteste per gli interessati, con il reale rischio di una delocalizzazione dei depositi verso altri Paesi della UE ( si pensi ai grandi centri di distribuzione) dove tali ingenerati timori non sussistono. Alla luce di ciò l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane ha rivisto la disciplina che riportiamo con un estratto (ndr).
Dal 1 aprile, quindi, l’estrazione dai depositi Iva dei beni in import potrà continuare ad avvenire senza il materiale versamento dell’Iva solo previa prestazione di idonea garanzia (articolo 4 comma 7 del DL n.193/2016).
La garanzia non sarà dovuta dai soggetti AEO, da quelli cui sia stata riconosciuta la notoria solvibilità ex art.90 del TULD, nonché dai soggetti che siano regolari ai fini Iva nel triennio precedente all’operazione di estrazione (DM 23.3.2017).
Il provvedimento in oggetto contiene il modello con cui i soggetti che hanno il requisito della regolarità Iva possono dichiararne la sussistenza.
In particolare la dichiarazione di regolarità riguarda i seguenti aspetti:
- presentazione della dichiarazione Iva nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;
- esecuzione dei versamenti Iva in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;
- assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;
- assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, e dall’articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.
La dichiarazione deve essere consegnata dal dichiarante al gestore del deposito Iva che la trasmette tramite posta elettronica certificata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competenti sulla base del proprio domicilio fiscale (per Trento e Bolzano alle relative Direzioni Provinciali). La dichiarazione si considera presentata alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegnata. Gli indirizzi Pec delle Direzioni Regionali sono allegati alle istruzioni del modello di dichiarazione.
E’ bene sottolineare che la garanzia non è dovuta anche nei casi in cui il soggetto che estrae i beni coincide con quello che ha introdotto i beni in deposito: tale soggetto, infatti, avrà già versato la garanzia per l’introduzione dei beni in deposito (ai sensi del comma 4 lettera b dell’articolo 50 bis del DL n.331/93), ovvero essendo AEO o avendo la notoria solvibilità ex art.90 sarà esonerato dall’obbligo di garanzia sia all’introduzione che all’estrazione. Per questi casi lo svincolo della garanzia avviene al momento dell’estrazione, secondo la procedura già in essere (il soggetto che estrae presenta copia dei registri contabili con l’annotazione dell’autofattura, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la veridicità delle registrazioni), essendo il soggetto tracciato nelle banche dati delle Agenzie fiscali.