di Bellante & La Lumia – Studio Legale
Pensate che sia impossibile incappare in una revoca della certificazione AEO per 4 (quattro) contestazioni di irregolarità su 45.000 dichiarazioni doganali di esportazione presentate nel triennio precedente (49.500 dichiarazioni, se consideriamo anche l’import)? Niente è impossibile per l’Agenzia delle Dogane. Un operatore logistico, abilitato all’esercizio delle ex procedure domiciliate, ora confluite nei c.d. luoghi approvati, si vede notificare dapprima un provvedimento di sospensione e, successivamente, un provvedimento di revoca della certificazione AEO da parte della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, Agenzia delle Dogane in Roma. Il provvedimento viene adottato sulla base di una proposta di revoca avanzata dalla DID competente per territorio, che ritiene fondati i rilievi mossi dal Team AEO dell’Ufficio delle Dogane che ha operato sul territorio. Nessuno è perfetto: in effetti nel corso dell’ultimo triennio qualcosa non era andato per il verso giusto e l’operatore non aveva potuto produrre, nel corso degli audit di revisione, tutti le procure necessarie per dimostrare di avere l’incarico di rappresentare l’esportatore (necessario anche nella forma della rappresentanza indiretta, ai sensi ora dell’art. 19 CDU); soprattutto non aveva potuto dimostrare su quale base avesse emesso la certificazione EUR 1 per la merce dichiarata per conto dell’esportatore. Certo, non aveva giovato neanche il fatto che il legale rappresentante dell’operatore non si fosse opposto ad un decreto penale di condanna, subìto ingiustamente sei anni prima della contestazione che aveva portato alla revoca della certificazione AEO. Il decreto era stato emesso per il reato di falso in atto pubblico, avendo appunto sottoscritto un certificato EUR 1 senza che ve ne fossero i presupposti; ma si era trattato in un comportamento, tutt’al più, colposo, non doloso. E mai era stata più sciagurata e miope la decisione di non opporsi al Decreto penale di condanna (dovuta al fatto di non voler investire più di tanto nel pagamento delle spese legali che comunque non sarebbero state lievi), chiedendo l’instaurazione di un vero processo dove l’operatore avrebbe potuto ben spiegare al giudice la realtà dei fatti (e soprattutto avrebbe potuto spiegare l’impossibilità, da parte sua, di accertare l’origine del prodotto in questione, al di là delle informazioni ricevute dal mandante). Un decreto penale di condanna è, appunto, una condanna anche se in forma semplificata, sia pure con alcuni benefici di legge: si diventa “pregiudicati” a tutti gli effetti, è bene ricordarlo. Comunque, si trattava di fatti risalenti oltre il triennio di osservazione per il mantenimento dello status di AEO. Le altre contestazioni sul rispetto del disciplinare operativo nelle ex procedure domiciliate non erano più di 4 e comunque l’operatore si era conformato alle prescrizioni dell’Ufficio, adottando dei disciplinari interni ad hoc. Perché, dunque, la revoca? La stessa domanda se l’è posta il TAR Lazio, cui l’operatore si è rivolto per l’annullamento del provvedimento. Il danno ingiusto conseguente alla revoca era stato valutato in non meno di 450.000 euro di riduzione del fatturato, oltre alla perdita della clientela, alla perdita occupazionale, al danno all’indotto e a quant’altro. Il TAR, con sentenza divenuta definitiva, ha annullato il provvedimento di revoca ed il nominativo dell’operatore è tornato saldamente nella banca dati AEO. C’è un Giudice anche a Roma, non solo “a Berlino”, ricordiamocelo. IL TAR ha rilevato come l’Ufficio non avesse sufficientemente valutato la situazione complessiva in cui versava l’operatore. Il TAR ha ricordato come la normativa in vigore all’epoca dei fatti (art. 14, DAC, come del resto quella tuttora vigente) prevedesse, in ogni ipotesi di revoca, la valutazione “del numero e dell’ampiezza delle operazioni doganali” oltre che della buona fede dell’operatore. Dal fatto che, nella specie, nel triennio precedente alla revoca fossero state presentate circa 15.000 dichiarazioni annue di esportazioni, si poteva ben considerare che le irregolarità (quattro) contestate potessero “essere ascritte a disfunzioni e/o sviste procedurali compiute in buona fede nello svolgimento dell’ordinario lavoro”. Non erano inoltre state adeguatamente valutate le circostanziate osservazioni difensive presentate dall’operatore in sede di provvedimento di sospensione. Anche per eventuali violazioni penali definite con sentenza passata in giudicato (cui è equiprato il decreto penale di condanna), il TAR ha affermato che occorre sempre “un giudizio di comparazione tra il fatto contestato, la natura della sentenza di condanna e il numero e l’ampiezza delle operazioni doganali svolte dell’interessato nel periodo di riferimento, insieme alla delibazione della sua buona fede”. Si ricorda che il decreto penale viene emesso senza dibattimento, cioè a tavolino sulla base delle risultanze del fascicolo del pubblico ministero, quindi in definitiva sulla base della sola denuncia sporta dall’ufficio. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, dopo un processo durato due anni, un paio di provvedimenti intermedi del Consiglio di Stato, di cui uno per obbligare l’Agenzia delle Dogane all’ottemperanza dell’ordinanza cautelare di ripristino immediato del nominativo dell’operatore nella banca dati AEO, quattro udienze di discussione e spese legali con cifre a quattro zeri. Ma quando per un’ingiustizia si mette in gioco la vita di un’Azienda ed il destino dei suoi dipendenti, niente è mai troppo. L’importante è non arrendersi.