di Piero Bellante
L’obbligazione doganale non sorge per tutte le merci dichiarate per l’importazione nel territorio doganale dell’Unione. L’assoggettamento ai dazi, agli altri diritti di confine e all’imposta sul valore aggiunto, laddove siano previsti, non si applica a determinate categorie di merci per cui l’ordinamento comunitario o quello nazionale prevedano l’ammissione al regime delle franchigie doganali. Per quanto riguarda i dazi la materia è disciplinata in via generale dal Reg. CE n. 1186/2009, in vigore dal 30 dicembre 2009 ed efficace dal 1 gennaio 2010. L’applicazione della franchigia comporta non l’esenzione della merce dal pagamento dei dazi, per cui sarebbe stata necessaria e sufficiente una semplice indicazione di “dazio zero” nella tariffa doganale comune; bensì l’esonero totale per il soggetto passivo dal pagamento dei diritti che normalmente sarebbero dovuti sulla merce se non esistesse il Reg. CE n. 1186/2009: beneficiario della franchigia è dunque il detentore della merce indicata in dettaglio nel Regolamento stesso, in funzione alle finalità di agevolazione che questa norma speciale ha inteso perseguire e al verificarsi di determinate condizioni oggettive e soggettive. Per i campioni rappresentativi di merce destinati a procurare ordinazioni, peraltro, l’autorità doganale ha facoltà di imporre che essi siano resi inservibili, mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile e indelebile o qualsiasi altro procedimento (art. 86, Reg. cit.).
Il Regolamento prevede 30 categorie di merci il cui detentore viene esonerato dal pagamento dei dazi all’importazione e cinque categorie di merci con analogo beneficio all’esportazione. L’esonero è accordato in ragione della particolare tipologia della merce che il detentore porta con sé in circostanze particolari e/o in ragione dell’uso cui essa è destinata (es., oggetti e strumenti a carattere educativo, scientifico o culturale, destinati a istituti di insegnamento pubblici o privati; piccoli campioni rappresentativi di merce destinati a fiere ed esposizioni o per fini pubblicitari; campioni commerciali per procurare ordinazioni; merci destinate ad essere sottoposte ad analisi e prove); oppure in ragione del valore commerciale ridotto (es. beni di valore trascurabile, ritenuto tale se inferiore a 150 euro; ai fini Iva il valore del bene è ritenuto trascurabile se non supera l’importo di 22 euro. Cfr. art. 5, DM n. 489/97); oppure in ragione della quantità, non eccedente limiti predeterminati (es. particolari tipi di merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli dei viaggiatori, non eccedenti determinati limiti di valore); oppure in relazione ad una particolare situazione in cui versa il detentore nel momento in cui presenta la merce in dogana (es. masserizie oggetto di trasferimento di residenza o nel caso di matrimonio o successione).
Nel quadro del regime generale delle franchigie doganali, per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori vige un ulteriore regime speciale (art. 41, Reg. cit.): l’esonero dal pagamento dei dazi è concesso solo nella misura in cui esse siano esenti da IVA e da accise in base alle norme degli Stati membri che hanno dato attuazione alla Direttiva 2007/74/CE. Questa direttiva è intervenuta specificamente in materia di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise all’importazione delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori. Nell’ordinamento italiano la Direttiva 2007/74/CE è stata attuata con DM Finanze 6 marzo 2009, n. 32, che ne riproduce i limiti massimi per qualità e quantità consentiti per l’esenzione. Al superamento dei limiti il viaggiatore decade dal beneficio dell’esonero e i diritti doganali sono dovuti sull’intero valore della merce in questione, secondo le regole generali che governano la determinazione del valore in dogana.
Il Reg. n. 1186/2009 sulle franchigie doganali non impedisce che i singoli Stati impongano divieti o restrizioni all’importazione o all’esportazione, sulla merce per cui è prevista la concessione della franchigia, per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico, archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, secondo il principio generale di cui all’art. 36, TFUE. Restano ovviamente applicabili tutte le normative o le convenzioni doganali e internazionali che impongano divieti o restrizioni extratributarie, come ad esempio la Convenzione di Washington sulla tutela delle specie animali e vegetali.
L’esonero dal pagamento dei diritti doganali non esime dalla presentazione della dichiarazione in dogana, che nei casi consentiti può avvenire anche per comportamento concludente (ad es. nel caso dei beni contenuti nei bagagli dei viaggiatori, cfr. artt. da 138 a 141, RD 2446/2015; supra, Cap. II, § 4.3.1.), fatti salvi i casi in cui ricorrano divieti e restrizioni per cui la presentazione resta obbligatoria.
Le condizioni che devono sussistere per ciascuna categoria di merce soggetta ad esonero sono descritte analiticamente e minuziosamente nel Reg. 1186/2009, nelle Direttive concernenti le esenzioni ai fini Iva e nelle relative norme nazionali di attuazione, cui si fa rinvio.