di Massimo De Gregorio – Presidente Consiglio Direttivo Anasped – Roma, 12 maggio 2018
Cari Colleghi,
sono ormai trascorsi due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell’Unione e il suo impatto sulle attività di sdoganamento è noto a tutti.
La sua entrata in funzione ha reso immediatamente necessaria l’inizio di una prima fase di revisione/correzioni conclusasi nel dicembre scorso e l’apertura di una seconda fase di re-assessment, che probabilmente si protrarrà almeno fino al prossimo dicembre.
Le motivazioni che hanno reso necessario sono di carattere:
- Tecnico legislativo
- Politico
- Economico
Alla luce di tale attività della Commissione Europea la nostra Federazione si sta rendendo parte attiva sia a livello Nazionale che Europeo:
- A livello Nazionale ha subito avviato un animato confronto con l’Agenzia delle Dogane per le criticità emerse direttamente con l’applicazione di alcuni istituti, quali quelli delle garanzia, delle Custom Decision, dell’origine, dei regimi speciali, dell’AEO ecc.
- A livello Europeo, beneficiando della Presidenza della Confiad sta lavorando parallelamente e direttamente attraverso il TCG sulle stesse tematiche e su altre che sono successivamente sorte, quali la Brexit e il sistema di applicazione dei dazi antidumping USA che potrebbero avere notevoli ripercussioni per l’Unione Europea.
L’evolversi continuo dello scenario politico ed economico stanno mettendo a dura prova l’impianto normativo del nuovo codice, costringendo la Commissione a valutare la sua compatibilità con i precedenti regolamenti, verificando talvolta, la loro inadeguatezza sotto l’aspetto informatico.
Progetto Professionale
Il gruppo di lavoro CNSD, Anasped, Assocad, istituito due anni fa per lo studio e la realizzazione di un progetto di riforma alla ns. Legge professionale, ormai obsoleta e non più in linea con le norme del Codice dell’Unione, ha convenuto una strategia in due azioni:
Una prima finalizzata al riordino normativo, conglobando in unica proposta di legge.
La Legge 22 dicembre 1960 n.1612 “riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali”.
Il D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43 (TULD) al Titolo II, Capo II (artt.40-54) disciplina la “rappresentanza del proprietario delle merci” e la “procedura per la nomina degli spedizionieri doganali”.
Il Decreto legge 30 dicembre 1991 n.417 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 febbraio 1992 n.66) ed il Decreto Ministeriale 11 dicembre 1992 n.549 disciplinano l’attività dei Centri di Assistenza Doganale (CAD).
La Legge 25 luglio 2000 n.213 “Norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci”.
Il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 “regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”.
La seconda imperniata nell’individuazione di nuovi compiti attribuibili agli spedizionieri doganali.
L’articolo 40 del TULD è decaduto con l’entrata in vigore del nuovo Codice e con essa la riserva alla diretta, motivo principale che spingeva molti a diventare doganalisti e a iscriversi nel nostro Albo professionale; lo stesso è avvenuto per i CAD che con le nuove regole hanno improvvisamente perso la loro peculiarità che li caratterizzava, la domiciliata nei porti e presso i propri clienti.
Le soluzioni quindi vanno ricercate nell’impianto normativo nazionale, legge 213/2000 articoli 1 e 2, compatibilmente con la normativa Unionale, cercando di creare le condizioni per cui l’Amministrazione Nazionale possa attribuire determinate mansioni a soggetti, quali i doganalisti, che soddisfino determinati requisiti di affidabilità sotto il profilo professionale.
Le Associazioni di categorie e lo stesso CNSD hanno già individuato una serie di incarichi che l’Amministrazione potrebbero attribuire ai doganalisti, ma proporle in questo momento storico, in cui il cambio al vertice ha di fatto interrotto un rapporto privilegiato di collaborazione che si era instaurato negli anni con le nostre associazioni, sarebbe del tutto negativo o meglio inutile.
L’enorme ritardo con cui si è deciso di riformare la ns. Legge, la mancanza spesso di una unione di intenti, la macchinosità con cui il CNSD valuta le proposte del gruppo di lavoro ci costringono a questo punto ad un’unica azione coordinata che preveda la riqualificazione della figura del doganalista e allo stesso tempo la presentazione all’Amministrazione doganale di un progetto di riforma condiviso.
Il primo passaggio dovrà essere quello di proporre il doganalista non più semplicemente quale intermediario dei servizi doganali, ma come figura professionale al servizio degli operatori economici, in grado di certificare/asseverare le scritture contabili doganali dei propri clienti, proporre quindi soluzioni migliorative alle aziende, favorendo il passaggio all’informatizzazione dei processi, all’accesso alle semplificazioni attraverso il percorso che porta alla certificazione AEO, praticamente un “Revisore Contabile Doganale”.
E’ necessario un nuovo approccio che valorizzi la professionalità dei doganalisti agli occhi dell’Amministrazione, evidenziando le peculiarità che negli anni ci ha distinto rispetto alle altre figure di intermediari, nella ricerca di una particolare specializzazione attraverso la formazione e l’aggiornamento continuo.
Tutto ciò potrà essere realizzato dal gruppo di lavoro solo con l’ausilio di un legale, che trasformi i contenuti e le idee in una proposta di legge, chiaramente qualcuno diverso da quelli che sino ad oggi, in qualità di consulenti, hanno solo arricchito la loro clientela senza portare alcun vantaggio alla categoria.
Rappresentante Doganale articolo 18 CDU – Lobbying di Confiad
Come risulta dai primi tre considerando del nuovo codice doganale dell’Unione europea (“UCC”), la riforma del diritto doganale è stata resa necessaria dalla necessità, da un lato, di snellire e aggiornare l’intera legislazione doganale dell’UE, e dall’altra parte, di considerare l’evoluzione del diritto dell’Unione, in particolare dopo l’entrata in vigore il 1° febbraio 2009 del trattato di Lisbona.
L’UCC, in vigore dal 1° maggio 2016, rappresenta una buona opportunità per gli operatori di apportare modifiche organizzative alle loro attività di importazione/esportazione, eliminando qualsiasi supporto cartaceo, centralizzando le attività di sdoganamento, riducendo significativamente l’incidenza dei controlli. Allo stesso modo, con questo approccio, il lavoro delle autorità doganali europee viene facilitato a causa della possibilità di utilizzare strumenti migliori per la conoscenza dei traffici, degli operatori autorizzati fidati (certificati dalle stesse autorità doganali) e consentendo agli uffici doganali di sostenere scambi legittimi che dovrebbero essere facilitati.
Il nuovo quadro normativo dell’UE, sebbene derivante da un iniziale bisogno di sicurezza nel commercio internazionale, si è evoluto e si è concluso nella prospettiva di premiare gli operatori autorizzati fidati e ha contribuito alla crescita della competitività dell’Unione europea nel mercato globale.
La tremenda pressione esercitata dalla globalizzazione e la complessità delle catene di approvvigionamento regionali nonché la necessità di far fronte a un numero sempre crescente di operazioni doganali in un tempo più breve è stata accompagnata dalla crescente necessità di proteggere, oltre ai tradizionali interessi fiscali istituzionali, una pletora di valori non tariffari come la salute e la sicurezza dei consumatori, la proprietà intellettuale, il patrimonio artistico, la sicurezza, i valori ambientali e naturali e la lotta al terrorismo e al traffico illecito.
Raggiungere obiettivi così importanti non sarebbe stato possibile in assenza di una trasformazione radicale dei controlli, senza tuttavia diminuire, piuttosto mirare, la loro efficacia.
Contro lo scenario sopra descritto, il ruolo del rappresentante doganale è stato finora decisivo, consentendo la transizione all’UCC senza destabilizzare il flusso del commercio internazionale, in particolare senza creare ulteriori ostacoli.
I broker doganali, noti anche come “agenti doganali”, sono persone fisiche o giuridiche il cui principale dovere professionale è assistere gli importatori e gli esportatori nello sdoganamento e, più in generale, nell’adempimento di tutte le operazioni e le formalità doganali connesse ai movimenti internazionali delle merci.
L’UCC, pur riaffermando il diritto di chiunque a nominare un rappresentante doganale per i suoi rapporti con le autorità doganali, sottovaluta in modo significativo il valore aggiunto del contributo della professione di rappresentante doganale alle imprese e all’economia dell’UE, e più ampiamente, a livello internazionale alla supply chain.
L’Anasped e la Confiad si sono sempre dichiarate favorevoli alla globalizzazione e alla libertà degli operatori economici di decidere se entrare in relazione diretta con l’autorità doganale o fare affidamento sull’esperienza professionale di uno spedizioniere doganale, non evitando però di evidenziare i rischi per l’UE di indebolire questo ruolo professionale.
Secondo il quadro normativo dell’UCC, il rappresentante doganale è definito come qualsiasi persona nominata da un’altra persona per rappresentarlo dinanzi alle autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità stabiliti dalla legislazione doganale (articolo 5, paragrafo 6, del CDU). Di fatto, il diritto degli Stati membri, precedentemente disciplinato dall’articolo 5 del codice doganale comunitario, di riservare la diretta agli agenti doganali è stato definitivamente eliminato (considerando 21 dell’UCC), consentendo a ciascuno Stato membro di regolare l’esercizio della rappresentanza nel suo territorio, a condizione che avvenga in conformità con la legge dell’Unione .
L’UCC consente inoltre a un rappresentante doganale che rispetta i criteri stabiliti per diventare un operatore economico autorizzato (“OEA”) di fornire servizi di rappresentanza doganale in altri Stati membri dell’UE. Per diventare un OEA è sufficiente un’esperienza pratica comprovata di almeno tre anni o in alternativa il completamento positivo della formazione che copre la legislazione doganale (articolo 27 del regolamento n. 2447/2016 che attua l’UCC – “l’UCC IA”) e diventare un rappresentante doganale in tutta l’Unione europea!
I requisiti di una “comprovata esperienza pratica di almeno tre anni” o “il completamento positivo della formazione che copre la legislazione doganale” sono alternativi e non cumulativi e non esistono standard comunemente concordati sul contenuto e la qualità del formazione.
La nostra Confederazione paneuropea Confiad, ha espresso più volte alla Commissione europea la sua delusione per la banalizzazione della professione doganale, pur essendo sempre favorevole a un libero mercato per i servizi doganali forniti all’interno della Unione europea.
Lo stesso tentativo di aumentare il livello di competenza dei rappresentanti doganali attraverso la pubblicazione di uno “standard di competenza dei rappresentanti doganali” adottato dall’organismo europeo di normalizzazione CEN al fine di creare un mercato unico per i servizi doganali, è stato deludente.
Pur essendo a favore della liberalizzazione apportata alle nuove disposizioni dell’UCC, la Confiad ha evidenziato alla Commissione e al Presidente del PE i seguenti rischi:
- La legge doganale, come altri settori del diritto dell’UE, nonostante il suo elevato grado di armonizzazione giuridica, è applicata in modo diverso in tutto il territorio dell’UE e ciò vale anche per l’applicazione pratica del concetto di “livello di competenza”; con il risultato di dare potere agli operatori economici che non hanno esperienza sufficiente per espletare le funzioni di rappresentante doganale.
- La professionalità e l’esperienza degli agenti doganali contribuiscono a proteggere le risorse proprie dell’UE rappresentate da dazi doganali, dazi antidumping, accise, (ma di conseguenza anche l’IVA all’importazione).
- Gli agenti doganali svolgono un’importante funzione economica e professionale a favore delle PMI che non dispongono delle risorse necessarie per affrontare le questioni doganali e gli aspetti pratici; essi garantiscono agli operatori l’assistenza necessaria nel caso di controlli a posteriori tutelandoli dalle gravose conseguenze finanziarie e giuridiche in cui potrebbero incorrere.
Sulla base di quanto sopra, la Confiad ritiene che il livello minimo di competenza in materia doganale per la fornitura di servizi doganali all’interno degli Stati membri dovrebbe essere innalzato almeno alle disposizioni del CFW dell’UE (Quadro delle competenze doganali dell’UE per il settore privato) pubblicato dal Commissione europea, affinché i traffici vengano condotti in piena sicurezza e allo stesso tempo che sia necessaria una modifica dell’articolo 27 del regolamento di esecuzione del CDU per chiarire che la condizione relativa all’esperienza pratica comprovata di un minimo di 3 anni in materia doganale, sia riferita solo agli operatori economici autorizzati che operano esclusivamente per se stessi e non impegnati nella fornitura di servizi doganali per conto di terzi. Alla luce di quanto sopra, oltre all’interesse finanziario dell’UE e alla posizione delle PMI, è chiaro che l’impatto del pacchetto giuridico UCC, così com’è oggi, sui nostri professionisti è potenzialmente grave. Pochi anni di esperienza o, peggio ancora, la semplice frequenza a un corso doganale non possono essere paragonate alle conoscenze professionali e all’esperienza pratica necessarie per diventare professionisti a pieno titolo nel settore doganale.
Sulla base di tali considerazioni i Membri della Confiad hanno deliberato nell’Assemblea del 17 novembre 2017 una azione di lobbying innanzi le istituzioni europee, le cui linee generali sono già state annunciate al PE, allo scopo di riaprire la discussione con la Commissione Europea sull’articolo 18 del CDU, coinvolgendo tutte le DG potenzialmente interessate, al fine di addivenire ad una proposta di modifica attraverso una norma di esecuzione già prevista dallo stesso articolo 21 del CDU.
L’Assemblea Generale della Confiad ha formalizzato quindi l’istituzione di un Gruppo di lavoro per la strategia sulla rappresentanza doganale (“Working Group for the Srategy on Customs Representation” – WGSCR).
Lo scopo del WGSCR è guidare e gestire tutte le azioni necessarie decise dalla CONFIAD per ciò che riguarda le attività tese ad ottenere le modifiche delle disposizioni del pacchetto UCC sulla rappresentanza doganale. A tal fine, in occasione dell’ultimo Board Meeting della Confiad dello scorso 9 marzo a Napoli, è stato deciso di ricomprendere nel perimetro di azione del WGSCR anche le azioni concernenti gli articoli 166 del CDU (“Dichiarazione semplificata”), 179 del CDU (“sdoganamento centralizzato”) e 185 del CDU (“Autovalutazione”). Il WGSCR sarà presieduto dalla Liaison Officer di CONFIAD, Laura BERETTA, sotto la supervisione del presidente, DE GREGORIO, e della vicepresidente, sig.ra SANDRETTO, ed è composto da ogni associazione con lo status di membro CONFIAD. Ciascuna associazione nazionale ha designato, e designerà, un portavoce/rappresentante nel WGSCR.
Il WGSCR sarà supportato dalla consulenza legale di un avvocato esterno, Avv. Davide Rovetta con il quale sarà in costante contatto e coordinamento.
Per quanto riguarda l’articolo 18, il WGSCR ha effettuato, in corso e pianificato le seguenti attività:
1) Accesso ai documenti come previsto dal regolamento 1049/2001 elaborati/conservati dalle istituzioni dell’UE, sull’articolo 18.
2) Valutazione e utilizzo dei documenti ricevuti come risultato dell’accesso.
3) Individuazione del membro referente dell’IMCO del Parlamento europeo a cui verrà proposto di sostenere il ricorso; la mappatura degli stakeholder istituzionali per individuare i funzionari che dovrebbero essere contattati/coinvolti nelle diverse Direzioni generali (DG) della Commissione europea.
4) Valutazione congiunta con l’Avv. Rovetta, delle implicazioni legali delle disposizioni sulla rappresentanza doganale e del potenziale margine di manovra nell’attività di lobbying.
5) Contatto con i funzionari scelti, la mappatura degli stakeholder, a cui sottoporre le analisi legali per avviare l’attività di lobbying.
6) Follow-up e lobbismo continuo con tutte le parti istituzionali pertinenti.
7) Informare la DG TAXUD delle evoluzioni in uno spirito di leale cooperazione con tale DG.
A tale scopo il WGSCR ha accettato la proposta economica dell’Avv. Rovetta,
che, grazie alla sua posizione di ex funzionario della Commissione europea presso il servizio giuridico, prima del Consiglio dell’Unione Europea e successivamente della DG TAXUD, collaborerà alla mappatura degli stakeholder istituzionali e alle azioni di lobby, in particolare
guidando la CONFIAD nei contatti con i servizi extra-TAXUD della Commissione Europea (Accordo economico € 10.000,00 + Iva per la Consulenza Legale + tariffa oraria € 300 + Iva per interventi coordinati con il WGSCS).
La lunga esperienza dell’Avv. Rovetta maturata in circa 200 cause di diritto doganale in rappresentanza della DG Taxud sia in Corte di Giustizia dell’UE sia in sede di contenzioso nell’OMC garantiranno alla Confiad una elevata qualità nell’assistenza giuridica e attività di coordinamento nelle iniziative.
Egli inoltre predisporrà per il prossimo board Confiad del 15 giugno il parere legale, che costituirà la base giuridica dell’azione di lobbying.
Tale parere sarà certamente basato sui presupposti della legislazione doganale, ma interpretati alla luce dei principi generali più elevati del diritto dell’UE (ad esempio la Carta europea dei diritti fondamentali), delle dottrine/sentenze della Corte di giustizia e sulle altre aree del diritto dell’UE, ad es. concorrenza.
L’attività che sarà intrapresa nei prossimi mesi avrà bisogno del coinvolgimento di tutte le Federazioni aderenti alla Confiad sia come membro del WGSCR che sotto l’aspetto puramente economico in quanto comporterà l’esborso di una extra fee.
Per questo motivo ritengo necessario che l’Anasped richieda ufficialmente al CNSD il supporto economico a tale attività da intraprendere, consentendogli cosi, finalmente di poter investire nell’interesse del futuro dei propri iscritti.
La mancanza di supporto tecnico ed economico del CNSD in questi ultimi anni ha condizionato le azioni delle Associazioni sia a livello Nazionale che Europeo; pertanto è necessario oggi invitare ufficialmente il CNSD a supportare, sotto l’aspetto economico le azioni in corso, o quanto meno chiarire definitivamente la sua strategia e le azioni da intraprendere per il futuro della ns. Professione.
Articolo 89 paragrafo 4 CDU
L’articolo 89 del CDU al paragrafo 5 introduce il concetto di garanzia globale per l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali relative a una o più operazioni doganali, dichiarazioni o regimi doganali.
I primi 4 paragrafi parlano esclusivamente della garanzia specifica e in particolare, e il recupero degli importi dei dazi sulla garanzia a seguito di un controllo a posteriori va riferita esclusivamente ad essa.
Tale disposizione del paragrafo 4 sembrerebbe però applicarsi solo alla garanzia globale, in quanto la garanzia individuale è per definizione rilasciata quando l’obbligazione doganale è estinta (es. regime del PA).
In tal modo la diposizione discrimina in maniera palese gli operatori economici che si avvalgono di una garanzia globale rispetto a coloro che utilizzano invece una garanzia individuale, ai quali tale paragrafo risulterebbe tecnicamente inapplicabile.
Tutto ciò risulta ancora più contraddittorio, se si considera che un operatore economico che utilizza una garanzia globale dovrebbe essere considerato molto più affidabile rispetto a un altro che utilizza una garanzia individuale, in quanto soddisfa le condizioni restrittive previste dall’articolo 95 UCC.
Questa disposizione può avere un reale impatto negativo sui rappresentanti doganali.
In effetti, esiste il rischio che la garanzia fornita dal rappresentante doganale sia utilizzata per il recupero dei dazi doganali dovuti a seguito del controllo a posteriori di merci di un cliente che non esiste più.
L’Anasped e per essa la Confiad ritiene che questo rischio sia eccessivo e sproporzionato, per gli spedizionieri doganali che sono oggi obbligati alla garanzia globale CGU per il differimento di pagamento previsto dall’articolo 110 lettera b) del UCC.
Viene in tal modo vanificato la differenza tra la rappresentanza diretta e indiretta (I principi della legge europea sul contratto 2002 (parti I, II e III), capitolo 3 , sezione 2 e sezione 3) in quanto l’azione di controllo a posteriori e il recupero dei diritti sulla garanzia riconduce tutti alla responsabilità solidale del rappresentante indiretto.
Inoltre, l’applicazione di questa disposizione può anche comportare il rischio che determinate autorità doganali richiedano un importo più elevato della garanzia globale per essere sicuri di recuperare anche l’importo dei dazi dopo il controllo a posteriori.
La Confiad è particolarmente preoccupata dell’interpretazione da parte della Commissione di questa regola, che rappresenta un ostacolo allo sviluppo degli scambi e non è in linea con lo scopo del nuovo UCC in termini di semplificazione e facilitazione degli scambi.
In effetti, in molti Stati membri le compagnie assicurative e le banche non emettono polizze con le condizioni di cui all’articolo 89, paragrafo 4 e, anche se lo fanno, queste sono molto onerose.
Inoltre alcune amministrazioni doganali dei Paesi Membri non rilasciano le garanzie se i limiti di tempo previsti dal Codice per il controllo a posteriori non siano scaduti.
Le linee guida, non chiariscono in maniera soddisfacente quando la garanzia deve essere rilasciata o come il limite della garanzia deve funzionare ne tanto meno quando tale limite sarà ripristinato dopo il pagamento.
Alla luce di quanto sopra, la Confiad dopo aver rappresentato tali criticità alla DG TAXUD, ha appreso che l’applicazione del paragrafo 4 dell’articolo 89 del CDU alla garanzia globale, inteso anche quale differimento di pagamento (conto differito) sia stata voluta espressamente dalla DG Budget, per tale motivo ha chiesto anche per questo caso, l’accesso privilegiato agli atti delle diverse DG della Commissione, ai sensi del Regolamento UE 1049/2001.
Tale problematica è molto sentita in alcuni Paesi come la Spagna, dove all’atto del rinnovo delle garanzie scadute, obbligano gli spedizionieri doganali a dichiararsi rappresentanti indiretti. La sensibilità della Commissione europea su questa tematica è chiaramente acuita dalla pressione esercitata sulla Commissione europea stessa dal rapporto del dicembre scorso della Corte dei Conti europea sulle lacune e carenze dei controlli doganali. Tale sensibilità emerge in svariate discussioni in seno ai meeting del Customs Expert Group cui Confiad Partecipa.
Da ultimo, il 27 aprile scorso, la DG TAXUD ha ricordato alle amministrazioni doganali che senza eccezione alcuna dovranno effettuare il re-assessment delle autorizzazioni in essere, sottolineando testualmente che laddove le amministrazioni nazionali non effettuassero il re-assessment e qualora tale lacuna dovesse dare luogo alla mancata applicazione delle garanzie e al mancato recupero dei diritti doganali vi sarebbe il rischio che lo Stato Membro venisse ritenuto responsabile per tale debito. Confiad sta effettuando le azioni necessarie di gestione del processo di richiesta privilegiata di accesso ai documenti, ma su questo punto dobbiamo aspettarci un “muro” da parte sia della Commissione europea, quanto meno delle DG TAXUD e Budget, e delle amministrazioni nazionali.
Custom Decisions TP
Dopo aver rappresentato nella riunione del 12 febbraio all’Agenzia delle dogane, le criticità che si sono determinate con l’applicazione del sistema CDS a livello nazionale, abbiamo incontrato i responsabili del progetto TP Trade Portal della Commissione sottoponendogli un documento Confiad con le principali problematiche che sono emerse nei vari Paesi Membri.
Pur condividendo la necessità dell’adozione di un sistema armonizzato per l’applicazione delle decisioni a livello Europeo, i feedback ricevuti dalle Federazioni aderenti alla Confiad hanno evidenziato problemi comuni di applicazione e di utilizzo del CDS:
- Alcuni Stati membri dell’UE hanno iniziato ad applicare immediatamente il CDS per la maggioranza/tutte le decisioni doganali. Alcuni Stati non hanno ancora aderito al CDS mentre altri stanno ancora utilizzando il loro sistema nazionale, altri ancora continuano con il cartaceo, con la conseguenza che la sua applicazione non è uniforme a livello Europeo.
- Il CDS ha lo scopo di essere una semplificazione per il trattamento elettronico delle decisioni doganali e per tale dovrebbe ridurre i tempi e i costi. Purtroppo la gestione del sistema può essere affidata solo ad esperti IT, con la conseguenza che molte amministrazioni si sono trovate in difficoltà con personale non sufficientemente preparato.
- All’inizio tutte le istruzioni/linee guide messe a disposizione dalla Commissione europea erano in inglese, il che ha significato per alcune Amministrazioni doganali, come l’Italia provvedere alla traduzione. Il linguaggio tecnico è risultato poco familiare a tutti i funzionari doganali e agli operatori economici di tutti gli Stati membri – comportando enormi ritardi nel rilascio delle decisioni.
- In molti Stati membri, oltre al processo di applicazione IT delle CDS, alcune dogane hanno continuato a richiedere molti documenti aggiuntivi che al momento non è possibile caricare sul portale (perché file troppo pesanti), vanificando in parte la portata della semplificazione del processo.
- Le PMI hanno difficoltà a comprendere e utilizzare il sistema per richiedere semplificazioni doganali come ad esempio il pagamento dilazionato, pertanto devono affidarsi a intermediari doganali sostenendo ulteriori costi.
- Resta ancora da chiarire a livello giuridico quando si ritiene che la decisione sia stata notificata all’operatore economico, quando decorrono i termini di prescrizione, soprattutto in caso di decisione negativa.
In conclusione l’applicazione in Italia del sistema delle CDS, se da un lato ha consentito all’amministrazione doganale di non dover sopportare ulteriori costi per implementare ed adattare il sistema preesistente, dall’altro ha appesantito i processi di sdoganamenti con effetti negativi per tutti gli operatori economici, basti pensare ai tempi necessari per il rilascio di autorizzazioni di PP o PA, e le conseguenze negative per le filiere della produzione.
In considerazione che il sistema CDS non è ancora applicato in tutti gli Stati Membri e la sua entrata in pieno regime comporterà ulteriori implementazioni, la DG TAXUD della Commissione Europe con nota del 17 aprile ha ulteriormente chiarito che le autorizzazioni concesse sulla base del precedente codice doganale comunitario e delle relative disposizioni di attuazione dovranno essere rivalutate in base ai criteri dell’UCC/DA/IA entro il 1° maggio 2019 [articolo 250, paragrafo 1, e all’articolo 345 (1) IA]. In pratica, al fine di consentire il proseguimento regolare delle operazioni doganali, tutte le autorizzazioni con un periodo di validità illimitato e le autorizzazioni con scadenza dopo il 1º maggio 2019 dovranno essere sottoposte a nuova valutazione prima del 1° maggio 2019.
Poiché la Commissione non è in grado di quantificare le autorizzazioni da rivalutare ha invitato gli Stati Membri, qualora non lo avessero già fatto, a identificare tutte le autorizzazioni esistenti concesse in base al codice doganale comunitario, revocarle e concedere contestualmente nuove autorizzazioni conforme ai criteri del nuovo Codice dell’Unione.
Ha inoltre riconfermato che nelle more che le Amministrazioni doganale procedano al re-assessment, gli operatori economici potranno continuare ad utilizzare le vecchie autorizzazioni, con la conseguenza che il titolare sotto l’aspetto giuridico non sarà tenuto a richiedere una nuova autorizzazione ma dovrà attendere la rivalutazione della sua o la concessione della nuova da parte dell’autorità doganale.
In relazione ai sistemi informatici doganali la Commissione ha adottato formalmente la proposta di modifica dell’articolo 278 UCC, consentendo alle autorità doganali e agli operatori economici di continuare ad utilizzare alcune disposizioni transitorie (ad esempio alcuni dei sistemi elettronici doganali esistenti e procedure cartacee) dopo il 2020, al più tardi entro il 2025. Il motivo dell’estensione delle disposizioni transitorie è che alcuni dei sistemi elettronici necessari per applicare l’UCC non saranno operativi entro il 2020.
Il posticipo della scadenza per l’aggiornamento o la distribuzione di alcuni sistemi IT si riferisce al sistema di gestione della garanzia (GUM), al sistema di controllo dell’importazione (ICS2), al sistema di prova dello stato dell’Unione (POUS), al sistema di autorizzazione sdoganamento centralizzato per l’importazione (CCI), il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), il sistema di procedure speciali, il sistema di esportazione automatizzata (AES) e i sistemi di esportazione nazionali).
L’estensione del termine per l’uso transitorio di mezzi diversi dalle tecniche informatiche di trattamento dei dati, non esonera gli Stati Membri dall’obbligo di procedere alla nuova valutazione delle autorizzazioni o all’obbligo di concedere le nuove autorizzazioni solo se sussistono i criteri e le condizioni previsti dall’UCC dai regolamenti delegati e di attuazione.
E’ evidente che il sistema delle CDS e l’attività di revisione delle autorizzazioni in essere e di quelle nuove da concedere non sono tecnicamente allineate; la confusione temporale non consentirà agli operatori economici la possibilità di beneficiare degli effetti semplificativi che il pacchetto normativo del codice avrebbe dovuto assicurare.
Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione che vorrete darmi con i vostri interventi, in particolare vorrei sottolineare l’ottimo lavoro svolto in sinergia con il Presidente e i Consiglieri dell’Assocad e con il CNSD nelle persone del Vice Presidente Perticone e il consigliere Pasqui, nonché il supporto ricevuto dalla nostra segreteria, come sempre molto efficiente.
Ringrazio infine il Presidente Federale per il suo impegno presso le istituzioni politiche nazionali ed Europee e per la sua partecipazione alle iniziative della Federazione.