di Redazione
L’art. 8 del DPR 633/72 dispone che l’esportatore deve acquisire la prova della effettiva uscita delle merci dal territorio doganale comunitario.
Per le esportazioni dirette (articolo 8, lettera a) del DPR 633/72) l’esportatore è l’intestatario della dichiarazione doganale di esportazione. In tali casi la prova di uscita è costituito dal messaggio “risultato di uscita” che la dogana di uscita invia alla dogana di partenza entro il giorno successivo a quello di effettiva uscita della merce dal territorio doganale della comunità.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.335 del Regolamento 2447/2015, qualora, decorsi 90 giorni dalla data di svincolo delle merci per l’esportazione, la dogana di partenza non abbia ricevuto il messaggio di uscita o l’esportatore, anche prima del decorso di tale termine , abbia la certezza che la merce sia uscita ma non abbia ricevuto il “risultato di uscita” può essere attivata una procedura di ricerca o di appuramento.
Per provare l’effettiva uscita delle merce, l’esportatore, a norma di quanto previsto dallo stesso art. 335 del Reg. 2447/15 , può fornire la prova dell’uscita in particolare mediante uno dei seguenti documenti o mediante una combinazione degli stessi:
- a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell’Unione;
- b) la prova del pagamento;
- c) la fattura;
- d) la bolla di consegna;
- e) un documento firmato o autenticato dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell’Unione;
- f) un documento trattato dall’autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese;
- g) le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite a navi, aeromobili o impianti offshore.
Il predetto articolo sostituisce il precedente articolo 796 quinques bis del Regolamento CEE 2454/93 che aveva trovato applicazione con le note della Agenzia delle Dogane prot. 88970 del 30.6.2009 e 166840 del 16.12.2009 che prevedevano la presentazione delle seguenti prove alternative:
- Prova del pagamento, oppure la fattura di vendita unitamente a
- Copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori del territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destina del rappresentante del vettore.
Tali mezzi di prova sono in linea con le nuove disposizioni e potranno essere fornite ai fini dell’appuramento delle esportazioni senza peraltro che sia preclusa la facoltà di produrre uno o più degli altri mezzi di prova previsti dal citato art. 335 del Regolamento 2447/2015.
Qualora, decorsi 150 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l’esportazione, pur essendo stata attivata la procedura di ricerca, non sia stata acquisita la prova dell’uscita delle merci dal territorio comunitario, la Dogana di partenza, a norma di quanto previsto dall’art 248, comma 2, del Regolamento 2446/2015 , può procedere all’annullamento della dichiarazione di esportazione.
L’art. 8, primo comma, lettera a) del DPR 633/72 consente di considerare non imponibile anche la cessione di merci al soggetto esportatore a condizione che il primo cedente provveda alla spedizione della merce fuori del territorio comunitario su incarico del proprio cessionario (triangolazione).
Secondo un consolidato orientamento della suprema Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per configurare la triangolazione è sufficiente che venga dimostrato che la prima cessione sia avvenuta, sin dall’origine, con vincolo dell’invio della merce al cessionario estero, a nulla rilevando chi abbia la disponibilità della merce stessa durante il trasporto a destinazione dell’acquirente finale fuori dal territorio comunitario.
Entrambi i soggetti nazionali (primo cedente ed il suo cessionario promotore della triangolazione) sono tenuti ad acquisire la prova della effettiva uscita delle merci dal territorio comunitario.
Il primo cedente deve provare l’uscita con il visto uscire apposto dalla dogana di uscita sulla fattura emessa nei confronti del promotore della triangolazione integrato con una copia del DAE vistato dalla Dogana di uscita . In caso di fatturazione differita la prova deve essere fornita a mezzo del documento di trasporto recante la destinazione estera della merce e la menzione “ Esportazione diretta in triangolazione”:
- con allegata copia del DAE completo del visto apposto dalla dogana di uscita
oppure
- recante gli estremi del DAE e del visto uscire apposto dall’Ufficio doganale di partenza a seguito della presentazione del DAE vistato dalla Dogana di uscita
Il secondo cedente, intestatario della dichiarazione di esportazione, deve fornire la prova di esportazione come previsto nel caso di esportazione diretta.
Ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera b) del DPR 633/72, sono anche non imponibili le cessioni con trasporto/spedizione di merci fuori del territorio comunitario a cura del cessionario non residente entro 90 giorni dalla consegna.
Per quanto riguarda l’intestazione delle dichiarazioni di esportazione deve ora farsi riferimento alla nota della Agenzia delle Dogane prot. 70662 del 7.7.2016 con la quale è stato precisato che, in tali casi, deve essere indicato, nel riquadro 2 della dichiarazione il codice Eori del cedente nazionale.
In caso di mancata acquisizione della prova di uscita entro i 90 giorni dalla consegna, il cedente nazionale deve provvedere entro i successivi 30 giorni, a regolarizzare l’operazione con applicazione dell’IVA sulla merce ceduta.
Occorre precisare tuttavia che, in linea con le decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 98/E del 2014, ha chiarito che il superamento del termine di 90 giorni non costituisce di per se causa ostativa al riconoscimento della non imponibilità dell’operazione a condizione che il cedente sia in grado di provare l’effettiva uscita della merce dal territorio dell’Unione Europea anche dopo il superamento di tale termine.
Di conseguenza, ove la prova venga acquisita entro i trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, il cedente italiano non deve provvedere alla applicazione dell’IVA sulla cessione mentre, nel caso in cui la prova venga acquisita dopo il decorso dei trenta giorni e, quindi, dopo che sia stata regolarizzata la fattura di cessione con applicazione dell’IVA, il cedente nazionale può procedere al recupero della stessa o richiederne il rimborso.
La prova dell’uscita della merce deve essere fornita mediante un esemplare della fattura munita del timbro apposto dalla Dogana di uscita.
Prassi di riferimento :
- Circolare n. 3945 del 27.6.2007 Agenzia Dogane
- Circolare n. 35 del 13.2.1997 Minfinanze – Entrate
- Circolare n. 18/2010 Agenzia Dogane
- Risoluzione 98/E del 10.11.2014 Agenzia Entrate
- Nota prot. 88970 del 30/6/2009 – Dogane
- Nota prot. 166840 del 16.12.2009 – Dogane
- Nota prot. 70662 del 7.7.2016 Dogane