Brexit: dogana si, dogana no!

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E’ in corso di pubblicazione sulla G.U.C.E. il regolamento (UE) che introduce un regime transitorio dei trasporti su strada verso il Regno Unito in relazione alla Brexit.

Il regime transitorio
Sul sito Internet del Consiglio UE è stato pubblicato il Regolamento UE (non ancora pubblicato sulla G.U.C.E.) con il quale viene previsto da parte dell’UE un regime transitorio fino al 31 dicembre 2019 durante il quale il trasporto di merci su strada con il Regno Unito avverrà sulla base delle attuali regole, con qualche lieve modifica.

Tale Regolamento intende fronteggiare una situazione di recesso senza accordo con il Regno Unito, al fine di prevenire l’interruzione dei traffici commerciali con tale Paese che avrebbe conseguenze pesantissime per cittadini e imprese.

Il Consiglio UE ha accettato un rinvio breve della Brexit fino al 22 maggio 2019 (e non fino al 30 giugno p.v. come proposto da UK), a condizione che la Camera dei comuni approvi l’Accordo su Brexit.

In caso contrario, il Consiglio Europeo accetterà un rinvio soltanto fino al 12 aprile 2019, periodo durante il quale il Regno Unito dovrà indicare il percorso che intende seguire.

Fino a tale data, pertanto tutte le opzioni restano aperte (un accordo, un no-deal, una lunga proroga o la revoca dell’articolo 50 (con un altro referendum).

Una questione importante è anche la partecipazione o meno del Regno Unito all’elezione del nuovo Parlamento europeo del maggio prossimo, cui è legata la concessione di un rinvio più lungo.

La regolamentazione transitoria
Il Regolamento in oggetto – che ha natura temporanea e portata limitata – è adottato unilateralmente dall’UE, ma presuppone una reciprocità di trattamento tra vettori unionali ed inglesi, attraverso l’applicazione di misure analoghe da parte del Regno Unito.

Il recesso del Regno Unito, farà venir meno – tra le altre cose – il regolamento (UE) n. 1072/2009 relativo al regime della licenza comunitaria per il trasporto merci, con l’applicazione delle regole valide in ambito CEMT dove vige un contingente autorizzativo per ciascun Paese membro che è tuttavia del tutto insufficiente ad assicurare i livelli attuali di trasporto tra la UE ed il Regno Unito.

Detto Regolamento si applica dal giorno successivo al recesso del Regno Unito – in assenza di accordo – e cessa in ogni caso al 31 dicembre 2019. Entro la fine del 2019 dovrà essere trovata un’ulteriore intesa sui trasporti, in assenza della quale scatteranno le regole vigenti in ambito ITF/CEMT.

Esso stabilisce il mantenimento della possibilità di effettuare trasporti internazionali tra la UE ed il Regno Unito per i rispettivi vettori, sulla base di licenza UE per i vettori unionali e di una licenza valida rilasciata dal Regno Unito ai vettori inglesi.

Nella definizione di “veicolo” viene ricompreso il veicolo a motore o il complesso veicolare di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato nel Regno Unito e detenuto a titolo di proprietà, leasing finanziario o locazione senza conducente ai sensi della direttiva 2006/1/UE.

Oltre ai trasporti internazionali a carico o a vuoto tra i due Paesi – UE e GB – sono ammessi per un periodo limitato di 4 mesi, fino a 2 trasporti di cabotaggio da parte dei vettori inglesi, nell’arco di una settimana dallo scarico della merce in traffico internazionale; 1 solo viaggio di cabotaggio per i successivi 3 mesi, fino alla cessazione di tale possibilità.

Tale possibilità è assicurata ovviamente ai vettori unionali sul territorio inglese, per lo stesso periodo e con le stesse modalità.

Tra i trasporti esentati da licenza, vi sono i seguenti:
– trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale;
– trasporto di veicoli danneggiati o da riparare;
– trasporto di merci con veicoli fino a 3,5 ton di portata utile;
– trasporto di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, articoli in caso di soccorso
urgente o calamità naturale;
– trasporto in conto proprio.

Non sono consentiti accordi bilaterali degli Stati membri con il Regno Unito, durante il periodo transitorio (31 dicembre 2019) né diritti diversi da quelli previsti nel regolamento in commento.

Sono rispettate alcune normative di carattere sociale e tecnico sul trasporto, quali:
– la direttiva 2002/15/CE sull’orario di lavoro;
– il regolamento 561/2006 sui tempi di guida e riposo;
– il regolamento 165/2014 sul tachigrafo;
– la direttiva 2003/59/CE sulla carta di qualificazione dei conducenti;
– la direttiva 96/53/CE sui pesi e dimensioni dei veicoli;
– la direttiva 92/6/CE sui limitatori di velocità;
– la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori.

La Commissione UE vigila sul rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento per una sana concorrenza tra operatori ed interviene, qualora necessario, per ristabilire pari condizioni, tra le quali la concessione di licenze ai trasportatori di merci su strada sulla base di norme inferiori a quelle stabilite in materia di accesso alla professione, CQC, pedaggi.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione su G.U.C.E. e si applica a decorrere dal giorno successivo dal recesso del Regno Unito.