di Piero Bellante
Nell’ordinamento giuridico italiano l’applicazione delle normative in materia di prodotti dual use è soggetta ad un sistema integrato di controlli, che prevede l’intervento coordinato di autorità diverse. Questi organismi, nel rispetto delle prerogative di ciascuno di essi, agiscono sotto il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale. Il MISE, infatti, ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, è individuato come Autorità competente cui è affidata la responsabilità per l’applicazione delle normative in questione. Il sistema è caratterizzato dalla circolazione delle informazioni e dalla collaborazione tra gli enti che lo costituiscono; considerata la particolare sensibilità della materia, è significativa la previsione di cui al terzo comma dell’art. 4, cit., secondo cui l’Autorità competente “riceve dai Servizi di informazione per la sicurezza, […], ogni notizia rilevante in materia di non proliferazione e comunica agli stessi eventuali informazioni utili al riguardo”.
Presso il MISE è istituito un Comitato consultivo per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti tortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. La presidenza del Comitato è affidata al Direttore generale dell’Autorità competente come definita più sopra e ad esso partecipano, con un rappresentante per ciascuno, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 5, D.Lgs. 221/17). È altresì prevista la presenza di “esperti tecnici di provata competenza nei regimi di controllo dei prodotti a duplice uso”, nominati con decreto del MISE.
L’integrazione dei controlli in un unico sistema riflette l’interdisciplinarità della materia, dove le analisi di rischio sono basate su molteplici profili volti a prevenire la commissione di reati finanziari, a verificare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio oppure ad accertare la sussistenza di particolari requisiti tecnici previsti nella normativa applicabile ai prodotti dual use o ad essi assimilabili (prodotti a duplice uso non listati, merci soggette al regolamento anti tortura o prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali).
Lo scambio delle informazioni assume un ruolo fondamentale non solo all’interno del sistema di controllo, ma anche tra operatori economici ed enti preposti al controllo. Nel caso del transito di questi prodotti attraverso il territorio doganale dell’Unione, ad esempio, un ruolo significativo è assegnato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’Agenzia, nel caso ritenga vi siano i presupposti per sottoporre i prodotti a divieto di transito, sospende le operazioni doganali informandone non solo l’Autorità competente, ma anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa.
L’Autorità competente e cioè il MISE – DG per la politica commerciale internazionale, sulla base degli elementi istruttori a sua disposizione decide immediatamente per l’imposizione del divieto; tuttavia, gli elementi istruttori elaborati sulla base delle informazioni fornite in prima battuta dall’operatore commerciale all’Agenzia delle dogane potrebbero non essere sufficienti per adottare una decisione e potrebbero rendersi necessari ulteriori approfondimenti. In tal caso l’Autorità competente concede all’interessato un’autorizzazione preventiva per il transito “dandone immediata comunicazione al responsabile legale dell’operazione”, intendendosi per tale “il soggetto nazionale coinvolto nella stessa, spedizioniere, agente marittimo, rappresentante in Italia della società di Paese terzo proprietaria del bene o che ha disposto l’invio del bene in transito” o rappresentante legale di una sua filiale italiana (art. 7, D.Lgs. 221/2017).
L’interessato dovrà fornire all’Autorità competente “ogni informazione richiesta”. In casi come questo il ruolo della parte privata nello scambio delle informazioni con l’Autorità è determinante; ma, ancor prima, sono determinanti le disposizioni previste dall’ordinamento doganale dell’Unione per il corretto svolgimento del rapporto tra parte privata e autorità doganale preposta ai controlli all’atto della presentazione della merce in dogana. I rapporti tra autorità doganale e parte privata sono ispirati al principio di buona fede, sia in ambito tributario, sia in ambito extratributario, per il raggiungimento di una finalità economica comune: sicurezza, rapidità e semplificazione del movimento internazionale delle merci.
È fuori discussione che l’autorità doganale abbia tra i propri obiettivi anche quello di esercitare il controllo delle merci, per quanto di competenza, in funzione delle politiche unionali riguardanti il commercio complessivamente considerate, anche in collaborazione con altre autorità come nel caso di specie (cfr. art. 3, Reg. (UE), 9 ottobre 2013, n. 952, Codice doganale dell’Unione, CDU 2013). Quanto più complete ed accurate saranno le informazioni fornite dall’interessato all’autorità doganale, tanto più questa autorità sarà in grado di vagliare nel migliore dei modi se ricorrano o meno i presupposti per sospendere le operazioni di transito ed innescare l’intervento dell’Autorità competente e del sistema integrato dei controlli.