Prova delle cessioni intracomunitarie di beni
in vigore dal 1° gennaio 2020
di Daniele Spagnol
In aggiunta ai documenti probatori dell’avvenuta cessione di beni in ambito UE, ai fini della
non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993, è richiesto al cedente/venditore il
possesso di quanto segue:
Una dichiarazione scritta dall’acquirente, fornita entro il decimo giorno del mese successivo
alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un
terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei
beni. Si SUGGERISCE che tale dichiarazione scritta debba indicare:
- la data di rilascio
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente
- la quantità e la natura dei beni
- la data e il luogo di arrivo dei beni
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente
- i riferimenti del documento di trasporto (CMR) e della fattura di vendita
Si consiglia di predisporre un format già indirizzato al cedente/venditore riportante i dati sopra
indicati che il cessionario/acquirente dovrà compilare ed inviare al cedente/venditore.
Quest’ultimo provvederà, poi, a conservare dette dichiarazioni, insieme agli altri documenti
probatori ai fini della non imponibilità.
Non è previsto alcun Formulario Standard per formulare la Dichiarazione scritta che può,
pertanto, essere predisposta in forma libera, anche contenente tutti i dati di cui sopra.