Pubblicazione n.723 della ICC
di Daniele Spagnol
Nella news letter nr.8 avevamo dato qualche anticipazione su quali potessero essere le più significative novità che avrebbero riguardato la nuova versione delle cd ‘condizioni di consegna’. Le previsioni si sono rilevate infatti fondate, compreso il fatto che la condizione EXW non ha subito abrogazioni o modifiche ( anche su pressione dei grossi corrieri).
Di seguito riproponiamo la novità 2020 ricordando ancora una volta che gli Incoterms ® si riferiscono al contratto di compravendita e non al contratto di trasporto. È molto importante capire che gli Incoterms ® sono regole per l’interpretazione dei termini di resa merce e non di altre clausole del contratto di compravendita. Trattandosi così di clausole facoltative i contraenti posso adottare, dal 2020, i nuovi Incoterms oppure continuare ad utilizzare le versioni precedenti, con l’obbligo di specificarlo però.
Regola Incoterms ® FCA
Nel caso di merce venduta FCA con trasporto via mare le parti e, in particolare, il venditore possono necessitare di una annotazione « on board» sulla Bill of Lading (B/L).
Tuttavia, siccome la consegna con l’Incoterms ® FCA si completa prima del caricamento della merce sulla nave, non è certo che il venditore possa ottenere un « on board » B/L dal vettore che sarà legittimato ad emettere una B/L on board solo quando la merce è stata caricata sulla nave.
In considerazione di quanto sopra la Regola Incoterms ® FCA 2020 ora prevede una opzione aggiuntiva: venditore e compratore possono accordarsi sul fatto che il compratore istruirà il vettore ad emettere una B/L on board al venditore dopo il caricamento della merce e il venditore è obbligato nel caso di pagamento a mezzo Lettera di credito (LC), a consegnare Bill of Lading con l’annotazione « on board » ad utilizzo della LC. Viene puntualizzato, comunque, che pur adottando questa opzione, il venditore non è soggetto ad alcuna obbligazione riferita ai termini del contratto di trasporto.
Copertura assicurative negli Incoterms®CIFeCIP
La nuova versione degli Incoterms ® 2020 prevede che la copertura assicurativa nella Regola CIP sia « All risk », secondo il clausario A dell’Institute Cargo Clause o altri clausolari analoghi. Il venditore dovrà, pertanto, prevedere ad una copertura massima del rischio di perdita o danno della merce mentre nella Regola CIF la copertura prevista dalla nuova versione è la minima.
Nuova regola Incoterms ® DPU (in sostituzione del DAT versione 2010)
Con la nuova Regola il luogo di scarico può essere qualsiasi luogo e non solo il Terminal. È necessario, quindi, che il venditore sia sicuro che nel luogo di scarico ci siano le attrezzature adeguate per effettuare le operazioni di scarico.