Quando una dichiarazione doganale può essere modificata o annullata

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Quando una dichiarazione doganale può essere modificata o annullata

 

Il tema della modifica e dell’annullamento delle dichiarazioni doganali è un tema delicato, con importanti risvolti di carattere pratico, su cui conviene soffermarsi.

 

MODIFICA

 

Successivamente all’accettazione della dichiarazione è possibile richiederne la modifica. Tutti gli elementi in essa indicati possono essere modificati, ad eccezione di quelli relativi all’in­di­cazione della qualità della merce oggetto della dichiarazione. Le modifiche non sono comunque consentite nei casi seguenti (art. 171 CDU 2013):

 

Ø quando l’autorità doganale abbia informato il dichiarante di voler procedere a verifica fisica delle merci;

Ø se l’autorità abbia rilevato inesattezze nella dichiarazione;

Ø se le merci siano state svincolate definitivamente.

 

 

Una volta raggiunto questo stadio, il procedimento innescato dalla presentazione della dichiarazione deve infatti proseguire il suo corso senza poter essere più interrotto, in funzione delle attività di verifica e controllo che condurranno all’emissione della decisione: concessione dello status di custodia temporanea, vincolo della merce ad un regime e conseguente svincolo, diniego dello svincolo, rimozione, ecc.

Questo non significa che tutte le dichiarazioni debbano restare immutate nel tempo. Le dichiarazioni di vincolo delle merci ad un regime doganale possono essere modificate su richiesta del dichiarante da presentare entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione, al quale non può essere negato il diritto «di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci» al regime doganale richiesto, cioè di porre rimedio ed eventuali errori commessi nella dichiarazione prima che gli errori vengano rilevati dall’autorità doganale in sede di eventuale controllo a posteriori esercitato ex art. 48 CD 2013. Questa facoltà, prevista nel Codice dall’art. 173, comma 3, nell’ordinamento italiano viene declinata come «revisione dell’accertamento a richiesta di parte» ed è disciplinata dall’art. 11 d.lgs. n. 374/1990 che ha abrogato e sostituito le disposizioni previste per questo istituto nel testo unico n. 43/1973. Secondo l’ordinamento italiano il dichiarante ha la possibilità di richiedere la revisione solo per motivi attinenti ai quattro elementi dell’accertamento: qualità, quantità, origine e valore, e non anche per altri elementi della dichiarazione, in palese contrasto con l’art. 173 cit. che non prevede limiti all’oggetto della revisione ad istanza di parte e che deve essere ritenuto prevalente sulla disposizione nazionale, per il principio della prevalenza del diritto dell’Unione europea.

 

ANNULLAMENTO

 

Le dichiarazioni presentate possono essere annullate su richiesta del dichiarante, ma solo se ricorrano particolari circostanze. Nel caso di dichiarazione per la custodia temporanea il dichiarante può richiedere l’annullamento della dichiarazione se la merce non viene più presentata in dogana. Una dichiarazione di vincolo ad un regime doganale può invece essere annullata soltanto se ricorra, alternativamente, una di queste circostanze (art. 174 CDU 2013):

 

Ø la merce in essa descritta venga fatte immediatamente oggetto di un’altra dichiarazione per il vincolo ad un altro regime; la norma prescrive che l’autorità doganale debba essere «certa» che ciò avvenga; quindi la nuova dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di annullamento o, quantomeno, non devono sorgere ragionevoli dubbi sul fatto che la nuova dichiarazione sarà presentata subito dopo l’accoglimento della richiesta;

Ø  se, in seguito a circostanze particolari, l’autorità doganale accerti che non sia più giustificato il vincolo al regime per cui a suo tempo le merci furono dichiarate.

 

Tuttavia, se le autorità doganali abbiano informato il dichiarante di voler procedere alla verifica fisica delle merci la richiesta di annullamento può essere sì presentata, ma non può essere accolta fino a quando la verifica fisica non si sia conclusa (art. 174, comma 1, CDU 2013) e fatti salvi i provvedimenti cautelari che in esito alla verifica l’autorità doganale ritenesse di dover adottare, anche in veste di organo di polizia giudiziaria, in applicazione di normative extratributarie eventualmente applicabili.

Una volta che le merci siano state svincolate, cioè una volta ammessa la merce al regime doganale richiesto, l’annullamento della dichiarazione non è più possibile (art. 174, comma 2, CDU 2013), se non nei casi espressamente previsti.

 

Il divieto di disporre l’annullamento dopo che l’autorità doganale abbia disposto lo svincolo è una regola generale che sconta tuttavia alcune eccezioni, tassativamente elencate negli artt. 148 e 248 RD 2015. Le ipotesi sono molteplici e ciascuna prevede circostanze particolari; per alcune di esse è previsto anche un termine massimo entro cui è possibile presentare la richiesta di annullamento. Tra le ipotesi sottoposte a termine vi sono i casi in cui all’importazione si sia riscontrato un errore ostativo nella dichiarazione, ad esempio perché una merce sia stata dichiarata erroneamente al posto di un’altra, per il vincolo ad un regime doganale che comporti nascita di un’obbligazione (art. 148, commi 1 e 2, RD 2015). Sottoposta a termine è anche la richiesta di annullamento all’importazione qualora la merce, immessa in libera pratica, sia stata rifiutata dal destinatario nell’ambito di un contratto di vendita «a distanza» e debba essere pertanto restituita al mittente (art. 148, comma 3, RD 2015). In entrambi i casi il termine per la presentazione della richiesta di annullamento è di 90 giorni dal provvedimento di svincolo; altre condizioni particolari sono previste per ciascuna di queste ipotesi. Le vendite «a distanza» cui si riferisce la norma sono quelle disciplinate dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che riguardano i contratti conclusi dai consumatori.

Vi sono poi altre ipotesi in cui l’annullamento su richiesta è possibile, a determinate condizioni, senza che sia previsto un termine per la presentazione della richiesta che, in ogni caso, deve essere motivata. Sono ad esempio le ipotesi in cui vi sia stata l’erronea duplicazione della dichiarazione per la stessa merce; in cui sia intervenuta, retroattivamente, un’autorizzazione all’immissione in libera pratica con un trattamento tariffario più favorevole in funzione della particolare destinazione della merce; in cui la merce, svincolata per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo, non abbia lasciato il territorio doganale dell’Unione; in cui merci di comprovata posizione unionale siano state dichiarate per errore per il vincolo ad un regime doganale applicabile a merci in posizione non unionale; in cui merce in posizione unionale vincolata a condizioni particolari al regime di deposito non vi possa più essere mantenuta nel caso in cui queste condizioni siano venute meno (art. 148, comma 4, RD 2015). Disposizioni particolari sono previste per annullamento su richiesta di dichiarazioni di merci oggetto di restituzioni o particolari rimborsi all’esportazione (art. 148, comma 5, RD 2015).

Per quanto riguarda i casi in cui le dichiarazioni possono essere annullate d’ufficio, si ricordano la possibilità per l’autorità doganale di invalidare la dichiarazione di custodia temporanea, nel caso in cui la merce non sia presentata in dogana entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione (art. 146 CDU 2013); l’annullamento disposto nei casi di rimozione per sequestro, confisca, abbandono o distruzione (art. 198 CDU 2013); l’annullamento disposto, entro 150 giorni dalla data dello svincolo, per merce assoggettata ai regimi di esportazione, perfezionamento passivo o di cui sia stata richiesta la riesportazione, nel caso in cui l’ufficio doganale di esportazione non abbia ricevuto né informazioni, né la prova che la merce sia uscita dal territorio doganale dell’Unione (art. 248 RD 2015).

Nei casi di merce dichiarata per il vincolo ai regimi di esportazione, di perfezionamento passivo o di transito interno, l’annullamento della dichiarazione segna anche il momento in cui termina lo stato di soggezione della merce alla vigilanza doganale (art. 158, comma 3, CDU 2013). Si ricorda, infine, che anche le dichiarazioni sommarie anticipate possono essere modificate non oltre un determinato stadio del procedimento che innescano e possono essere annullate, su richiesta o d’ufficio, nei termini previsti dagli artt. 129 e 272 CDU 2013. La dichiarazione doganale «a presentazione anticipata» di cui all’art. 171 del Codice, invece, si considera come non presentata se la merce cui essa si riferisca non sia presentata in dogana entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

(Estratto da P. Bellante, Il sistema doganale. Evoluzione, istituti, adempimenti, Torino, Giappichelli, 2020)

Piero Bellante – Avvocato in Verona