Contingenti Siderurgici

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Contingenti siderurgici? Una coperta davvero troppo corta…

 

Lunedì 3 gennaio 2022. La ditta Alfa, nome di fantasia, decide di immettere in libera pratica e consumo una grossa partita di prodotti laminati piatti, verniciati, v.d. 72107080, origine non preferenziale India. La merce arriva a fine novembre ed è un vero affare: grande quantitativo, prezzo vantaggioso. Il tutto è collocato nel deposito di custodia temporanea, in attesa della riapertura dei contingenti. E così, il primo giorno lavorativo utile, viene finalmente presentata la dichiarazione in dogana. Canale verde, merce svincolata, dazio zero e congratulazioni al responsabile acquisti per il risultato ottenuto: un pizzico di rischio, pochi costi di magazzinaggio e un bell’affare nell’approvvigionamento delle materie prime. Qualcosa, tuttavia, va storto. Dopo i sorrisi ed i complimenti, la ditta riceve un avviso di accertamento: viene applicato il dazio addizionale del 25% su praticamente metà della merce. L’importo da pagare? Da capogiro. Ma cos’è accaduto? Quali sono le reazioni della ditta?

 

Siamo nell’ambito dei contingenti siderurgici, l’ormai noto reg. UE 159/2019 che ci terrà compagnia almeno fino a fine giugno 2024 (reg. UE 1029/2021). Nei libri, solitamente, leggiamo una descrizione “pacata” di queste misure, delineate come “strumenti di salvaguardia idonei a contrastare volumi d’importazione pregiudizievoli per l’industria UE, imponendo un dazio addizionale alle immissioni in libera pratica che superano il volume consentito (art. 56.4 CDU). I contingenti sono gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del RE, sulla base dell’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni in dogana. Se, in un giorno di assegnazione, le stesse superano il saldo del contingente, la Commissione lo ripartisce proporzionalmente fra i vari richiedenti”.

 

La realtà, invece, è tutt’altro che tranquilla. È un “gioco d’azzardo”, una corsa a “chi primo arriva meglio alloggia”, una gara a chi conquista questo pezzettino di “coperta”, battendo sul tempo tutti gli altri operatori per sdoganare, a costo zero, il maggior quantitativo possibile di acciaio, acquistato “dove conviene”. Una coperta, tuttavia, davvero troppo corta, che tralascia sia chi arriva poco dopo sia chi, pur arrivando per tempo, deve dividere con altri un contingente insufficiente già dalla sua apertura.

 

E i risultati sono pesanti, come le conseguenze per la ditta Alfa. Effetti che potrebbero essere ben più clamorosi se, alle iniziative dell’azienda, non ponesse prontamente un freno il doganalista di fiducia della ditta.

 

“La dogana non può chiedermi il dazio dopo avermi svincolato la merce, mi oppongo”

L’obbligazione doganale in questo caso è sorta in modo fisiologico al momento dell’accettazione della tua dichiarazione in dogana (art. 77 CDU). Normalmente, se il dazio dovuto è uguale a quello espresso in bolletta, lo svincolo equivale a notifica. Se invece, come nel tuo caso, il dazio dovuto è diverso, allora la notifica avviene in un altro momento (art. 102 CDU), con un atto formale come l’avviso di accertamento che hai ricevuto. Le autorità doganali possono benissimo notificarti i dazi da pagare dopo lo svincolo, l’unico limite che incontrano è quello dei tre anni dal momento in cui è sorta l’obbligazione doganale (art. 103 CDU) e nel tuo caso sono passati solo pochi giorni…

 

“Beh, io di certo non pago, avrebbero dovuto informarmi prima di mandarmi l’avviso di accertamento”

Sarebbe un bel guaio… l’avviso di accertamento è esecutivo (art. 113 CDU e art. 9.3-bis DL 16/2012 conv. in Lg 44/2012). Per quanto riguarda il tuo diritto ad essere ascoltato, normalmente avresti ragione, ma il tuo caso è un’eccezione. Il rifiuto del beneficio di un contingente tariffario, qualora sia già stato raggiunto il suo volume, non prevede, infatti, contraddittorio (art. 22.6 lettera b CDU).

 

 “Va bene, pago, ma chiedo subito il rimborso, sicuramente la dogana si è sbagliata”

Attento, sei sicuro di voler procedere? Non mi sembra ci siano i presupposti. Prendi ad esempio l’art. 117.2 CDU: il contingente dovrebbe essere capiente al momento dell’istanza di rimborso e non è il tuo caso. Oppure guarda l’art. 119.2 CDU, non descrive esattamente ciò che è capitato a te. Non si tratta, infatti, di un caso di mancata assegnazione del contingente per errore delle autorità competenti, nonostante una dichiarazione in dogana correttamente compilata. Nel tuo caso ti è stata assegnata la quota parte del contingente che ti spettava, risultante dal riparto effettuato dalla Commissione fra tutti i richiedenti.

 

Ma allora, per le prossime volte, cosa posso fare?

Se devi fabbricare un prodotto finito che poi riesporterai, non ti preoccupare, lo possiamo gestire insieme, utilizzando i regimi speciali. Possiamo aprire, ad esempio, un perfezionamento attivo. Se, invece, intendi produrre materiali da vendere in Italia ed in UE… rifletti un attimo: i prezzi dei noli marittimi sono alle stelle, per non parlare della puntualità nei trasporti…sempre più rara. Aggiungici, poi, il rincaro dei carburanti, l’instabilità internazionale, eventuali costi di stoccaggio al porto di sbarco ed il rischio, all’apertura del contingente, di poterne beneficiare solo parzialmente, se tutto va bene…. Sei proprio sicuro di voler rischiare? È davvero così conveniente acquistare acciaio nei mercati extra UE?

 

Si precisa che ogni riferimento a persone, fatti o cose è puramente casuale.

Elena Di Benedetto