L’importazione di caffè crudo divide l’Italia
L’Italia è una!!! Le leggi sono uguali per tutti!!! Parto da queste due sacrosante ed inopinabili affermazioni per discutere circa la diversità di applicazione di una norma inerente all’importazione di caffè crudo. Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470 ovvero il Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio del caffè e dei suoi derivati disciplina le importazioni del caffè. La normativa inerente all’argomento è davvero molto articolata e brevemente accenno ad una sintesi:
- Legge 30 aprile 1962, n 283 – Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27-3-1934, n. l265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; come modificata dalla l. 26/02/1963, n. 441
- Codice Penale art. 442/444 – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate / nocive.
- DPR n. 470 del 16 febbraio 1973 – Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio del caffè e dei suoi derivati
- Decreto 20 maggio 1976 – Disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato
- DM 22/06/1983 GU n. 221 12/08/1983 All 3 – Metodo per la determinazione del tenore in acqua, come perdita di peso all’essiccamento, nel caffè crudo decerato e nel caffè decerato torrefatto, in grani macinato
- Circolare del Ministero della Salute DGSAN.VI/32249-P-11/10/2011 I.4.c.c.8.10/2
- Circolare del Ministero della Salute DGVA-IV/2964 P/I.l.c.c. del 24 gennaio 2006
- Circolare del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 n. 10
- 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 – sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Dir. 1990/220/CEE del Consiglio
- (CE) n. 1935 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 – riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 1980/590/CEE e 1989/109/CEE
- (CE) n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 – sull’igiene dei prodotti alimentari
- (CE) n. 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 – che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- (CE) n. 1881 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2006 – che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
- (UE) n. 105 della Commissione del 5 febbraio 2010 – recante modifiche del Reg. (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda l’ocratossina A
- (CE) n. 10 della Commissione del 14 gennaio 2011 – riguardante i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- International Standard ISO 10470 Green coffee -Defect reference chart
- International Standard ISO 4072 Green coffee in bags –Sampling
- International Standard ISO 4149 Green coffee -Olfactory and visual examination and determination of foreign matter and defects
- International Standard ISO 8455 Green coffee – Guidelines to storage and transport
- European Delivery Contract for Coffee (EDCC) 1 settembre 2012
- European Contract for Coffee (ECC) 1 settembre 2012
Da qualche tempo abbiamo iniziato ad effettuare delle importazioni di caffè crudo in sacchi o big bag in container per alcuni clienti a Palermo. La dogana di Palermo ci impone l’applicazione del DPR N°470/73 che prevede un campionamento preventivo del caffè per l’ottenimento di un risultato di analisi che determini la conformità del caffè circa quanto prescritto dal DPR stesso, senza il quale non possiamo procedere all’importazione. Le indagini che vengono effettuare sono:
Fin qui sembra tutto normale. Con gran stupore invece i clienti ci riferiscono che in altre Dogane questo campionamento non viene effettuato e che, all’arrivo della merce al porto, la stessa viene immediatamente sdoganata. Com’è possibile che in alcune dogane venga applicato il DPR N°470/73 ed in altre non venga applicato? Questo problema ovviamente implica una possibile diversione del traffico verso quelle dogane in cui il DPR non viene applicato. Resta inteso che la differenza è notevole. Parliamo di circa 3-4 giorni di sosta della merce al porto in attesa dell’esito delle analisi prima di poter procedere all’importazione. Altro aspetto importante è il possibile campionamento della merce da parte del PCF che, a Palermo, non viene effettuato nel recinti TC ma solo presso la struttura (privata) del PCF con ulteriori giorni di fermo merce e costi molto onerosi per l’importatore. Partendo dall’assoluto concetto che le leggi, ove esistono vanno applicate, ritengo che debba assolutamente essere posta la questione alla direzione centrale delle Dogane a Roma, perché è davvero disarmante la diversità di applicazione normativa tra le dogane italiane. Il Doganalista, in quanto professionista, non deve doversi giustificare con i clienti e soprattutto non può rispondere che ogni dogana ha i suoi usi e consuetudini perché, come detto in premessa, l’Italia è UNA!!!
Mario Piras
AnaspeDoganaGiovani