Con la proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione Europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013, pubblicata lo scorso 17.05.2023, è stato dato avvio a un profondo processo di innovazione nell’ottica di una transizione green e digitale.
Tra i principali obiettivi del nuovo Codice è prevista la riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori legittimi, e in questa ottica si innesta la figura dell’operatore economico di fiducia e certificato prevista dal Titolo II Capo IV (Trust & check).
Tale qualifica, inizialmente affiancata allo status di Operatore Economico Autorizzato, andrà nel tempo ad assorbire quelli che oggi sono gli operatori AEO, secondo il calendario previsto dall’articolo 265 del medesimo Codice, con avvio della transizione a partire dal 01 marzo 2032 e conclusione prevista entro il 31 dicembre 2037.
Verrebbe da pensare che l’indicazione “Trust & check” si riferisca esclusivamente alla nuova denominazione dell’Operatore Economico Autorizzato; tuttavia, la nuova figura prevista dal Codice prevede una serie di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli ad oggi previsti per l’ottenimento dello status AEO.
In particolare, si segnala quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, lettera f) in merito alla necessità di utilizzo di un sistema elettronico che permetta di fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali in tempo reale tutti i dati sulla circolazione delle merci.
Possiamo quindi definire il sistema di monitoraggio continuo dei dati forniti dagli operatori Trust & check come un “INFOIL doganale”. Come previsto in ambito accise, infatti, ai normali compiti di controllo della Dogana, siano essi in linea o a posteriori, si affianca una nuova visione del processo, con l’Agenzia che “entra” all’interno delle aziende in pianta stabile, con la possibilità di avere una presenza continua ma senza l’ingombro (e i costi) di dover essere necessariamente presente in loco, in cambio della massima trasparenza e accessibilità da parte degli operatori.
Questa nuova frontiera del controllo consentirà agli operatori che avranno ottenuto la qualifica di Trust & Check di accedere ad importanti agevolazioni nell’ambito delle proprie operazioni doganali, tra cui è senza dubbio da segnalare la possibilità di svincolo delle merci per conto delle autorità doganali prevista dall’articolo 61 del Codice.
Particolare rilievo assume inoltre la possibilità da parte dei rappresentanti doganali di ottenere lo status di operatore Trust and Check e di utilizzarlo, mediante l’istituto della rappresentanza indiretta, per conto del soggetto rappresentato che non sia titolare di tale qualifica. Viceversa, lo status Trust and Check nella modalità di rappresentanza diretta potrà essere riconosciuto solo qualora il soggetto in nome e per conto del quale si agisce sia anch’esso titolare del medesimo status di operatore economico di fiducia e certificato.
Sebbene l’innovazione introdotta dalla nuova figura dell’operatore Trust & Check sia potenzialmente rivoluzionaria, occorre tenere conto che non tutti i soggetti importatori / esportatori / rappresentanti doganali sono in grado di fornire tutti i dati sulla circolazione delle merci. Spesso, infatti, le informazioni sono suddivise tra i diversi operatori della catena di approvvigionamento, il che potrebbe determinare uno sviluppo parziale dello strumento di condivisione dei dati tra operatori ed Autorità e conseguente parziale o totale inefficacia dei benefici previsti dal Codice.
Sarebbe auspicabile, nella stesura di quelli che saranno i regolamenti di attuazione, prevedere la possibilità di creare una “catena di operatori Trust & Check”, nella quale ciascuno potrà condividere i dati per la parte di propria competenza e consentire il massimo sfruttamento delle potenzialità del nuovo sistema.
Diego Testa
AnaspeDoganaGiovani