1° marzo 2024. Il nuovo sistema PoUS, come previsto dalla decisione di esecuzione UE 2023/2879, sbarca puntualmente in Europa e la prova di posizione unionale della merce, necessaria in tutti quei casi in cui non opera la presunzione di cui all’art. 153.1 CDU, cambia veste.
T2L e T2LF cartacei escono di scena, passando il testimone ai loro alter ego digitali, richiesti, compilati, presentati e, se del caso, convalidati in quell’ambiente comune a tutti i ventisette Stati membri, chiamato EU Customs Trader Portal (EUCTP). Il T2LF nella sua nuova versione, poi, non si unisce più al formulario CO, ma accompagna tracciati B4 per le spedizioni di merce verso Réunion, Martinica, Canarie e tutti quei territori fiscali speciali che non hanno recepito le direttive IVA ed accise.
Una svolta paperless, non un cambiamento normativo, ma è sinonimo di semplificazione? Certo, ma con qualche interrogativo, per lo meno nel nostro Paese dove, ad oggi, mentre scriviamo (e sono passati più di venti giorni dall’avvio del PoUS), mancano istruzioni operative che vadano oltre le indicazioni per la delega nel MAU e per l’accesso all’EUCTP. Un’assenza che – commentano unanimi gli addetti ai lavori – lascia all’iniziativa degli uffici doganali periferici la gestione di aspetti pratici e la risoluzione di problemi. Una discrezionalità i cui risultati sono molteplici sfumature di quella che dovrebbe essere una procedura uniforme a livello nazionale ed unionale.
La Nostra Voce, da sempre attenta alle questioni d’interesse per la categoria, ha raccolto le segnalazioni di colleghi da nord a sud e… bastano davvero pochi esempi per capire che la situazione, al momento, è un vero e proprio puzzle di “PoUS regionali”.
Un primo tassello è l’accesso all’EUCTP, portale UE ma dalle chiavi nazionali come SPID, CNS, CIE, che divide uffici doganali flessibili e severi. Per i primi, infatti, è possibile entrare nell’EUCTP sia come rappresentante diretto, delegato dallo speditore, sia come operatore sprovvisto di delega e che, quindi, assume il ruolo di “applicant” nel nuovo T2L(F). Eventualità esclusa, invece, dagli uffici più rigorosi, come ad esempio quello di Salerno, per i quali “applicant” non può che essere lo speditore. L’accesso all’EUCTP con delega è sicuramente più tutelante – spiegano gli spedizionieri doganali – ma molto macchinoso. Richiede tanti ingressi quante sono le deleghe ricevute dalle ditte rappresentate, poco pratico per chi emette un numero considerevole di T2L(F). Senza contare che gran parte delle aziende che si dedicano alle sole operazioni intracomunitarie – perché, vale la pena ricordarlo, stiamo parlando di sdoganamento, ma siamo nell’ambito del mercato unico – non conosce l’utilizzo del MAU.
Altro tassello importante prende il nome di accertamento. All’accesso e alla richiesta di T2L(F) segue la convalida, previa eventuale verifica della posizione doganale, ed il rilascio dell’MRN. Ma in cosa consiste l’accertamento, soprattutto in relazione a merce già unionale? In alcuni uffici doganali del Nordest si controlla la polizza di carico, in altri, come ad esempio in Lombardia, la fattura accompagnatoria. A Napoli le verifiche sono decise di volta in volta dal funzionario, che interviene in caso di fondati dubbi circa lo status della merce, m
entre in Emilia Romagna – commenta con comprensibile stupore e perplessità un collega – alla richiesta di T2L(F) è assegnato un vero e proprio circuito doganale di controllo, con tanto di VM.
Quale legame esiste fra posizione doganale della merce e bill of lading? Perché esigere la fattura accompagnatoria per le spedizioni intracomunitarie via marittima (quando via camion non serve)? Il controllo a discrezione del funzionario avviene secondo quanto stabilito dalla circolare ADM 23/2023? Ma soprattutto, siamo proprio sicuri che un’ispezione della merce permetta di accertarne la posizione doganale? E una visita di merce già unionale non contrasta forse con la libera circolazione delle merci, principio cardine dell’UE?
Non solo. La possibilità di un controllo fisico in caso di merce alla rinfusa spedita via nave, pensiamo ad un carico di grano, preclude l’emissione del T2L(F) a conclusione dell’imbarco, unico momento in cui è disponibile il dato esatto sul peso caricato. Come fare quindi? Meglio richiedere la prova di posizione doganale prima del carico in nave ma con un peso solo stimato, potenzialmente errato?
Non mancano, poi, interrogativi per quanto riguarda i T2L(F) che scortano merce in entrata in Italia. Accanto ad uffici doganali nei quali la presentazione anticipata della prova di posizione unionale funziona, altri accettano il T2L(F) solo nel momento in cui la merce viene sbarcata e presentata in dogana. La conseguenza? Via libera allo sdoganamento in mare per merce extra UE, ma tassativa presentazione in dogana per quella unionale, già in libera pratica. Ed ecco che pomodori o arance spagnole, patate dai Paesi Bassi, altre merci deperibili, rigorosamente UE, restano ferme ai box (cioè, volevamo dire in dogana) mentre prodotti analoghi da Paesi terzi corrono veloci verso la loro destinazione finale.
La nostra Federazione, sensibile al fiorire di queste differenze e ai danni economici e d’immagine che ne derivano per gli operatori e per il nostro Paese, non solo ha sollecitato ADM affinché emani presto una circolare dettagliata, ma ha richiesto alla Confédération Internationale des Agents en Douane (CONFIAD), di cui è membro, istruzioni per un applicazione uniforme del PoUS nel territorio nazionale e nei confronti degli altri Paesi UE.
La Redazione