Dal 4 ottobre 2024 è entrato in vigore il decreto legislativo del 26 settembre 2024 n.141 “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” che ha ufficialmente abrogato il TULD “Testo unico delle disposizioni in materia doganale”.
Questa riforma interviene sulla disciplina doganale e sul sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, riconoscendo l’IVA all’importazione tra i diritti di confine, con quanto ne consegue in termini di applicabilità delle regole sanzionatorie doganali.
L’articolo 27 al comma 2 specifica che tra i diritti doganali sono da considerare, diritti di confine oltre ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste all’importazione dalla normativa unionale, i diritti di monopolio, le accise. L’IVA e ogni altra imposta riscuotibile all’atto dell’importazione a favore dello Stato.
L’inserimento dell’IVA tra i diritti di confine, secondo il legislatore, trova la sua giustificazione nella risposta normativa al principio enunciato dalla Corte di Giustizia Europea il 12 maggio 2022 – Causa C-714/20, con cui la stessa aveva sentenziato:
“L’articolo 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta”.
Tale disposizione non tiene conto di quanto previsto al punto 18 dell’articolo 5 del CDU “obbligazione doganale” obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore”, né tanto meno di quanto sancito nell’art.28 comma 1 del TFUE.
Con l’art.27 il mancato versamento dell’Iva e il superamento della soglia di euro 10.000,00 comportano oltre all’applicazione del reato di contrabbando anche la misura cautelativa della confisca amministrativa.
L’equiparazione dell’Iva all’importazione ai diritti doganali, inoltre, comporta l’estensione della responsabilità solidale anche ai rappresentanti doganali indiretti.
Il legislatore con lo scopo di razionalizzare e armonizzare la disciplina del contrabbando alle altre fattispecie penali e tributarie e allinearlo al sistema sanzionatorio ordinario ha previsto solo due specifiche macro fattispecie:
Articolo 78 contrabbando con omessa dichiarazione:
- È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque
titolo, merci non unionali;b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
- La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2.
L’articolo recepisce con alcune sostanziali modifiche le fattispecie che erano previste negli articoli 282, 288, 289, 294 del vecchio TULD.
L’articolo 7, che racchiude le fattispecie degli articoli 80-81-82-83, definisce l’omissione dolosa dell’adempimento dell’obbligo della dichiarazione all’importazione e all’esportazione, stabilendo una multa dal 100 al 200 per cento dei diritti doganali dovuti,
Articolo 79 contrabbando per dichiarazione infedele:
- Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.
La fattispecie della dichiarazione infedele in tutte le ipotesi in cui si concretizzano differenze sulle dichiarazioni presentate che incidono sull’applicazione della tariffa e della relativa liquidazione, prevedendo anche in tale caso la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
In ambedue i casi degli articoli 78 – 79 trovano applicazione le sanzioni penali del contrabbando al superamento della soglia dei 10.000,00 di diritti di confini dovuti, non dichiarati o erroneamente dichiarati.
Il legislatore, in linea con quanto prevedeva l’articolo 334 del vecchio TULD, ha previsto all’articolo 112 la possibilità di estinguere il reato di contrabbando con il pagamento del tributo dovuto e di una sanzione stabilita dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti accertati in relazione alla violazione commessa.
L’autore della violazione quindi potrà avvalersi dell’istituto previsto dell’articolo 112 quando nessuno dei diritti di confine accertati e dovuti siano superiori a 50.000 euro e non ricorrano ulteriori aggravanti (articolo 88).
Qualora l’ammontare dei diritti d confine dovuti non superi la soglia dei 10.000 euro e non sussistano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88 il reato di sottrazione dei maggiori diritti accertati ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
In tali casi le sanzioni amministrative previste dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, comunque non inferiori a 2000 euro per le violazioni di cui all’articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, per chiunque commette invece le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83.
Infine l’articolo 94, impone la confisca delle cose (mezzi di trasporto, container, navi ecc.) che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Qualora non sia possibile procedere alla confisca di tali cose, è ordinata la confisca per equivalenza di somme di denaro, di beni e altre utilità, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
In conclusione, il tentativo del legislatore di operare il riassetto del quadro normativo doganale, in conformità al diritto dell’Unione Europea e all’indirizzo della riforma del Codice doganale in atto – che aveva come obbiettivo quello di semplificare le attività procedurali di verifiche, accrescere la qualità dei controlli doganali, riordinare le procedure di accertamento, liquidazione, revisione e a creare un sistema sanzionatorio equilibrato e proporzionale ispirato agli indirizzi e raccomandazione della Commissione Europea – ha di fatto prodotto l’effetto esattamente contrario.
L’inserimento dell’Iva tra i diritti di confine ha disallineato l’Italia dagli altri 26 Paesi dell’UE, il nuovo sistema sanzionatorio – con la previsione della soglia dei 10.000 euro quale elemento per l’accertamento del reato di contrabbando – ha reso il sistema doganale poco competitivo rispetto a quello degli altri Paesi, il sequestro del carico e dei mezzi di trasporto nell’attesa che il giudice EPPO disponga il rilascio o confermi la confisca scoraggia gli operatori economici a sdoganare le merci in Italia, favorendo i Paesi dell’UE che hanno un sistema doganale lineare e poco penalizzante per gli importatori e gli esportatori.
Infine, per quanto finora sopra indicato e alla luce delle precedenti considerazioni, si profila la concreta possibilità che l’utilizzo del CCI (sdoganamento Centralizzato) con la presentazione delle dichiarazioni doganali in altro Paesi dell’UE assurga a unico strumento efficace nei casi in cui si voglia eludere l’applicazione del D.lvo 141/2024.
Giammaria De Gregorio
AnaspeDoganaGiovani