Con le Note n° 128949 del 25 settembre 2009 e n° 131159 del 30 settembre 2009, l’Agenzia delle Dogane detta alcuni chiarimenti relativi alle novità introdotte dal d.l. 135/2009 con riferimento al trattamento fiscale degli olii lubrificanti.
La prima nota in particolare, evidenzia che il decreto in questione prevede all’articolo 13 alcune modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati.
In particolare, viene modificato l’art. 1, comma 116, della legge 23.12.2005, 266 (legge finanziaria per l’anno 2006) con la soppressione delle parole “… e al primo periodo del comma 5 del medesimo art. 62 la denominazione “oli usati” deve intendersi riferita agli oli usati raccolti in Italia”. Viene, inoltre, modificato l’art. 62, comma 5 del Testo Unico Accise (d.lgs n. 504/1995, “TUA”), con l’equiparazione della misura dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, alla misura dell’imposta di consumo prevista per gli oli di prima distillazione e la previsione dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 21 del TUA rispetto ai prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti.
Nell’allegato I al d. lgs. n. 504/1995, viene prevista la diminuzione dell’aliquota relativa all’imposta di consumo sugli oli lubrificanti ad € 750,00 per mille chilogrammi (da € 842,00 per mille chilogrammi).
A tal riguardo, viene disposto, per gli oli rigenerati e le basi rigenerate, il mantenimento del trattamento fiscale vigente il giorno precedente all’entrata in vigore del decreto in questione, rispetto alle basi e agli oli lubrificanti rigenerati che, alle ore 00.00 della data di entrata in vigore dell’art. 13 (26 settembre 2009) , risultino giacenti, in quantità non inferiori a 1000 chilogrammi, presso i depositi e non siano ancora stati assoggettati all’imposta di consumo.
Gli Uffici territoriali dell’Agenzia dovranno pertanto constatare le giacenze fisiche di basi e oli lubrificanti rigenerati giacenti, alle ore 00.00 del 26 settembre 2009, così come riportate nelle scritture contabili degli operatori.
La seconda Nota (Prot. 131159 R.U. del 30 settembre 2009), nel far seguito a quella del 25 settembre di cui sopra, ribadisce che il D.L. n. 135/09 ha introdotto una aliquota unica applicabile sia agli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati, sia agli oli lubrificanti di prima distillazione. Detta aliquota, fissata in € 750,00 per tonnellata, è entrata in vigore il 26 settembre 2009.
Essa inoltre informa che il Consorzio Obbligatorio Oli Usati (COOU) – che ai sensi del 4° comma, punto 1-ter dell’art. 13, è tenuto a corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo… erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal Consorzio all’impresa stessa – ha comunicato l’adeguamento del contributo dovutogli dalle imprese al momento dell’immissione in consumo degli oli lubrificanti, siano essi rigenerati che di prima distillazione, determinato in € 155,00 per tonnellata. Detto contributo sostituisce, a far data dal 26 settembre 2009, quello precedentemente fissato in € 75,00 per tonnellata.
L’articolo 13 del nuovo decreto legge prevede inoltre una disciplina transitoria per i prodotti rigenerati che, alle ore 00,00 del 26 settembre u.s., risultano giacenti in quantità complessivamente non inferiore a 1000 kg. e non sono ancora assoggettati all’imposta.
Detta previsione potrà essere applicata alle basi ed agli oli lubrificanti nonché ai quei prodotti, ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati (olio lubrificante e gasolio) che, seppure non ancora a norma, siano fiscalmente classificabili come tali ai sensi della Tariffa Doganale Comune.
Ai prodotti di cui al sopraindicato comma 3 dell’art. 13 del D.L. n. 135/09 si applica la disciplina vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del Decreto medesimo.
In sostanza, perciò, si avranno due diversi trattamenti fiscali per i prodotti immessi in consumo, a seconda se si tratti di prodotti preesistenti all’entrata in vigore del D.L. n. 135 o di nuova produzione. Quelli derivanti dalla nuova produzione saranno assoggettati all’imposta unica di consumo (750,00 euro per tonnellata) congiuntamente al nuovo contributo determinato dal COOU (155,00 euro per tonnellata, siano essi di prima distillazione o rigenerati, mentre solo questi ultimi usufruiranno del corrispettivo versato dal COOU di cui all’art. 13, comma 4, punto 1-ter.
I prodotti preesistenti, contabilizzati dalle imprese come giacenti, ai sensi del 3° comma dell’art. 13, alle ore 00,00 del 26 settembre 2009, saranno assoggettati all’imposta di consumo previgente (421,00 euro per tonnellata) congiuntamente al solo contributo dovuto per la raccolta (75,00 euro per tonnellata). Analogamente sarà applicato il preesistente comma 5 dell’art. 62 ai prodotti energetici ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione degli oli lubrificanti contabilizzati come giacenze.
Al fine della contabilizzazione delle giacenze, i depositari che già trasmettono i dati delle proprie contabilità in via telematica provvederanno ad inserire nel sistema, entro otto giorni dalla presente, il dato di cui al comma 3 dell’art. 13; gli Uffici delle Dogane competenti, a loro volta, acquisito il dato dal sistema, procederanno a constatare la corrispondenza delle giacenze fisiche.
Gli operatori che, allo stato, non aderiscono ancora al sistema di trasmissione in via telematica, provvederanno, entro lo stesso termine sopra indicato, a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente per territorio i dati medesimi in via cartacea, per consentire agli Uffici di effettuare le necessarie verifiche.
Per consentire l’esatta gestione della procedura di controllo, gli operatori che rivestono la qualifica di gestori di raffinerie di rigenerazione vorranno altresì conferire al sistema le giacenze di olio lubrificante usato alle ore 00,00 del giorno 26 settembre 2009, distinte per provenienza COOU o per altra provenienza.
Al fine di monitorare tali prodotti fino al loro completo esaurimento, sarà necessario prevedere un apposito conto a scalare nel quale vengano annotate a cura dell’impresa, di volta in volta, le quantità immesse in consumo o cedute in sospensione di imposta.
Nei documenti di accompagnamento che scorteranno la merce in sospensione dovrà essere specificato che si tratta di merce giacente, di cui al comma 3 dell’art. 13 del D.L. n. 135/09 e quindi sottoposta alla disciplina previgente; specificazione che dovrà analogamente essere riportata dai vari soggetti che ne verranno in possesso fino al momento della loro immissione in consumo.
Allo scopo di meglio chiarire quanto sopra indicato, la nota riporta alcuni esempi, per i quali si rinvia al testo del provvedimento in oggetto.