Con Nota Prot. n. 140269/RU del 16 ottobre 2009, l’Agenzia delle Dogane detta alcuni chiarimenti relativi alle disposizioni dell’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale come noto consente l’emersione delle attività finanziare e patrimoniali detenute all’estero anche mediante il rimpatrio delle medesime (cd. “scudo fiscale”).
L’operazione di rimpatrio può essere realizzata in particolare attraverso il trasporto al seguito del denaro contante, delle altre attività finanziarie e, laddove praticabile, dei beni patrimoniali (es.: opere d’arte, gioielli e altri preziosi, ecc.). Qualora l’operazione abbia ad oggetto il trasporto al seguito di denaro ed altre attività finanziarie, così come definiti dall’art.1 del D.lgs n.195/081, resta ferma l’applicazione di quanto previsto dal successivo art. 3 in materia di obbligo di dichiarazione qualora gli importi interessati dall’attività in esame siano pari o superiori a euro 10.000.
La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al predetto decreto legislativo, e disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziadogane.gov.it, sezione Modulistica e sezione In un click, voce “Consigli per il viaggiatore”), in attesa dell’attivazione della trasmissione telematica (al momento ancora non disponibile), deve essere materialmente presentata in forma scritta esclusivamente ad un Ufficio dell’Agenzia delle Dogane al momento dell’entrata nel territorio nazionale, sia in caso di provenienza da un Paese non comunitario sia in caso di provenienza da uno Stato membro dell’Unione Europea. L’ufficio che riceve la dichiarazione ne rilascia copia con attestazione del ricevimento.
L’attività di controllo in materia valutaria è assicurata presso le frontiere dagli Uffici dell’Agenzia delle Dogane in base all’art. 4, comma 1, D.lgs n. 195/2008. L’Agenzia cura, inoltre, la registrazione delle dichiarazioni ricevute e la registrazione dei verbali delle contestazioni elevate.
I verbali di contestazione elevati autonomamente dai militari della Guardia di Finanza al di fuori degli spazi doganali in base all’art. 4, comma 2, D.lgs n. 195/2008, vengono trasmessi agli Uffici delle dogane per la relativa acquisizione nel sistema informativo doganale.
La violazione degli obblighi previsti dal predetto Dlgs n.195/2008 comporta l’applicazione del seguente regime sanzionatorio :
· sequestro amministrativo pari al 40% delle somme eccedenti la soglia pari a 10.000 € e sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la predetta soglia, con un minimo di 300 euro;
· definizione agevolata dell’illecito mediante oblazione, a mezzo pagamento all’atto della contestazione di una somma pari al 5% della somma eccedente 10.000 €, con un minimo di euro 200. L’oblazione non può essere accordata qualora l’eccedenza superi la soglia di 250.000 euro e quando il soggetto se ne sia avvalso nei 365 giorni precedenti la contestazione.
Nel caso in cui l’operazione di rimpatrio di denaro e attività finanziarie avvenga mediante plico postale o equivalente, la dichiarazione deve essere esclusivamente presentata ad un Ufficio di Poste italiane s.p.a. nelle 48 ore successive al ricevimento, che ne rilascia ricevuta al dichiarante e ne cura la trasmissione all’Agenzia delle Dogane entro sette giorni.
La dichiarazione valutaria, in caso di rimpatrio con trasporto al seguito del denaro e delle attività finanziarie detenute all’estero, costituisce documentazione a supporto della dichiarazione riservata inviata all’intermediario ai fini dell’operazione di emersione.
L’Agenzia precisa infine che, ai fini dell’emersione di attività patrimoniali detenute all’estero (preziosi, opere d’arte, yacht, ecc.), per i beni rimpatriati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, con trasporto al seguito o mediante spedizione, nulla muta circa l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione doganale e di pagamento dei correlati diritti (dazio, IVA e altri tributi laddove gravanti). Restano parimenti applicabili le eventuali specifiche norme di tutela che regolano l’introduzione nel territorio di determinate categorie di beni (beni culturali, ecc.).