L’Istituto della mediazione e finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
L’obiettivo è quello di decongestionare le aule giudiziarie.
Dal 20 marzo 2011 sarà obbligatoria utilizzare la mediazione nelle liti civili e commerciali in diverse materie tra le quali:
contratti assicurativi, bancari e finanziari,divisioni,successioni, patti di famiglia, comodati,
La Conciliazione è prevista dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009)
Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione:
1) facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti;
2) obbligatoria (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui si discorre, ex art. 24), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a:
3) giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purché prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
L’istituto della mediazione non può riguardare:
- i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.;
- i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
- i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata;
- i procedimenti in camera di consiglio;
- l’azione civile esercitata nel processo penale.
Il procedimento di mediazione ha una durata di quattro mesi
Allegati: 2011-normativa-d-lgs-4-marzo-2010-n28