di Piero Bellante
Gli accordi stipulati dall’Unione europea ai sensi degli artt. 216, 217 TFUE sono classificabili in tre macro categorie: accordi per la creazione di unioni doganali; accordi di associazione, di stabilizzazione ed associazione, di creazione di zone di libero scambio e di partenariato economico; accordi di partenariato e collaborazione che costituiscono l’archetipo per gli accordi di nuova generazione. Un esempio di quest’ultima categoria può essere individuato nel Comprehensive economic and trade agreement (CETA), adottato con decisione (UE) n. 37/2017 del Consiglio, del 28.10.2016, concluso tra l’Unione europea ed il Canada il 30.10.2016 ed entrato in vigore provvisoriamente il 21.9.2017.
Dal 1.1.2021 tra Unione europea, Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, sono entrati in vigore il Trade and Cooperation Agreement (TCA), ovvero l’accordo sugli scambi e la cooperazione; l’Agreement concerning security procedures for exchanging and protecting classified information, ovvero l’accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate e l’Agreement for Cooperation on the Safe and Peaceful Uses of Nuclear Energy, ovvero l’accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare.
La firma dei primi due accordi è stata autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea con decisione (Euratom) n. 2252/2020 del 29 dicembre 2020; questa decisione autorizza la firma del TCA soltanto per la parte in cui l’accordo non si occupa delle materie oggetto del trattato Euratom. All’approvazione del TCA, nella parte in cui si occupa di queste materie, ha provveduto in pari data la Commissione europea con decisione (Euratom) n. 2255/2020; con questa decisione la Commissione ha approvato anche l’accordo sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare sopra ricordato. A definire il quadro normativo concorre la decisione (Euratom) n. 2253/2020 del Consiglio, del 29.12.2020, di approvazione della conclusione da parte della Commissione europea dei due accordi oggetto della decisione (Euratom) n. 2255/2020.
Tutti gli accordi sono entrati in vigore provvisoriamente il 1.1.2021, per espressa previsione delle disposizioni contenute in queste decisioni, «in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore» (cfr. art. 12, comma 1, decisione (Euratom) n. 2252/2020 del Consiglio; art. 2, comma 1, decisione (Euratom) n. 2253/2020) e art. 1, comma 1, § 2, decisione (Euratom) n. 2255/2020 della Commissione; v. comunicazione in questa Rivista, 4.1.2021). Il testo integrale del TCA ed il testo dell’accordo per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, sono allegati alla decisione (Euratom) n. 2252/2020 del Consiglio; mentre il testo dell’accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare è allegato alla decisione (Euratom) n. 2253/2020 del Consiglio ed alla decisione (Euratom) n. 2255/2020 della Commissione.
Il contenuto degli accordi è stato definito il 24.12.2020 dai negoziatori incaricati dalle parti, in esecuzione di quanto a suo tempo previsto nell’accordo di recesso sottoscritto ai sensi degli artt. 50, comma 2, TUE, 218, comma 3, TFUE e 106 bis del trattato Euratom. L’accordo di recesso era stato approvato dal Consiglio con decisione (UE) n. 135/2020 del 30 gennaio 2020 ed era entrato in vigore il 1.2.2020; gli artt. 126 e ss. dell’accordo avevano previsto altresì un periodo di transizione dalla data di entrata in vigore e fino al 31.12.2020, proprio per consentire la messa a punto di possibili accordi integrativi.
Definito sommariamente il quadro normativo come sopra, è possibile ora esaminare quali siano le disposizioni del Trade and Cooperation Agreement maggiormente rilevanti sotto il profilo dell’ordinamento doganale dell’Unione europea. Le disposizioni maggiormente rilevanti per l’ordinamento doganale dell’Unione europea sono contenute nella parte seconda, rubrica prima, titolo I, dedicata agli «scambi di merci», cui sono riferiti i gli allegati da ORIG-1 a ORIG-6 al TCA; nel Protocollo sulla cooperazione amministrativa contro la frode in materia di IVA e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte e nel Protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Gli allegati ORIG-1 e ORIG-2 sono di fondamentale importanza e contengono, rispettivamente, le «Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto» e le «Regole di origine specifiche per prodotto» che costituiscono il cuore dell’intesa che ha istituito la zona (o area) di libero scambio descritta nel titolo I della parte seconda del TCA.