Al Via Il Primo Maggio 2024
Il testo dell’accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione lo scorso 28 febbraio. Dopo la ratifica da parte del parlamento neozelandese, entra in vigore il primo maggio 2024. I negoziati iniziarono già dal 22 maggio 2018 e si sono ora conclusi con l’accordo di libero scambio (ALS) cosiddetto di nuova generazione. Questo è il primo accordo ad inglobare anche temi sensibili, quali:
- Sviluppo sostenibile per una crescita economica verde e giusta.
- Promuovere sistemi alimentari sostenibili.
- Incrementare un commercio equo volto anche alla parità di genere.
- Disposizioni specifiche per la riforma delle sovvenzioni ai combustibili fossili.
Questo accordo rafforza inoltre l’impegno della UE nella regione Indo-pacifica, che rappresenta per l’Unione Europea una importanza strategica ed economica.
“La Nuova Zelanda è un nostro partner fondamentale nella regione indo-pacifica e questo ambizioso accordo di libero scambio ci avvicinerà ancora di più. L’accordo offrirà grandi opportunità alle imprese dell’UE: si prevede infatti un incremento delle esportazioni fino a 4,5 miliardi di € all’anno. Ma non è tutto: grazie a impegni sociali e climatici senza precedenti, anche i nostri consumatori e l’ambiente ne trarranno vantaggio. È in questo modo che l’UE ottiene risultati positivi a livello mondiale, lavorando in cooperazione con i nostri partner.”
Gli scambi bilaterali di merci tra i due partner sono negli ultimi anni aumentati costantemente, raggiungendo nel 2022 oltre 9 miliardi di euro. Per la Nuova Zelanda l’Unione Europea rappresenta il terzo partner commerciale. Questo accordo potrebbe favorire l’interscambio commerciale tra UE e Nuova Zelanda con un incremento del 30% per i beni ed il 14% per i servizi
Quali sono quindi le opportunità per le imprese europee sia per i beni che per i servizi?
- eliminazione di tutti i dazi sulle esportazioni dell’UE verso la Nuova Zelanda;
- apertura del mercato neozelandese dei servizi in settori fondamentali quali i servizi finanziari, le telecomunicazioni, il trasporto marittimo e i servizi di consegna;
- garanzia di un trattamento non discriminatorio nei confronti degli investitori dell’UE in Nuova Zelanda e viceversa;
- migliore accesso delle imprese dell’UE agli appalti pubblici neozelandesi per beni, servizi, lavori e concessioni di lavori;
- agevolazione di flussi di dati, norme prevedibili e trasparenti per il commercio digitale e un ambiente online sicuro per i consumatori;
- prevenzione di obblighi ingiustificati in materia di localizzazione dei dati e mantenimento di standard elevati di protezione dei dati personali;
- supporto alle piccole imprese per incrementarne le esportazioni grazie a un capitolo dedicato alle piccole e medie imprese;
- riduzione significativa dei requisiti e delle procedure di conformità per consentire un flusso più rapido delle merci;
- impegni significativi della Nuova Zelanda per proteggere e far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, in linea con le norme dell’UE.
Quali settori economici dell’UE beneficeranno maggiormente di questo accordo?
Per le merci:
- Macchinari.
- Prodotti chimici.
- Veicoli a motore e loro parti.
- Macchine elettriche ed elettroniche.
- Settore agricolo.
Per i servizi:
- Consegne.
- Telecomunicazioni.
- Trasporto marittimo.
- Servizi finanziari
Quali saranno i vantaggi nel settore agricolo?
L’accordo tiene pienamente conto degli interessi dei produttori dell’UE per i prodotti più sensibili, quali: prodotti lattiero-caseari, carni bovine e ovine, etanolo e mais dolce. Per questi settori, l’accordo consentirà importazioni a dazio zero o inferiore dalla Nuova Zelanda, ma solo in quantità limitate, attraverso il cosiddetto contingente tariffario. In questo modo si raggiunge il giusto equilibrio: le esportazioni neozelandesi non metteranno a rischio il mercato dell’UE attraverso importazioni illimitate in settori sensibili. Ad esempio, il contingente tariffario per la carne bovina rappresenta solo lo 0,15% del consumo dell’UE e le quote negoziate per il burro, i formaggi e il latte in polvere provenienti dalla Nuova Zelanda rappresentano rispettivamente lo 0,71%, lo 0,27% e l’1,30% del consumo dell’UE.
Inoltre la UE con detto accordo proteggerà anche le denominazioni di origine per specifici prodotti alimentari e bevande le cui qualità e produzioni sono legate ad un specifico territorio attraverso lo status di “indicazioni geografiche” (IG). Il riconoscimento IG stabilisce un diritto di proprietà intellettuale legato ai nomi di questi prodotti, aiutando i produttori a meglio commercializzarli. Ciò renderà impossibile commercializzare in Nuova Zelanda con IG prodotti non ufficialmente riconosciuti. L’accordo proteggerà circa 2000 prodotti di bevande alcoliche, quali il Prosecco, lo Champagne, il Tokaji, la Vodka polacca ecc, nonché altri prodotti non alcolici quali il prosciutto di Parma o di Istarsky, il formaggio di Asiago, Parmigiano ecc. Inoltre, l’accordo garantirà la protezione dall’uso ingannevole di simboli, bandiere o immagini che suggeriscano una “falsa” origine geografica.
L’accordo non incide né compromette la legislazione dell’UE in materia di sicurezza alimentare e salute degli animali e delle piante, in quanto le norme sanitarie non sono negoziabili. L’UE rimane pienamente indipendente nel decidere i criteri di sicurezza per i prodotti che raggiungono il suo mercato. Tutti i prodotti in importazione dovranno rispondere alle norme di sicurezza alimentare stabilite dalla UE per il proprio mercato interno. Quindi le rigorose norme di sicurezza nel settore alimentare non cambieranno.
Quali sono le regole di origine che stanno alla base dell’accordo?
Il Capo 3 di detto accordo disciplina le regole di origine, ed è così suddiviso:
- Sezione A: regole di origine
- Sezione B: procedure di origine
- Sezione C: disposizioni finali.
Le regole di origine della sezione A stabiliscono quali siano:
- Prodotti interamente ottenuti
- Prodotti ottenuti esclusivamente da materiali originali
- Prodotti che incorporano materiali non originali, che devono quindi soddisfare le regole di origine per specifico prodotto, Allegato 3-B
Inoltre in detta sezione vengono stabilite le norme in merito al cumulo, alle lavorazioni o alle trasformazioni insufficienti, alle tolleranze ed alla disciplina per i materiali di imballaggio, per gli accessori e pezzi di ricambio, gli assortimenti, nonché gli elementi neutri.
La sezione B disciplina le norme procedurali quali:
- Attestazione di origine rilasciata dall’esportatore, o
- Conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell’importatore.
In base all’art. 3.18 l’attestazione di origine può essere rilasciata su fattura o su altro documento ed ha validità di un anno, inoltre può essere rilasciata anche per uno o più prodotti ed anche per spedizioni multiple.
Il testo di detta attestazione in lingua italiana – Allegato 3C- è il seguente:
“[Per spedizioni multiple]: Periodo dal ____________________ al ___________________________
(1) L’esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell’esportatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) Dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, i prodotti sono di origine preferenziale della . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4) (Luogo e data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Nome dell’esportatore) ______________________________________________________________
(1) Se l’attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti identici di cui all’articolo 3.18 (Attestazione di origine), paragrafo 4, lettera b), indicare il periodo di applicazione di tale attestazione. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Qualora tale periodo non sia applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
(2) Indicare il numero di riferimento che identifica l’esportatore. Per l’esportatore dell’Unione tale numero è attribuito conformemente al diritto dell’Unione. Per l’esportatore della Nuova Zelanda, corrisponde al Customs Client Code. Se all’esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
(3) Indicare l’origine del prodotto: “Nuova Zelanda” o “Unione europea”.
(4) Luogo e data possono essere omessi se già presenti nel documento contenente il testo dell’attestazione di origine.” |
Vorrei concludere questo mio approfondimento con una considerazione riguardante l’art. 2.12 dell’ accordo, ovvero in merito al marchio di origine riguardante l’origine “non preferenziale”, dove il “Made in the EU” sembra prendere corpo e dignità.
Sarà forse l’auspicio per una maggior integrazione europea?
Articolo 2.12 Marchio di origine
La Nuova Zelanda, qualora prescriva un marchio di origine per l’importazione di merci dall’Unione, accetta il marchio di origine “Made in the EU” a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai marchi di origine di uno Stato membro. 2. Ai fini del marchio di origine “Made in the EU”, la Nuova Zelanda considera l’Unione come un unico territorio.
Mariaester Venturini