Anasped vuole ricordare, per opportuna conoscenza, la Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 89853/RU del 18 agosto 2015, pubblicata sul sito dell’Agenzia il 20/10/2015, con cui vengono forniti chiarimenti in merito all’istituto del ravvedimento operoso.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ha introdotto alcune rilevanti modifiche all’istituto del c.d. ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Le modifiche introdotte prevedono, infatti, che la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
– ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore (art. 13, comma1, lett. a-bis));
– ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (art. 13, comma1, lett. b-bis));
– ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (art. 13, comma1, lett. b-ter));
– ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 13, comma1, lett. b-quater)); Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (art. 13, comma 1-bis).
A seguito di dubbi interpretativi sollevati da talune Strutture territoriali circa l’applicabilità della previsione introdotta dalla lett. b-quater) ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane, la circolare in oggetto ha chiarito che il disposto della lettera b-quater) del comma 1 debba riguardare esclusivamente i tributi amministrati dalla predetta Agenzia delle Entrate.
Ulteriori richieste di chiarimenti sono sorte in ordine all’applicabilità della nuova lettera a-bis) del comma 1 dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane.
Sul punto, l’Avvocatura Generale dello Stato ha evidenziato che tale norma risulta essere espressione di un generale principio di graduazione delle sanzioni amministrative.
In tale quadro, comunque, continua a trovare applicazione nella specifica materia doganale, anche l’istituto della revisione dell’accertamento su istanza di parte previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, per il quale, ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prevista la non applicazione delle sanzioni, ferma restando la sussistenza delle medesime condizioni indicate per il ravvedimento operoso di cui all’art.13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 (mancata constatazione della violazione e mancato inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento).