Anno nuovo, nomenclatura combinata nuova
Al via il sistema armonizzato 2022 ed il regolamento di esecuzione UE 1832/2021
Ottobre 2021, GUUE L385 (con delle rettifiche, poi, a novembre 2021, GUUE L414), viene pubblicato il regolamento di esecuzione UE 1832/2021 contenente la nuova versione della nomenclatura combinata, applicabile dal 2022. È l’aggiornamento annuale dell’allegato I del reg. CEE 2658/1987, previsto dall’art. 12 dello stesso regolamento, ma quest’anno molto più importante. Per il 2022, infatti, non si tratta solo di “tenere conto dell’evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale” (art. 9.1.b reg. CEE 2658/1987) o di adeguare “i dazi conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione” e la nomenclatura “all’evoluzione tecnologica e commerciale” (art. 9.1 lettere d ed e reg.CEE 2658/1987). L’obiettivo, per l’UE, è quello di rispettare i propri obblighi di parte contraente della Convenzione internazionalesul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci del 1983 (Convenzione SA, approvata e introdotta nell’allora CEE con decisione 87/369/CEE) e recepire gli emendamenti apportati,dopo cinque anni,dalla WCO con la settima edizione del SA (SA 2022).
Quali cambiamenti vengono introdotti in concreto per adeguare la nomenclatura combinata al SA 2022? La risposta non è semplice, le modifiche sono numerose. Parliamo, infatti di 351 cambiamenti, per un totale di 1.228 voci e 5.612 sottovoci (fonte https://www.clecat.org/news/newsletters/hs-2022-now-available-online)che spaziano dal settore agricolo ai macchinari, passando per il chimico ed il tessile, senza dimenticare il capitolo del legno, i mezzi di trasporto e le nuove tecnologie.
Grazie ad uno strumento messo a disposizione dalla WTO (https://hstracker.wto.org/#) è possibile dare uno sguardo d’insieme, curiosare un po’, e cercare i nuovi protagonisti così come le voci che, pur restando tali e quali alla versione precedente SA 2017, e quindi a quelle del regolamento di esecuzione UE 1577/2020, cambiano contenuto nel 2022.
Una prima modifica, ad esempio, riguarda un prodotto di uso quotidiano come l’olio extravergine d’oliva. Se nel 2021 viene classificato come 15091020, nell’anno nuovo dovrà trovare la sua collocazione nella nomenclatura 15092000, mentre gli altri olii vergini d’oliva saranno classificati nella neonata 15093000, prestando la dovuta attenzione alle relative nuove note complementari, assenti nell’attuale regolamento UE 1577/2020.
Novità anche nel capitolo 24. Se oggi quest’ultimo si chiude con il codice 24039990, altri tabacchi, a partire dal 2022 la voce 2404 servirà per collocare i prodotti destinati all’assunzione del tabacco senza combustione, consentendo una classificazione più precisa, in linea con le caratteristiche e le proprietà oggettive dei prodotti, aderente al testo della nomenclatura combinata e delle note.
Nuovi protagonisti anche nel settore del tessile (ad esempio i cappotti o le giacche a vento delle voci 6201 e 6202) e nel capitolo 44. In quest’ultimo, ad esempio, porte e finestre in legno passano dall’attuale sottovoce 441810 alle sottovoci 441811 se prodotte in legno tropicale, 441819 se fabbricate con legno di conifere o altro legno.I vaccini per la medicina umana e veterinaria entrano nel SA e nella nomenclatura con le sottovoci 300241 e 300242, così come fanno il loro ingresso gli smartphone(nomenclatura 85171300), le sigarette elettroniche (nomenclatura 85434000), gli schermi piatti (voce 8524), e i droni (voce 8806). Anche i parchi divertimenti, infine, saranno interessati dal nuovo SA e montagne russe, giostre ed altre attrazioni saranno accolte da nuove sottovoci della voce 9508.
Novità anche per le classificazioni che solo apparentemente restano uguali, ma che in realtà cambiano contenuto. Anche in questo caso, infatti,i cambiamenti spaziano dal settore alimentare (ad esempio alcuni alimenti dei capitoli 02 e 03, preparazioni del capitolo 16) ai tabacchi della voce 2403, senza dimenticare alcuni prodotti del settore farmaceutico (alcune sottovoci della 3002) o del capitolo 44 (ad esempio legnami delle sottovoci 440711, 440712 e 440719). Cambiamenti di contenuto anche per il tessile (ad esempio per alcuni indumenti confezionati della voce 6210), per macchinari del capitolo 84 (ad esempio nelle voci 8418, 8421, 8428, 8441, 8475), per macchine, apparecchi e materiale elettrico del capitolo 85 (ad esempio alcuni motori e generatori della voce 8501) o ancora per autoveicoli per trasporto merci (sottovoci 870421 e 870422 solo per citare due casi).
Anno nuovo, nomenclatura nuova ma anche nuovi comportamenti all’interno delle aziende? Sicuramente quegli operatori oggi meno attenti alla classificazione doganaledovrebbero abbandonare l’idea che i codici merceologici da loro utilizzati, magari negli ultimi tre o quattro anni, siano sempre validi e non meritino approfondimenti o revisioni periodiche. Pensare, infatti, che i codici abitualmente impiegati siano eterni, annotarli ad esempio in un foglio Excel per “non perdere tempo nella TARIC”, potrebbe riservare brutte sorprese sia dal punto di vista della dichiarazione in dogana che sotto il profilo fiscale, per non parlare degli aspetti extra tributari.
Per quanto riguarda la dichiarazione in dogana, ad esempio, la classificazione della merce è uno degli elementi dell’accertamento assieme a quantità, valore ed origine (art. 8 decreto legislativo 374/1990). Concorre, in altre parole, alla formazione di quella “bolletta doganale” che, per quanto smaterializzata possa essere o diventare, resta sempre un atto pubblico, una dichiarazione alle autorità doganali che obbliga il dichiarante all’accuratezza ed alla veridicità delle informazioni fornite (art. 15 CDU).
Dal punto di vista fiscale, inoltre, la classificazione doganale, anche in questo caso assieme agli altri elementi dell’accertamento, è parte integrante dei principi in base ai quali sono applicati i dazi (Titolo II CDU). L’art. 56 CDU, ad esempio, afferma che i dazi all’importazione sono basati sulla classificazione doganale, senza contare che la sottrazione all’accertamento dei diritti di confine, ad esempio per utilizzo di un codice errato al quale corrisponde un’aliquota daziaria inferiore rispetto al dovuto, potrebbe dar luogo a revisioni a posteriori della dichiarazione in dogana con conseguenti sanzioni amministrative, in Italia particolarmenteimportanti (pensiamo ad esempio all’art. 303 TULD).
Se l’aspetto fiscale interessa maggiormente l’immissione in libera pratica o, in generale, le operazioni in cui può nascere un’obbligazione, quello extra tributario tocca indistintamente sia l’introduzione dei beni nel territorio doganale dell’UE sia la loro uscita. Lo stesso art. 56 del CDU continua, infatti, affermando che “le altre misure stabilite da disposizioni dell’Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione”.Basti pensare, ad esempio, al controllo del commercio di legname o di altre specie protette di flora e fauna (reg. CE 338/1997) o alla disciplina prevista per il controllo dell’esportazione di prodotti a duplice uso (il recente reg. UE 821/2021).
Gli aspetti legati alla dichiarazione in dogana, agli obblighi tributari, extra tributari e ad eventuali profili sanzionatori, in caso di violazioni, non dovrebbero essere gli unici fattori in grado di incentivare le aziende a tenere un comportamento responsabile ed attento in tema di classificazione doganale. Il SA è importante anche da un punto di vista commerciale, essendoun linguaggio universale che unisce e mette in comunicazione tutti i paesi del mondo. La sua conoscenza permette, ad esempio, di verificare in anticipo le formalità legate all’importazione dei propri prodotti nei paesi di destinazione finale e di impostare le clausole di un contratto di compravendita internazionale con maggior consapevolezza. A tal fine si può utilizzare, ad esempio, il portale messo a disposizione dalla Commissione europea (https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home), una finestra che si apre sul mondo proprio grazie al codice SA delle merci.
La classificazione doganale, poi, è centrale per le imprese nella determinazione dell’origine delle merci, sia non preferenziale che preferenziale. Se osserviamo, ad esempio, la struttura dell’allegato 22-01 RD, che raccoglie le lavorazioni sostanziali idonee a conferire l’origine non preferenziale a numerosissimi prodotti (ma non tutti) delle ventun sezioni del SA, notiamo che i capitoli, le voci e le sottovoci servono sia a designare il prodotto finito del quale studiare l’origine, sia a descrivere le trasformazioni. Accanto a regole primarie come il valore aggiunto o la confezione completa, infatti, sono previsticriteri basati sulla modifica della classificazione tariffaria (CC, cambio di capitolo, oppure CTH, cambio di voce doganale, eccetera) o sull’esclusione di alcune voci del SA dal processo produttivo atto a conferire l’origine.
Analoga struttura la ritroviamo nell’ambito dell’origine preferenziale, nei protocolli d’origine degli accordi di libero scambio o nelle preferenze unilaterali concesse dall’UE, ad esempio, nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate. In questo caso i capitoli, le voci e le sottovoci del SA concorrono alla definizione delle trasformazioni sufficienti che consentono di attribuire il carattere preferenziale a prodotti ottenuti da materiali non originari.
Ultimo, ma non meno importante, anche le aziende più virtuose ed attente alla classificazione doganale, titolari di ITV, dovrebberointeressarsi alle novità. L’adozione di una modifica della nomenclatura, infatti, è alla base di una cessazione anticipata della validità di un’ITV. Una compressione dell’abituale periododi tre anni, dovuta alla variazione del quadro normativo di riferimento, che non può essere mitigata dalla richiesta di uso esteso.
Quest’ultimo, infatti, è previsto solo in caso di adozione di regolamenti di classificazione o di revoca dell’ITV per mutamenti nell’interpretazionedella nomenclatura, ad esempio a seguito di nuove note esplicative illustrative (solitamente pubblicate nella GUUE serie C, autorevoli ma non vincolanti) o di sentenze della CGUE, ma non nel caso di cambiamenti dovuti a modifiche del SA e della nomenclatura (art.34 CDU). Del resto, i regolamenti d’esecuzione che modificano l’allegato I del reg. CEE 2658/1987 sono pubblicati con due mesi di anticipo rispetto alla loro applicazione, unatempistica che può permettere alle aziende di avviare tutte le misure necessarie per adeguarsi alle novità.
Elena Di Benedetto