a cura di un doganalista di Trieste
Si riporta una segnalazione proveniente da un collega di Trieste in relazione all’interpretazione data dagli uffici doganali di quella città, nonché dal personale dell’USMAF, all’art. 2 bis del DL 145/2013, convertito in L. 21/02/2014 n. 9.
Si premette che la presentazione del fascicolo in formato elettronico è utilizzato attualmente da pochissimi operatori e quindi coesistono due procedure; quella cartacea (vecchia maniera) e quella informatica (nuova maniera).
Procedura cartacea
Si presenta la dichiarazione corredata da tutta la documentazione allo sportello (teoricamente un “front office” ma senza funzionario).
Un funzionario passa a ritirare le bolle (più o meno ogni 15 minuti circa) e le divide all’interno dell’ufficio (esportazioni, importazioni vecchia maniera, importazioni nuova maniera e transito) dove vengono mano a mano “assegnate” ai vari funzionari che procedono ad un primo controllo di corrispondenza tra i documenti allegati e quelli richiamati al campo 44 (ma si tratta quasi sempre di un pre-controllo documentale), ed al successivo svincolo vero e proprio.
Se l’esito esce CD, CS o VM, il funzionario stampa una copia della bolla e la pone in un vassoio posto ad di fuori dell’ufficio doganale, affinché l’operatore interessato ne prenda conoscenza .
Se esce CA e trattasi di esportazione, lo stesso funzionario chiude la procedura; se invece, trattasi di importazione, il funzionario stampa il foglio di svincolo e lo inoltra con la documentazione di corredo, ad un incaricato che provvede a dividere la parte di competenza dell’ufficio da quella di competenza dell’operatore e ad apporre eventuali timbri (cd Conalbi) su documenti o permessi da vidimare.
Procedura con fascicolo elettronico
Il funzionario che riceve la mail provvede ad effettuare gli stessi controlli della procedura cartacea e, qualora l’esito sia CA, aspetta che la parte interessata gli consegni la documentazione cartacea per poi rilasciargli il foglio di svincolo. È logico che in presenza di un numero consistente di pratiche di importazione, inoltrate tramite fascicolo elettronico, le tempistiche si allungano di molto anche perché risulta molto più agevole per i funzionari effettuare il controllo della documentazione presentata nella forma cartacea che non “scrollare” avanti ed indietro quella ‘a video’. Se ‘esce’ CD, CS o VM, la procedura è la stessa della forma cartacea.
A seguito del cd. “sdoganamento veloce”, onde evitare problemi di responsabilità, nel caso di CD, CS o VM, gli uffici esigono la firma di uno stampato studiato ad hoc, nel quale vengono riportati i “tempi” intercorrenti tra la presa in carico della pratica e la sua evasione tenendo presente, però, che la decorrenza non parte dal momento della ricezione da parte dell’ufficio del fascicolo elettronico, bensì dal momento in cui la pratica viene posta “in lavorazione”. Questo discorso è stato ribadito sia dagli uffici doganali, sia dall’USMAF.
È chiaro, a questo punto, come il controllo temporale fatto dal sistema venga elegantemente ‘bypassato’, ed il disposto legislativo sia del tutto inutile.
I benefici si manifesteranno solamente quando il sistema, nel caso di esito CA, trasmetterà il foglio di svincolo direttamente all’operatore.
Un tanto per evidenziare come a tutt’oggi, e forse più che mai, la carta vinca ancora sull’elettronica.
Un Doganalista di Trieste.