Conclave nazionale a Genova degli spedizionieri doganali su una tematica di stretta attualità in vista dell’importante novità del maggio 2016, che non spaventa una categoria compatta, pronta alla sfida di questo ennesimo cambiamento nella regolamentazione dell’attività.
Genova – L’occasione della ricorrenza del 150° anniversario dell’emanazione del regio decreto che indicava in Spedizionieri coloro che potevano esercitare le funzioni nelle Dogane del Regno di Savoia è stata l’occasione propizia per i doganalisti liguri raccolti sotto l’egida della sezione territoriale di organizzare un convegno di caratura nazionale, il primo di tale livello dopo tanti anni tenutosi sotto la Lanterna, che ha catturato i favori di un’ampia platea, fatta non solo di colleghi.
Sono stati infatti oltre 200 i partecipanti accorsi al Galata Museo del Mare da varie parti d’Italia per un momento di confronto rilevante, a solo un anno e mezzo dalla rimarchevole scadenza del 1° maggio 2016, allorquando entrerà in vigore il Codice Doganale Comunitario istituito con regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013, con grande impatto atteso sull’operatività quotidiana di una categoria di professionisti che – seppure spesso lontani dai coni di luce dei grandi attori della supply chain per un intrinsecamente connaturato understatement – costituiscono da un paio di secoli un anello fondamentale per la fluidità della circolazione delle merci.
Il sottotitolo ‘La figura del dichiarante doganale e la necessità di garantire la security nella circolazione internazionale delle merci’ esprimeva il tema dominante del convegno – organizzato da A.LI.SPE.DO Associazione Ligure Spedizionieri Doganali e dal Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali col patrocinio di ANASPED Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali, CONFIAD Confederation Internationale Des Agents en Douane e CNSD Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – che ha offerto spunti di riflessioni sui probabili scenari operativi e professionali che si apriranno agli spedizionieri doganali alla luce degli importanti cambiamenti che interverranno con tra 18 mesi.
Le nuove politiche europee hanno l’obiettivo di realizzare sistemi integrati per contenere costi e migliorare l’efficacia degli scambi; il Codice Doganale dell’Unione si muove in questa direzione promuovendo un quadro di grande semplificazione e di razionalizzazione dei processi doganali.
Ma in questo contesto è necessario la rivisitazione del ruolo degli spedizionieri doganali, chiamati a un salto di qualità anche culturale per stare al passo coi tempi. Un’evoluzione doverosa ma che sembra non atterrire i numerosi professionisti che compongono la categoria, pronti a fare massa critica comportandosi come gruppo compatto di fronte alle novità di prossima introduzione, come d’altronde è sempre stata una caratteristica saliente di operatori che, già col crollo delle barriere domestiche al mercato interno comunitario nel 1992, si sono ritrovati a dovere rivedere drasticamente le proprie posizioni nonché le attitudini al business da sempre esercitato.
Nel nuovo codice doganale dell’UE, che intende promuovere un quadro di grande semplificazione e di razionalizzazione dei processi doganali, è stata introdotta la figura del ‘rappresentante doganale’: si tratta di una definizione volutamente generica, rientrando in tale figura un’ampia gamma di soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che in senso lato forniscono in ambito UE servizi doganali, a prescindere dalla modalità rappresentativa da essi utilizzata (diretta o indiretta) e dalla loro natura professionale.
“In questo modo si è di fatto eliminato la possibilità di riservare agli spedizionieri doganali uno dei due tipi di rappresentanza (diretta e indiretta), lasciando ciascuno Stato membro libero di regolamentare l’accesso a tale attività, purché venga fatto in conformità al diritto dell’Unione. Il futuro degli spedizionieri doganali dipenderà principalmente dalla capacità di riorganizzazione della propria attività estendendo la propria operatività a livello Europeo” ha detto Massimo De Gregorio, Presidente del Consiglio Direttivo di ANASPED e dell’associazione continentale CONFIAD.
“Ho una grande speranza per il 2016. Siamo forti e preparati; sicuramente la categoria avrà un grande futuro perché riuscirà a mettere in campo, come sempre, la grande professionalità che la contraddistingue” ha dichiarato l’On. Cosimo Ventucci, Presidente Federale ANASPED.
“Ai fini del buon funzionamento delle dogane è importante lo sviluppo dello sportello unico doganale insieme alla standardizzazione dei controlli ed all’armonizzazione dell’analisi dei rischi a livello comunitario. Lo spedizionieri doganale professionista iscritto all’albo è e deve continuare ad essere una garanzia, un filtro finalizzato ad assistere il cliente sull’applicazione corretta delle procedure da applicare all’importazione e all’esportazione delle merci, tutelando al contempo gli interessi erariali dell’Unione e permettendo in tal modo controlli mirati ed efficaci senza incidere sulla fluidità dei traffici” ha rimarcato Giovanni De Mari, Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.
I tre, insieme al saggio Rag. Giuseppe Benedetti, Presidente ASSOCAD, doganalista livornese decano della categoria, si sono confrontati nell’ambito della tavola rotonda a conclusione dell’intensa giornata di lavori, coordinata dal direttore responsabile di Ship2Shore Angelo Scorza.
Prima di loro sulla scottante tematica, esaminata da diversi punti di vista, si erano espressi alcuni primari relatori, facendo seguito ai saluti di prammatica ai convegnisti, latori: il Presidente dell’Autorità Portuale di Genova, Luigi Merlo; il Presidente di Confetra, Nereo Marcucci, con un intervento sulla portualità nazionale ed europea molto apprezzato; Giuseppe Rebolino, Presidente di A.LI.SPE.DO e del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali della Liguria; Franco Letrari, Direttore Interregionale Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta,
“I principi di applicazione dei controlli riguardano la protezione degli interessi finanziari dell’Unione e dei Paesi membri, ma anche la sicurezza dei cittadini implementando un sistema di controlli che minimizzi qualsiasi interferenza sul flusso delle merci e riduca il carico amministrativo sul commercio. Le autorità doganali dell’Unione sono chiamate ad effettuare dei controlli sulle merci in entrata sulla base di due principi fondamentali: security e safety, termini ben distinti che nella nostra lingua sotto uniformati sotto l’ambigua definizione di sicurezza” ha spiegato Michela Orlando, Doganalista e Cultrice di Diritto Doganale e Trasporti all’Università Cà Foscari di Venezia e l’Università degli Studi di Macerata, in un intervento che ha fatto scrosciare applausi a scena aperta. “Sia che riguardino la sicurezza intesa come prevenzione di atti terroristici, di pirateria o di guerra, nonchè lotta alla contraffazione, al traffico illecito di droga, e al crimine organizzato in genere (security), ovvero la sicurezza intesa come difesa dei cittadini in materia di salute pubblica, ambiente e salvaguardia del patrimonio artistico (safety), oppure che vengano effettuati per tutelare le aziende dell’UE da azioni di concorrenza commerciale sleale, i controlli all’importazione sono indispensabili, proteggono noi e il mondo in cui viviamo, ci consentono di verificare la conformità delle merci alle normative comunitarie e agli Accordi internazionali e di mantenere quindi alti i nostri standard qualitativi. Le azioni che l’UE svolge a questo scopo sono molteplici, si configurano come misure di confine e misure preventive, analisi dei rischi, tavoli di confronto con gli operatori e coi partners e un sistema di Regolamenti e Direttive che prende in considerazione con molta specificità ogni singola tipologia merceologica, rapportandola col Paese di origine. Il tutto, cercando di rendere i controlli tali da non interferire con un regolare flusso delle merci e da non ostacolare il commercio legittimo”.
“Manca però una armonizzazione tra i Paesi Membri delle regole e delle modalità di esecuzione delle verifiche – prosegue Orlando – e la discrezionalità conseguente penalizza gli operatori nazionali, che vedono distorti molti traffici a favore di Paesi nei quali dette verifiche avvengono con maggior agevolezza e minori costi operativi rispetto all’Italia, tuttora ancorata ad un sistema di controlli inefficiente, privo di prospettiva e limitato ai confini, senza ulteriore riscontro. Auspicabile sarebbe la creazione di un disciplinare attuativo in materia di certificazione e controllo comune a tutti i 28 Paesi; più ancora, un cambio di mentalità da parte della Pubblica Amministrazione e una maggiore azione di indirizzo da parte della Politica sugli obiettivi da perseguire”.
Piero Bellante, avvocato esperto in diritto doganale comunitario dello Studio Legale Bellante & La Lumia di Verona, è figlio di un funzionario doganale che ha avuto il battesimo lavorativo in una grande casa di spedizioni 35 anni fa, innamorandosi della porto in tutti i suoi aspetti. “L’intermediazione professionale gioca un ruolo determinante nella partita dei controlli doganali: spedizionieri e doganalisti devono avere un’elevata conoscenza delle regole che presiedono al commercio internazionale. Solo in questo modo sarà possibile rivalutare il ruolo dell’intermediario come interfaccia affidabile e necessaria per le istituzioni. Negli Stati Uniti questa strada è già stata intrapresa; l’accesso alla professione è molto selettivo. Nell’Unione Europea, invece, non sono stati ancora messi a fuoco i requisiti di professionalità per l’accesso alla rappresentanza doganale comunitaria, col rischio di andare verso una deregulation che avrebbe solo effetti negativi sul sistema dei controlli. Anche la proposta di direttiva europea sull’armonizzazione delle sanzioni doganali, in discussione dal novembre 2013, presenta notevoli criticità e rischia di penalizzare ingiustamente gli intermediari. Spedizionieri e doganalisti sono invece una risorsa per il buon funzionamento del sistema e concorrono a garantire la sicurezza nella catena logistica” ha detto il legale di stanza veronese, il quale ha elaborato un manuale di prossima pubblicazione che si propone di definire il quadro di insieme del sistema doganale comunitario (fonti, istituti, ecc,.) dal dopoguerra ai nostri giorni, destinato sia all’ambiente scientifico, sia a quello degli operatori e dei professionisti (in particolare dei doganalisti).
“In un futuro di medio periodo lo scenario commerciale internazionale sarà condizionato da importanti evoluzioni normative; l’implementazione dei sistemi informatici necessari a darne una piena operatività si realizzerà in maniera compiuta solo entro il 2020. Nelle intenzioni del Legislatore unionale il CDU dovrebbe disegnare un contesto decisamente semplificato rispetto a quello odierno, snellendo le procedure, e generando un quadro di gestione del rischio e dei controlli altamente armonizzato all’interno dei 28 Paesi; in tale quadro risulta peraltro amplificato il ruolo delle Autorità doganali alle quali è demandato un compito di primaria importanza in difesa degli interessi commerciali e finanziari dell’Unione, della salvaguardia del commercio leale e della tutela del consumatore unionale sotto tutti i punti i vista, compreso quello ambientale” ha chiarito Enrico Perticone, Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
“Dovrebbe inoltre vedere la luce nei prossimi anni un regime Iva definitivo degli scambi intracomunitari, atteso oramai da quasi 20 anni. Sono infine in corso i negoziati del Partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) tra Unione Europea e Stati Uniti che si propone come un accordo commerciale di portata storica ed in grado di dare un impulso notevole alla circolazione transatlantica di merci. È plausibile ritenere che le aziende che intendano operare con efficienza e sicurezza in tale contesto commerciale internazionale, avvertano come sempre più necessario il supporto di una figura professionalmente molto qualificata in grado di assisterle nei complessi adempimenti fiscali ed extratributari che governano la circolazione internazionale delle merci. In sostanza è molto verosimile pensare che a dispetto di quanto possa apparire ad una lettura superficiale dei cambiamenti normativi in atto (vedi ad esempio una maggiore liberalizzazione dei servizi di rappresentanza doganale nella UE), la figura di un esperto di commercio internazionale a tutto tondo si possa imporre come la figura professionale del futuro. Gli Spedizionieri doganali si candidano in Italia a ricoprire questo ruolo con sempre maggiore autorevolezza”.
Last but not least, Sara Armella, avvocato tributarista nonchè membro della Commissione Dogane ICC International Chamber of Commerce – anch’essa impegnata nella redazione di un Manuale del doganalista in pubblicazione la prossima primavera – ha portato un lungo contributo dal titolo assai significativo: ‘Limiti alla responsabilità del rappresentante’.
“Lo spedizioniere doganale è responsabile soltanto quando il suo comportamento sia determinato da ‘insufficiente diligenza’, quando siano contestate irregolarità che avrebbe dovuto necessariamente essere in grado di riconoscere. Sussistendo sia l’elemento oggettivo della violazione della norma tributaria che l’elemento soggettivo della colpevolezza lo spedizioniere diviene l’autore materiale della violazione ed è direttamente responsabile della sanzione amministrativa” ha spiegato il legale di origine savonese, prima di passare a trattare la disciplina della riscossione e Iva all’importazione. “I giudici comunitari hanno definitivamente risolto l’annosa querelle sulla natura dell’Iva all’importazione, riconoscendola come tributo interno e non come dazio doganale. È evidente che la nuova disciplina della riscossione in pendenza di processo possa legittimare, esclusivamente, i dazi doganali, e non l’Iva all’importazione. La riscossione dell’Iva all’importazione rappresenta una misura non prevista, né richiesta dalla disciplina Iva, poiché non integra né un dazio doganale, né una risorsa propria comunitaria. Anche sotto tale aspetto risultano rafforzati i dubbi di compatibilità della novella rispetto ai principi costituzionali di effettività del diritto di difesa e del divieto di solve et repete” ha concluso Armella.