L’EORI rappresenta un sistema di identificazione in ambito comunitario di coloro (persone fisiche o giuridiche) che effettuano operazioni a carattere transnazionale a livello comunitario e che, come tali, si rapportano con le dogane. Introdotto con il Regolamento (CE) n. 312/1009 del 16 aprile 2009, si concretizza in un codice alfanumerico univoco che le amministrazioni doganali (od altre autorità designate dagli Stati membri) attribuiscono a quanti effettuano operazioni a carattere transnazionale in ambito UE, e che dovrà essere utilizzato, tendenzialmente, in tutti i rapporti con le dogane comunitarie, oltre che negli scambi di informazioni tra dogane. Attraverso tale meccanismo si mira ad avitare che uno stesso operatore debba identificarsi, di volta in volta, con codici diversi presso le varie dogane comunitarie con cui entra in contatto, con le conseguenti difficoltà che la relativa gestione delle codifiche in questione comporta, anche per le amministrazioni doganali.
Una volta registrato a livello nazionale, l codice EORI viene reso disponibile (con tutti i successivi aggiornamenti), in una banca dati centrale EORI gestita dalla Commissione europea. Il numero EORI è inoltre fondamentale per l’accesso ai benefici sia ai fini doganali che di sicurezza collegati allo stato di Operatore Economico Autorizzato (AEO), dato che a tale codice saranno collegate tutte le informazioni anagrafiche relative all’operatore, comprese quelle relative al possesso della suddetto status.
In Italia, l’Agenzia delle Dogane ha avviato da tempo il censimento di tutti i soggetti nazionali che effettuano operazioni commerciali internazionali, provvedendo all’automatica attribuzione del codice EORI a tutti coloro che figurano nelle caselle 2, 8, 14, 50 del formulario di dichiarazione doganale D.A.U. (speditore/esportatore, importatore, rappresentante ed obbligato principale), i quali abbiano effettuato operazioni doganali nel nostro Paese nel corso degli ultimi due anni.
Per coloro che invece eseguiranno per la prima volta operazioni doganali dopo il 30 giugno 2009, la registrazione avverrà automaticamente all’atto dell’effettuazione della prima di tali operazioni.
Per i titolari di partita IVA attiva, il codice EORI sarà uguale alla sigla “IT” + il numero di partita IVA. Alle persone fisiche agenti in qualità di dichiarante/rappresentante o di obbligato principale (caselle 14 o 50 del D.A.U.) verrà invece attribuita una codifica costituita da “IT”, più il codice fiscale, senza l’ultimo carattere. Infine quelle persone fisiche che hanno effettuato operazioni in qualità di speditore/esportatore o di destinatario (caselle 2 e 8 del D.A.U.), non si vedranno attribuire il codice EORI non verrà attribuito in automatico (né in fase di primo censimento, né a seguito delle operazioni effettuate dopo il 30 giugno 2009), poiché le operazioni da essi poste in essere non rivestono, di regola, natura commerciale (è fatta salva tuttavia per questi ultimi, la possibilità di operare in qualità di speditore/esportatore o di destinatario, utilizzando – anche dopo il 30 giugno 2009 – il proprio codice fiscale preceduto dalla sigla IT).
Nel caso di cessazione in Anagrafe tributaria del numero di partita IVA o del codice fiscale collegato ad un codice EORI, tale codice sarà automaticamente cessato anche sulla base dati EORI.
Dal 1° luglio 2009 il codice EORI dovrà essere indicato nella dichiarazione doganale e – per gli invii telematici – dei corrispondenti tracciati record. Le istruzioni relative alla stampa, all’uso ed alla compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali, diramate a suo tempo dall’Agenzia delle Dogane con circolare n. 45/D dell’11 dicembre 2006, vengono a tal fine aggiornate dalla nuova nota, alla quale si rimanda.