Uno dei temi più attuali in materia tributaria riguarda la rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale.
Al fine di gestire questo rischio il legislatore italiano ha introdotto il regime di adempimento collaborativo nel 2015 al quale possono accedere solamente le imprese di maggiori dimensioni che si siano dotate di un efficace “sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale” (c.d. tax control framework o TCF). L’adozione di questo regime può comportare diversi vantaggi tra cui la mancata applicazione o la riduzione delle sanzioni amministrative in caso di contestazioni. L’adozione di un TCF viene ritenuto opportuno anche per le imprese che non adottano (o non possono adottare) questo regime fiscale.
Inoltre nel 2019 sono stati introdotti alcuni reati tributari tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. In sintesi si ricorda che questo Decreto ha introdotto una forma di responsabilità amministrativa degli enti al verificarsi di uno dei reati presupposto qualora esso venga commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Questo può ritenersi esente da responsabilità quando dimostra di aver adottato un efficace modello di organizzazione gestione e controllo (c.d. modello 231 o MOG231) e quando ha istituito un Organismo di vigilanza (c.d. OdV) dotato di autonomi poteri di controllo. Alternativamente l’ente può dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente il MOG231.
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In seguito all’ampliamento dei reati presupposto al contrabbando, gli operatori doganali, in particolare quelli che effettuano numerose importazioni, dovrebbero, affinché venga ridotto il rischio della responsabilità amministrativa in esame, adottare un modello 231 e nominare un Organismo di vigilanza. A breve questa necessità si estenderà ai soggetti che operano nel settore accise.
Tuttavia, la mitigazione del rischio doganale non si risolve solamente con il rispetto della normativa 231 in quanto questa non verte su tutti gli illeciti di natura penale previsti dalla normativa doganale e non prende in considerazione gli illeciti di natura amministrativa.
Per tale ragione, l’implementazione di un TCF doganale dovrebbe essere incentivato al fine di ridurre il rischio di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Dogane (ADM).
Ciò appare ancor più rilevante se si tengono in debita considerazione le recenti novità legislative che introducono nuove restrizioni sulle importazioni ed esportazioni. Basti pensare alle misure sanzionatorie economiche imposte alla Russia che impongono agli operatori doganali una accurata due diligence contro il rischio di elusione delle sanzioni, nonché altre novità legislative volte alla tutela dell’ambiente quali il CBAM (Reg. UE 2023/966), le restrizioni all’importazione di materie prime e prodotti che possono aver contribuito alla deforestazione (Reg. UE 1115/2023) e il divieto di immettere nel mercato europeo microparticelle di polimeri sintetici (Reg. UE 2055/2023).
Michele Ippolito
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Dottore di Ricerca in diritto processuale tributario