Roma, 12 Giugno 2009
A tutti gli
Iscritti all’Albo
LORO SEDI
COMUNICATO
L’Agenzia delle Dogane, su proposta della Confindustria, ha indetto una riunione per illustrare i termini e la portata delle innovazioni che saranno introdotte dal 1° luglio 2009.
Alla riunione – tenutasi il 10 giugno u.s. – hanno partecipato esperti delle associazioni aderenti alla Confindustria ed alla Confetra ed il Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali e l’Anasped assistiti da un tecnico informatico di fiducia.
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati tempi, modalità e procedure e sono stati anche risolti alcuni problemi operativi esposti dai presenti.
Innanzitutto è stato chiarito che per il doganalista in possesso di partita Iva come persona fisica, il codice EORI corrisponderà al numero di partita Iva preceduto dalla sigla “IT”. Nel caso egli non possieda partita Iva, dovrà indicare il proprio codice fiscale preceduto dalla sigla “IT”.
Questi gli argomenti trattati.
1) CODICE EORI
DICHIARANTE: Codice EORI = IT + Partita Iva
RAPPRESENTANTE: Codice EORI (doganalista) = IT + Codice fiscale.
I codici EORI sono stati già attribuiti sulla base dei dati forniti e validati dal Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali.
La modalità di rappresentanza è individuata, rispettivamente, attraverso i codici “[2]” nel caso di rappresentanza diretta o “[3]” nel caso di rappresentanza indiretta, i quali dovranno precedere il codice EORI nella casella 14 del formulario di dichiarazione doganale.
È pertanto necessario porre attenzione alla digitazione dei suddetti codici, magari predisponendo appositi accorgimenti informatici che consentano di vincolare la scelta di compilazione in sede di dichiarazione.
Per i soggetti in possesso di partita Iva italiana (Rappresentanti Fiscali e/o soggetti comunitari identificati direttamente) il codice EORI è: IT + Partita Iva.
Nel campo note deve essere indicato il codice EORI attribuito dal paese membro o, in mancanza, la partita Iva.
Su questo punto l’Agenzia delle Dogane si è riservata di fare ulteriori verifiche cui seguiranno nuove istruzioni.
2) ARCO TEMPORALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
È stato condiviso in linea di principio che l’arco temporale di presentazione delle dichiarazioni doganali debba essere uguale per tutti gli uffici doganali nazionali. È stato anche formulato l’auspicio di una futura estensione (H 23) dello stesso, onde evitare fenomeni di distorsione di traffico sul territorio nazionale. L’Agenzia delle Dogane ci ha ad ogni modo assicurato che questa situazione è oggetto di continuo monitoraggio.
Al momento, però, l’orario di lavoro continua ad essere 8.00-18.00. Secondo quanto più volte ribadito dall’Agenzia delle Dogane, in ultimo nella riunione del 14 gennaio 2009, è necessario contattare i competenti direttori regionali per richiedere che ne venga assicurato l’effettivo rispetto.
Nel caso invece delle procedure domiciliate, l’ufficio di controllo è tenuto a coprire almeno l’arco temporale suddetto (8.00-18.00) più il tempo di intervento specificato dai singoli disciplinari autorizzativi, fatte salve le deroghe concesse per particolari tipi di traffici, specie quelli aerei. In tale ipotesi occorrerà verificare che le tempistiche previste in questi ultimi atti siano correttamente riportate a sistema e che siano state ridotte e/o adeguate, tenuto conto delle effettive distanze chilometriche dai luoghi di controllo degli uffici doganali, secondo le istruzioni impartite dai competenti uffici centrali dell’Agenzia.
CONCLUSIONI
Tenuto conto che è soppresso il preavviso, è opportuno che i beneficiari di procedure domiciliate contattino gli uffici di controllo nelle prime ore del pomeriggio, rappresentando le loro esigenze o segnalando il termine dei carichi, in modo da evitare l’impiego di uomini e risorse per operazioni che non saranno effettuate.
3) DATI DA INDICARE
Destinatario:
– E’ obbligatorio indicare il destinatario specificando i criteri minimi che ne consentono l’identificazione (ovvero ragione sociale e indirizzo). Nel caso il destinatario sia sconosciuto (caso della cosiddetta “vendita all’ordine” nel settore petrolifero) o siano diversi, occorreranno le diciture “ORDINE” o “DIVERSI”, indicando nel campo note eventuali ulteriori informazioni o destinatari (es. come da distinta allegata).
Altri dati
È consigliabile indicare i dati noti anche per rodaggio ed esercitazione.
I campi relativi ai dati non noti non vanno momentaneamente compilati.
*Dal 1° luglio 2009: possono ancora essere inviate le dichiarazioni di esportazione e transito con i messaggi UX e B3. Tale proroga è concessa dall’Agenzia delle Dogane per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici ai nuovi tracciati, con l’auspicio che tempestivamente si possa operare con il nuovo messaggio “ET” (non si conoscono i tempi della proroga).
*Dal 1° luglio 2009: il DAE ed il DAT dovranno essere prodotti secondo il nuovo layout definito dal documento comunitario: regolamento (CE) n. 414/2009 del 30 aprile 2009. Anche in questo caso, per chi non fosse pronto, la dogana accetterà, per un periodo limitato, i vecchi stampati.
Anche su questi ultimi punti seguiranno ulteriori istruzioni dell’Agenzia delle Dogane.