Nell’ottica di questa newsletter, ovvero quella di far emergere con puntualità ogni segnalazione che giunge a questa redazione, pubblichiamo una nota pervenutaci da alcuni operatori del porto di Trieste.
Viviamo in un tempo dove tutto ormai è digitalizzato e dove, più veloce è l’acquisizione dell’informazione, maggiori possibilità in termini di concorrenzialità può garantire al fruitore della stessa.
Evidentemente lo hanno ben compreso numerose amministrazioni doganali degli Stati membri (e lo dimostrano i numeri delle dichiarazioni elaborate), ma non l’amministrazione doganale italiana.
L’ultima chicca proviene dalla Dogana di Trieste – SOT di Punto Franco Nuovo dove, con nota prot. 14596/RU del 19/05/2014, il funzionario responsabile lancia degli strali ed anatemi nei confronti di alcuni operatori, rei di aver presentato delle dichiarazioni doganali con merce ancora viaggiante in acque internazionali.
Nulla da dire sulla correttezza dei riferimenti normativi riportati nella nota (art. 201 del Reg. CEE 2454/93 ed art. 6 del D. Lgs. 374/90), ma parliamo di norme che potevano essere “attuali” negli anni ’90; noi, stiamo vivendo nel 2014. Tutti o quasi tutti si sono adeguati, noi ci stiamo ancora cercando.
Eppure, lo stesso art. 201 delle DAC, all’ultimo paragrafo del comma 2, potrebbe darci la soluzione. Infatti, dice che “la dichiarazione doganale può essere accettata soltanto dopo che le merci interessate sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo, alle condizioni che esse considerano appropriate”.
Fatta questa premessa, ci verrebbe spontaneo pensare che l’acquisizione anticipata del manifesto di arrivo da parte del sistema telematico doganale, l’effettuazione dell’analisi dei rischi ed il successivo svincolo dal punto di vista della sicurezza, risponda pienamente al concetto di “messa a disposizione della merce per il controllo” riportato, come si diceva, all’ultimo paragrafo dell’art. 201 delle DAC.
Poi, dovendo comunque ottenere lo svincolo della merce dall’ufficio doganale, se l’esito del controllo è “CA”, che senso ha che la merce sia o non sia ancora presente? Come dire: badiamo più alla forma o alla sostanza?