Con la nota Prot. 135965 del 20 novembre 2012, l’Agenzia delle Dogane rende noto che con l’entrata in vigore, a partire dal 24.03.2012, del Reg. UE 267/2012, sono state ulteriormente inasprite le misure nei confronti dell’Iran, sia dal punto di vista commerciale che finanziario.
Alla luce delle difficoltà di natura interpretativa riscontrate nel corso delle operazioni doganali da parte degli operatori, a causa della complessità della normativa, la nota riepiloga sinteticamente le misure principali, dettate dal richiamato regolamento, anche in riferimento all’evoluzione di tali misure rispetto ai precedenti Reg. CE 423/2007 e Reg. UE 961/2010.
Con il Regolamento UE n° 267/2012 sono state aggiornate (rispetto al precedente Reg. UE 961/10) le misure restrittive nei confronti dell’Iran applicate, a seconda dei casi, mediante divieti, procedure autorizzative preventive, obblighi di notifica preventiva:
1. Divieto di esportazione, importazione, trasporto e acquisto da e verso l’Iran dei beni listati negli Allegati I e II del Reg. UE 267/2012 (artt. 2-4);
– L’allegato I Reg. UE 267/2012 recita “Il presente allegato comprende tutti i beni e le tecnologie elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/20092, quali ivi definiti, ad eccezione dei seguenti”. Conseguentemente, per determinare quali siano i beni che verso l’Iran sono soggetti ai richiamati divieti, occorre controllare l’All. I del Reg CE 428/2009: i beni vietati sono identificati con lo stesso codice dual use ivi riportato. In pratica rimangono escluse dai divieti verso l’Iran, rispetto all’intero allegato I del Reg 428/09, tre sole categorie di beni del settore telecomunicazioni.
– Nell’All. II sono confluiti i beni elencati nell’All. II al Reg UE 961/10 (già di vietata esportazione) e parte di quelli inclusi nell’allegato IV dello stesso regolamento (già ad autorizzazione), oltre ad altri beni non listati in precedenza. I beni elencati nell’allegato II del Reg UE 267/12 sono per la gran parte similari a quelli inseriti nell’allegato I del Reg (CE) 428/09 ma con caratteristiche intrinseche diverse. Sono identificati con un codice che inizia con II e nella colonna a destra nell’allegato viene riportato il codice dei beni similari listati nel Reg. CE 428/09.
Tale misura di carattere oggettivo, è finalizzata ad impedire l’approvvigionamento da parte dell’Iran di beni (dual use) direttamente utilizzabili per la proliferazione di armi di distruzione di massa (WMD).
2. Obbligo di autorizzazione preventiva all’esportazione, vendita, fornitura o trasferimento verso l’Iran per i beni elencati nell’allegato III del regolamento (art. 3).
Tale misura, di carattere oggettivo e soggettivo, mira ad impedire l’approvvigionamento, da parte di soggetti a rischio proliferazione, di alcuni beni che, pur essendo dual use, sono ritenuti di minore sensibilità rispetto ai precedenti dal punto di vista dell’eventuale utilizzo a fini di proliferazione di WMD. Per queste merci non vigono, come avviene per le merci di cui al precedente punto 1), misure per importazione acquisto e trasporto.
Anche i beni elencati nell’allegato III sono per la gran parte similari a quelli inseriti nell’allegato I del Reg (CE) 428/09, ma con caratteristiche intrinseche diverse, come illustrato nell’esempio allegato alla nota in commento. Sono identificati con un codice che inizia con III e nella colonna a destra nell’allegato viene riportato il codice dei beni similari listati nel Reg. CE 428/09. Competente al rilascio dell’autorizzazione è il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE).
3. Divieto di esportazione, importazione, trasporto e acquisto da e verso l’Iran dei beni di cui all’allegato VII del regolamento (oro, metalli preziosi, diamanti). Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la Banca Centrale Iraniana di banconote e monete iraniane di recente stampa o conio. Misure di carattere oggettivo (artt. 15 e 16).
4. Divieto di esportazione, vendita, fornitura o trasferimento verso l’Iran (art. 8) per i beni elencati nell’allegato VI del regolamento ed inerenti tecnologie e attrezzature chiave nei settori chiave (indicati all’art.8) dell’industria petrolifera, del gas naturale e (novità introdotta con il nuovo regolamento), dell’industria petrolchimica in Iran. A tale misura di carattere oggettivo, l’art. 10 dispone una deroga nel caso in cui le operazioni siano effettuate in forza di un contratto commerciale antecedente al 27.10.2010 (entrata in vigore del Reg. 961/10) o da un contratto o un accordo relativo ad un investimento in Iran concluso prima del 26.7.2010 (entrata in vigore della 2010/413/PESC).
Solo per il settore petrolchimico, tali deroghe vanno riferite rispettivamente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (24.03.2012) ed a quella della 2012/35/PESC (23.01.2012).
In ambedue i casi suddetti di deroga, l’operazione deve essere notificata con almeno 20 giorni lavorativi di anticipo all’Autorità Competente (MSE)9.
5. Divieto di importazione dall’Iran (art. 11) per i beni elencati nell’allegato IV del regolamento (petrolio e prodotti petroliferi). A tale misura di carattere oggettivo, l’art. 12 disponeva una deroga fino al 1.7.2012 nel caso in cui le operazioni fossero effettuate in forza di un contratto commerciale antecedente al 23.01.2012 (entrata in vigore della 2012/35/PESC). In questi casi l’operazione doveva essere notificata con almeno 20 giorni lavorativi di anticipo all’Autorità Competente (Ministero Affari Esteri). Sono fatte salve le spedizioni precedenti il 23.1.12.
6. Divieto di importazione, dall’Iran (art. 13) per i beni elencati nell’allegato V del regolamento (prodotti petrolchimici). A tale misura di carattere oggettivo, l’art. 14 disponeva una deroga fino al 1.5.2012 nel caso in cui le operazioni fossero effettuate in forza di un contratto commerciale antecedente al 23.01.2012. In questi casi l’operazione doveva essere notificata con almeno 20 giorni lavorativi di anticipo all’Autorità Competente (MAE). Anche in questo caso sono fatte salve le spedizioni precedenti il 23.1.12.
7. Le restrizioni sopra riportate riguardano con le stesse modalità (divieto o autorizzazione) anche l’assistenza tecnica, l’intermediazione, l’assistenza finanziaria ed i finanziamenti relativi ai beni soggetti alle richiamate misure (artt. 5, 9, 11, 13 e 15). Trattasi di misure oggettive.
8. Alle misure esposte precedentemente, di natura oggettiva, si aggiungono le misure soggettive (art. 17): restrizioni ai finanziamenti e alle partecipazioni con persone o entità che partecipino alla produzione di beni nei settori sopra indicati (dual use listati, beni chiave oil & gas, commercializzazione prodotti petroliferi e petrolchimici, preziosi).
9. L’art. 30 dispone l’obbligo di chiedere l’autorizzazione preventiva per i trasferimenti finanziari da e verso soggetti iraniani (come definiti alla lettera m dell’art. 1) superiori a 40.000 euro e di notificare quelli tra 10.001 e 40.000 euro.
Per trasferimenti finanziari inerenti transazioni commerciali di prodotti alimentari, sanitari e attrezzature mediche viene prevista la notifica (e non l’autorizzazione) anche per importi superiori ai 40.000 euro.
Nessun adempimento è previsto per importi inferiori o uguali a 10.000 euro, qualunque sia la merce trasferita. Più trasferimenti relativi allo stesso obbligo vanno sommati per determinare i limiti suddetti.
Le suddette autorizzazioni potranno essere negate dall’autorità competente (per l’Italia, il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Dipartimento del Tesoro), se sussistano dubbi che i trasferimenti finanziari siano legati ad attività di proliferazione.
Per i profili che rilevano dal punto di vista doganale, la nota si limita a considerare il caso della transazione finanziaria dall’Iran sottostante la cessione di un bene in esportazione verso tale Paese. In tal caso è evidente che le due valutazioni devono essere concordanti: se è autorizzabile la transazione finanziaria deve essere libera o autorizzata anche la cessione del bene collegata e viceversa.
Per tale motivo è stata istituita una procedura, in ambito CSF, che subordina l’autorizzazione finanziaria al parere dell’autorità competente per i controlli sui beni dual use. L’eventuale presentazione di tale autorizzazione al momento della dichiarazione doganale costituisce un importante supporto in quanto, nell’ambito delle attività di accertamento in fase di esportazione, che rimangono prerogativa e responsabilità dell’Agenzia, testimonia l’avvenuta analisi, dal punto di vista rischio proliferazione, da parte delle Autorità Competenti, con conseguente velocizzazione dei controlli doganali. A tale riguardo, va evidenziato che la normativa prevede l’obbligo di richiedere tale autorizzazione preventivamente alla transazione finanziaria ma non alla transazione commerciale sottostante e, pertanto, non ne e’ prevista la presentazione obbligatoria in dogana, con possibile perdita dei benefici di velocizzazione sopra richiamati. Inoltre, la misura prevista dall’art. 30 può determinare, in caso di istanza autorizzativa finanziaria successiva all’esportazione, la possibilità per l’esportatore di non ricevere il pagamento a consegna avvenuta dei beni. Conseguentemente, sarebbe buona norma, ove possibile, che l’esportatore presentasse la richiesta di autorizzazione ex art. 30 con congruo anticipo rispetto all’effettuazione della spedizione dei beni. Trattasi di misura di carattere oggettivo e soggettivo.
10. Congelamento di fondi e risorse economiche presenti nella UE nei confronti dei soggetti/entità elencati negli allegati VIII e IX del regolamento (art. 23, commi 1 e 2).
Divieto di mettere ulteriori fondi e risorse economiche a disposizione, diretta o indiretta, degli stessi soggetti. (art. 23, comma 3) .
Tali misure sono finalizzate a tagliare le risorse finanziarie nei confronti delle suddette persone/entità, per limitarne la capacità proliferante ed ha come oggetto, oltre ai fondi veri e propri, qualsiasi bene (risorsa economica) suscettibile di poter essere utilizzato per costituire fondi. Ai fini di tali divieti, non ha alcuna rilevanza, ovviamente, il fatto che il bene possa essere utilizzato per costruire armi di distruzione di massa (beni dual use), in quanto qualsiasi merce, anche la più innocua, può essere utilizzata per costituire fondi (ad esempio mediante rivendita con plusvalenza) da utilizzare per l’attività proliferante. Per tali misure sono previste talune deroghe, in particolare quelle previste dall’art. 25, riguardanti pagamenti dal soggetto listato (ma mai verso il soggetto listato, salvo motivi umanitari), per la cui concessione è competente il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF). Pertanto, l’Amministrazione Doganale non può consentire l’esportazione verso soggetti listati. Se ciò si verificasse, oltre ad essere violato un divieto (art. 23, comma 3), il CSF potrebbe non autorizzare la successiva rimessa valutaria e l’esportatore rischierebbe di non ricevere il corrispettivo economico della merce oramai uscita dalla sua disponibilità, oltre ad incorrere nella contestazione della gravosa sanzione prevista all’art. 13 del D.Lgs 109/2007 (da metà al doppio del valore dell’operazione). Che il termine “risorse economiche” comprenda qualsiasi tipo di bene è chiaramente rilevabile dalla definizione prevista dall’art. 1, lett. h)19, come confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-117/06, in particolare al punto 4620 e dal CSF in diversi casi specifici di merci fermate in dogana all’atto dell’esportazione. Trattasi di misura di carattere esclusivamente soggettivo
Riassumendo, le misure ed i controlli di cui ai precedenti punti 2, 7 e 9 sono di carattere sia oggettivo, sulla merce e/o sul flusso finanziario, che soggettivo, sulla personalità e l’attività del destinatario, finalizzati ad analizzare la singola operazione (solo finanziaria es. finanziamento, solo commerciale es. esportazione di bene in comodato, sia finanziaria che commerciale es. le classiche cessioni all’esportazione verso l’Iran dietro pagamento di corrispettivo). Tale analisi è finalizzata a valutare se in ciascuna delle richiamate operazioni ci siano rischi di proliferazione di WMD. In tale contesto rilevano gli elenchi di controllo dei beni dual use (c.d. merci listate – all. III) e la personalità del destinatario, non essendo necessario che quest’ultimo sia listato (quindi riconosciuto) come dedito alla proliferazione ma è sufficiente che si riscontrino inaccettabili rischi di uso proliferante.
Le misure di cui al precedente punto 10, invece, riguardano esclusivamente soggetti listati in quanto è stato dimostrato il loro apporto all’attività di sviluppo di WMD. Per tali soggetti, quindi, in sostituzione delle misure di cui ai punti 2, 7 e 9, si applicano le più stringenti misure di cui al punto 10 che, come detto, sono finalizzate ad ostacolare dal punto di vista finanziario l’intera attività del soggetto (legittima e/o di proliferazione), in quanto le risorse economico-finanziarie del soggetto potrebbero essere usate per l’attività proliferante. A sostegno della qualificazione non oggettiva di tale sanzione, è opportuno sottolineare che identiche misure vengono di norma utilizzate nei confronti di soggetti di altri Paesi che non hanno alcuna attinenza con la proliferazione (e, quindi, con i beni dual use) ma che non rispettano i diritti umani o le normative sui traffici d’armi.
Pertanto, come evidenziato dal CSF nella richiamata comunicazione (allegato 2), con il listing del soggetto/entità si ha un salto di qualità rilevante delle misure sanzionatorie, rispetto alla generalità dei casi e l’effetto principale è la decadenza immediata delle eventuali autorizzazioni rilasciate dal CSF ai sensi dell’art. 30 (o dell’omologo art. 21 del precedente Reg UE 961/10) ed il divieto assoluto ed immediato (salvo il caso di motivi umanitari), di mettere a disposizione (quindi inviare) sia fondi che risorse economiche (quindi qualsiasi bene) al soggetto listato, sia che svolga la funzione di utilizzatore finale che attore a qualunque titolo coinvolto nella transazione commerciale o nella catena logistica (perché, altrimenti, verrebbero meno gli effetti delle misure illustrate al punto 10). Inoltre, tutte le deroghe previste dagli artt. 24, 25 e 26 del Reg. UE 267/12, riguardano l’eventuale autorizzazione allo scongelamento e successiva messa a disposizione di fondi e risorse economiche, già congelate, ma al solo fine (salvo, come detto, motivi umanitari) di onorare debiti o comunque obbligazioni del soggetto/entità listato. Come per le autorizzazioni ex art. 30, anche quelle previste dall’art. 25 non possono essere interpretate alla stregua di un lasciapassare per le esportazioni verso soggetti listati nei confronti dei quali, invece, non esiste alcuna deroga che ne permetta l’effettuazione, come altrettanto chiaramente sottolineato dalla comunicazione del CSF ed in conformità con la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-117/06. Le considerazioni riassunte per tale ultima fattispecie valgono in maniera identica anche per le similari misure verso tutti gli altri paesi e soggetti (Talebani, Al-Quaida, Siria, Egitto, Libia ecc.) destinatari di misure restrittive, rilevabili al link indicato alla nota n. 21.
Dall’esperienza corrente in dogana emerge che gli esportatori spesso non hanno coscienza del fatto che il listing di un’entità determini immediatamente un embargo totale, finanziario e commerciale, nei confronti di tale soggetto ed interpretano erroneamente le eventuali autorizzazioni finanziarie rilasciate prima dello sdoganamento come un’autorizzazione a poter effettuare la restante parte dell’operazione (cessione del bene e ricezione del resto del corrispettivo) che, si ripete, è vietata dalla normativa, come espressamente ricordato dalla più volte richiamata comunicazione del CSF. Pertanto sarà buona norma, per tutte le esportazioni verso i paesi terzi nei confronti dei quali sussiste tale tipologia di misura, verificare attentamente che il proprio cliente e tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella transazione non siano listati o non siano stati interposti in modo fittizio a soggetti listati, in maniera tale da far scattare la fattispecie di messa a disposizione indiretta di risorse economiche, anch’essa vietata. A tale riguardo, si evidenzia che con il Reg UE 945/2012 sono stati listati, con decorrenza 16.10.2012, entità iraniane molto importanti nel settore oil&gas e loro sussidiarie, nei confronti delle quali, pertanto, da tale data è vietata qualsiasi esportazione o, comunque, messa a disposizione di beni, diretta o indiretta.