di Piero Bellante.
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 361 del 30 ottobre 2020 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1577 della Commissione, del 21 settembre 2020. Questo regolamento aggiorna, modifica e sostituisce l’Allegato I del reg. (CEE) n. 2658/87 che contiene quella che nel linguaggio corrente è definita dagli operatori come «tariffa doganale comune» o Taric. Il regolamento (UE) n. 1577/2020 è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ed il nuovo Allegato I al reg. (CEE) n. 2658/87 sarà efficace dal primo gennaio 2021.
In realtà, l’Allegato I al regolamento (CEE) n. 2657/87 è un documento molto più complesso di un semplice elenco di aliquote daziarie e contiene la Nomenclatura combinata dell’Unione europea. Una «nomenclatura combinata», infatti, non è una «tariffa», ma un sistema di classificazione doganale delle merci oggetto degli scambi internazionali. «Classificazione doganale» e «tariffa doganale» non sono sinonimi: la seconda presuppone la prima. La classificazione doganale converte una descrizione merceologica in un codice costituito da una sequenza numerica, articolata in più livelli. I sistemi di classificazione non sono altro che un elenco di codici cui corrispondono i prodotti, strutturato sulla base di categorie merceologiche periodicamente aggiornate. In questo elenco sono codificate gran parte delle merci create dall’uomo o esistenti in natura. Le merci che non sono espressamente «nominate» sono comunque identificabili nell’ambito della categoria merceologica di appartenenza, attraverso un codice di nomenclatura residuale attribuito alle merci «non nominate né comprese altrove» all’interno dell’elenco.
La classificazione è determinante nella definizione delle politiche commerciali internazionali; quanto più è possibile codificare le merci, con criteri tendenzialmente uniformi, tanto più è possibile tracciarne e governarne il movimento negli scambi commerciali; non solo per finalità tributarie, ma anche per l’applicazione di misure restrittive extratributarie, ove consentite dall’ordinamento internazionale, di misure per finalità di sicurezza, di controllo sanitario e, in ultima analisi, per l’attuazione di tutte le misure stabilite dalle «altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane», in relazione al ruolo ad esse affidato e descritto nell’art. 3 del codice doganale dell’Unione (CDU 2013).
Ai fini doganali la classificazione, oltre che sotto il profilo tariffario, è determinante anche per i criteri per la determinazione dell’origine, sia ai fini non preferenziali, sia ai fini preferenziali, che variano a seconda della tipologia di merce. Oltre a semplificare gli scambi commerciali tra privati, i sistemi di classificazione sono il perno attorno al quale ruotano tutte le misure di politica doganale: non è possibile applicare alcun provvedimento restrittivo o permissivo (ad esempio, sotto il profilo sanitario, valutario, statistico, ecc.), senza fare riferimento ad un determinato codice merceologico che garantisca l’uniforme applicazione del provvedimento nella comunità commerciale internazionale. Molto più di una semplice «tariffa», dunque.
Le tariffe doganali sono dunque costruite sulla base dei sistemi di classificazione. Ruolo primario di una tariffa doganale è quello di individuare, codice per codice, quale sia la tassazione da applicare alla merce che entra (o, più raramente, anche che esce) dal territorio dove si applica la tariffa. L’adozione di una tariffa doganale comune verso l’esterno è altresì l’elemento che contraddistingue le unioni doganali dalle zone di libero scambio. La Comunità economica europea, costituita in unione doganale, adottò la propria tariffa doganale comune con decorrenza dal 1.7.1968 con reg. (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28.6.1968. La tariffa fu adottata inizialmente sulla base della Convenzione di Bruxelles sulla nomenclatura doganale uniforme del 15.12.1950 e, successivamente, con l’Allegato I al reg. (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23.7.1987, uniformandola per sezioni, capitoli, voci e sottovoci alla struttura prevista dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 14.6.1983. Regolamento e Convenzione entrarono simultaneamente in vigore il primo gennaio 1988.
L’approvazione del reg. (CEE) n. 2658/87 segnò un punto di svolta per i sistemi di classificazione comunitari, perché con un unico provvedimento si ottennero tre risultati: l’adeguamento della nomenclatura comunitaria agli standard imposti dalla Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato; l’adozione di una nuova tariffa doganale comune con rilevanza esterna, basata sulla medesima nomenclatura; il superamento del sistema di classificazione NIMEXE che era stato precedentemente adottato con reg. (CEE) n. 1445/72 del Consiglio, del 24.4.1972, per la codifica delle merci ai fini delle statistiche del commercio della Comunità verso i paesi terzi, nonché del commercio tra gli Stati membri.
La nuova nomenclatura tenne conto delle definizioni generali contenute nella Convenzione SA del 1983 e della facoltà ivi prevista per i paesi sottoscrittori di istituire anche nomenclature tariffarie e/o nomenclature statistiche integrate, o «combinate», sulla base della codificazione armonizzata. Il reg. (CEE) n. 2658/87 definì quindi «Nomenclatura combinata» (NC) il nuovo sistema comunitario di codificazione delle merci, che prevedeva la contestuale indicazione delle tariffe doganali applicabili alle singole voci e sottovoci della nomenclatura SA, arricchita dalla sottovoce comunitaria NC e dall’eventuale indicazione di codici numerici o di «unità supplementari statistiche» che determinano, in ultima analisi e nella eventuale estensione massima della sequenza numerica, il c.d. codice Taric laddove previsto.