E-customs: queste le novità dal 1° luglio 2009: sul proprio sito web, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato lo scorso 27 maggio 2009, e successivamente aggiornato il 29 maggio, una sezione nella quale viene fatto il punto sulle novità in materia di ECS e NCTS che entreranno in vigore dal 1° luglio 2009. A partire da tale data infatti prendono l’avvio sia la seconda fase dell’E.C.S. (Export Control System), che la quarta fase dell’N.C.T.S. (New Computerized Transit System). Per quanto riguarda il primo sistema, come prevede il Regolamento (CEE) n° 2454/1993 (Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario o “DAC”), come modificato dal Regolamento (CE) n° 1875/2006, dal 1° luglio 2009 gli esportatori (e loro rappresentanti doganali) di ogni Stato membro dell’UE sono obbligati a presentare la propria dichiarazione di esportazione e di esportazione abbinata al transito (sia in procedura ordinaria che di domiciliazione), in formato elettronico. Dalla stessa data diviene obbligatorio per gli operatori economici l’inserimento nelle dichiarazioni in parola dei “dati sicurezza”, elencati nell’allegato 30bis delle DAC (come modificate dal Regolamento (CE) n° 312/2009, vedasi la newsletter CNSD precedente). E’ inoltre prevista l’indicazione dei “dati sicurezza” anche per le dichiarazioni di solo transito in procedura ordinaria e semplificata.
La presentazione delle dichiarazioni esportazione, di esportazione abbinata a transito, di transito e del carnet TIR avverrà mediante l’invio del nuovo messaggio “ET” il cui tracciato, comprensivo delle relative regole e condizioni per la compilazione, è stato pubblicato in data 16 marzo 2009 con apposita comunicazione dell’Area Centrale, nella sezione “ecustoms.it” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane. Tale messaggio dovrà essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico: “Tracciati record Dichiarazioni Doganali – tracciati unificati” e firmato digitalmente.
A seguito dell’introduzione nelle dichiarazioni doganali di esportazione e transito dei “dati sicurezza”, il Regolamento (CE) n° 414/2009, ha approvato i modelli dei formulari dei documenti di accompagnamento delle merci che viaggiano vincolate ad un regime di esportazione o di transito (rispettivamente “D.A.E. sicurezza” e “D.A.T. sicurezza”), che consentono l’indicazione di tali nuove informazioni (vedasi il nostro articolo). Le linee guida per la stampa da parte degli operatori economici di tali formulari sono contenute nei documenti Taxud 1671/2008 e 1669/2008.
Per quanto riguarda l’attestazione dell’uscita da parte dell’Ufficio di esportazione, relativamente alle operazioni di esportazione abbinata a transito e di esportazione di prodotti in sospensione di accisa, tale attestazione continua ad essere apposta dall’Ufficio di esportazione conformemente alle norme vigenti. Il sistema informatico dell’Agenzia provvede anche in tali casi alla notifica elettronica, valida sia ai fini doganali che fiscali, della conclusione delle suddette operazioni.
Relativamente alle dichiarazioni di esportazione, di esportazione abbinata a transito, di transito ed al carnet TIR, la relativa accettazione della dichiarazione nel sistema telematico doganale “A.I.D.A.” è notificata all’operatore economico mediante l’invio di un unico messaggio contenente il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione ed il relativo M.R.N. (Movement Reference Number).
L’M.R.N. e i dati della dichiarazione dovranno essere riportati:
– Per le operazioni di esportazione: nel “D.A.U. esportazione/sicurezza” e, se ricorre il caso, nell'”Elenco degli articoli D.A.U. esportazione/sicurezza”, i cui layout sono indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII del Regolamento (CE) n° 414/2009. Iin particolare, l’M.R.N. dovrà essere riportato nella casella “A” in alto a destra di tali documenti;
– Per le operazioni di transito senza i dati della “sicurezza”: nel “D.A.U.” (e precisamente nella casella “A” in alto a destra di tali documenti);
– Per le operazioni di transito con i dati della “sicurezza”: nel “D.A.U.”, nel “documento sicurezza” e se ricorre il caso nell’ “Elenco degli articoli sicurezza” (i relativi layout di tali documenti sono indicati, rispettivamente, negli allegati V e VI del Regolamento (CE) n° 414/2009). In tal caso, l’M.R.N. dovrà essere indicato sia nella casella “A” in alto a destra del “D.A.U.” che nell’apposito campo (sempre in alto a destra) degli altri due documenti.
Sarà cura dell’operatore economico presentare all’ufficio di esportazione/partenza i predetti formulari, debitamente compilati, unitamente alla documentazione a sostegno.
Per quanto riguarda la procedura di domiciliazione/semplificata, la presentazione delle dichiarazioni di cui sopra avviene mediante l’invio di un messaggio ET, firmato digitalmente e redatto secondo le modalità sopra di cui all’Appendice del manuale utente del servizio telematico.
L’accettazione della dichiarazione in A.I.D.A. viene notificata all’operatore economico, secondo quanto stabilito con la Circolare n° 18/D del 24 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l’invio di due distinti esiti: il primo contenente il numero di registrazione della dichiarazione ed il relativo MRN e nel secondo l’indicazione dell’esito determinato dal sistema di analisi dei rischi. Sotto questo profilo, l’Agenzia evidenzia che nulla è innovato, relativamente ad entrambe le procedure di accertamento, in particolare riguardo la stampa delle copie 3a e 3b del D.A.U. nei in casi in cui queste sono richieste.
Per quanto riguarda invece il trattamento delle operazioni di esportazione e di transito in ambito E.C.S. e in ambito N.C.T.S., viene precisato che, relativamente alle operazioni in procedura ordinaria, vanno eseguiti i seguenti passi:
1) Registrazione della dichiarazione in A.I.D.A.: per ciascuna dichiarazione il sistema fornisce gli estremi di registrazione nel pertinente registro meccanografico di allibramento e l’identificativo comunitario M.R.N.
2) Comunicazione del canale di controllo: l’Ufficio di esportazione o di partenza procede, per visualizzare il controllo da effettuare, alla attivazione della funzione “Richiesta esito C.D.C.” in corrispondenza dell’ M.R.N. che identifica l’operazione (linea di lavoro A.I.D.A. per le operazioni di esportazione: Dogane > AES > Esportazione ed associata allo stato funzionale “Richiesta esito C.D.C.” dell’M.R.N.; per le operazioni di transito, invece: Dogane > STRADA > Partenza ed associata allo stato funzionale “Richiesta esito C.D.C.” dell’M.R.N.).
3) Svincolo dell’operazione: lo svincolo avviene immediatamente nel caso di operazioni di esportazione selezionate “CA” – Controllo Automatizzato oppure a seguito dell0’effettuazione dell’eventuale controllo, nel caso di operazioni selezionate dal sistema. L’ufficio di esportazione procede, ai fini dello svincolo:
– alla attivazione della funzione “Rilascio movimento” (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > AES > Esportazione ed associata allo stato funzionale “Rilasciabile” dell’M.R.N.);
– alla stampa del D.A.E. “sicurezza” e, se ricorre il caso, dell’Elenco degli articoli sicurezza attivando la funzione “Stampa D.A.E.” (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > AES > Esportazione ed associata allo stato funzionale “Rilasciato” dell’M.R.N.), che consegna all’operatore economico, dopo averli convalidati con la firma del funzionario ed il timbro dell’ufficio.
Analogamente, l’ufficio di partenza, ai fini dello svincolo di una operazione di transito, procede all’attivazione della funzione “Rilascio movimento” (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > STRADA > Partenza ed associata allo stato funzionale “Rilasciabile” dell’M.R.N.) ed alla stampa del D.A.T. “sicurezza” e, se ricorre il caso, dell’Elenco degli articoli sicurezza attivando la funzione “Stampa D.A.T.” (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > STRADA > Partenza ed associata allo stato funzionale “Rilasciato” dell’M.R.N.), che consegna all’operatore economico, dopo averli convalidati con la firma del funzionario ed il timbro dell’ufficio.
Relativamente alle Operazioni in procedura di domiciliazione/semplificata, il trattamento delle operazioni della specie è indicato nella Circolare n° 18/D del 24 marzo 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’avvertenza che gli adempimenti connessi all’esemplare 3 del D.A.U. devono, ora, riferirsi al D.A.E. -sicurezza. La stampa del D.A.E. con l’Elenco degli articoli sicurezza (se ricorre il caso) e del D.A.T. con l’Elenco degli articoli sicurezza (se ricorre il caso), va effettuata a cura dell’operatore economico domiciliato o dallo speditore autorizzato secondo quanto indicato nei documenti Taxud sopra citati e tenendo conto dei dati della dichiarazione e dei dati ricevuti in risposta dal sistema, unicamente per le operazioni che hanno ricevuto l’esito “Svincolabile” dal sistema di analisi dei rischi.
Per le operazioni con esito “Non svincolabile” il sistema invia all’operatore economico, in formato pdf, i documenti di accompagnamento previsti, soltanto dopo l’esecuzione da parte del funzionario doganale dei seguenti adempimenti:
– Registrazione dell’esito del controllo;
– rettifica della dichiarazione;
– rilascio dell’operazione in “STRADA” o in “AES”.
Per quanto riguarda invece il trattamento delle operazioni di esportazione abbinata a transito in procedura ordinaria e di domiciliazione e delle operazioni di esportazione di prodotti in sospensione di accisa, l’Agenzia rimanda a quanto indicato nella nota prot. n° 4538/ACTI del 27 giugno 2007, con l’avvertimento che gli adempimenti connessi all’esemplare 3 del D.A.U. devono, ora, ritenersi riferiti all’esemplare 3 del “D.A.U. esportazione/sicurezza”.
Relativamente alle operazioni di esportazione per le quali le quantità possono essere determinate solo al termine delle operazioni di carico, vengono invece richiamate le istruzioni impartite con la nota prot. n° 5714 del 25 luglio 2005, con la quale a sua volta si fornivano istruzioni integrative alla circolare n° 18/D del 24 marzo 2004, per quanto riguarda le operazioni della specie per le quali si richiede il pagamento di una restituzione dei diritti per i prodotti agricoli. Ferme restando le istruzioni già impartite con tale nota per i prodotti per i quali si richiede il pagamento di una restituzione, dal 1° luglio 2009 le predette istruzioni si intendono estese a tutte le operazioni di esportazione riguardanti prodotti esportati alla rinfusa o in unità non standardizzate, per le quali la massa netta può essere determinata con precisione solo dopo il carico del mezzo di trasporto.
Per tali operazioni è quindi richiesta la presentazione all’ufficio di controllo, secondo modalità (es. fax, e-mail) con esso concordate ed almeno due ore prima dell’inizio delle operazioni di carico, una dichiarazione provvisoria, nella quale sia riportata la massa netta stimata, alla quale far seguire, al termine delle operazioni di carico, la dichiarazione telematica, nella quale è riportata la massa netta effettiva.
All’atto della presentazione della dichiarazione, se il sistema informatico delle autorità doganali e l’applicazione informatica dell’operatore non funzionano, la dichiarazione di esportazione o di transito dovrà essere presentata osservando la procedura cartacea alternativa (cd. “procedura di soccorso”). Tale procedura consiste nel presentare all’ufficio di esportazione o di partenza (a seconda del tipo di operazione da effettuare), uno dei documenti indicati nei punti “a”, “b” e “c” del paragrafo “Procedura ordinaria di accertamento” relativo alla “Presentazione telematica della dichiarazione di esportazione, di esportazione abbinata a transito, di transito e del carnet TIR” omettendo l’indicazione dell’MRN.
Se è soltanto l’applicazione informatica dell’operatore economico ad non essere funzionante, la procedura, in tal caso, prevede:
– la presentazione della dichiarazione cartacea oppure;
– la presentazione della dichiarazione cartacea accompagnata dai dati di quest’ultima registrati preventivamente su supporto informatico.
I dati della dichiarazione devono essere registrati su supporto informatico secondo il tracciato del messaggio ET (vedasi l’Appendice del manuale utente del servizio telematico: “Tracciati record Dichiarazioni Doganali – tracciati unificati”) e preceduti dai campi previsti per la presentazione su “floppy disk”. Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’Assistenza online per i servizi dell’Agenzia delle Dogane).
In caso invece, di interruzione dell’applicazione STRADA e/o dell’applicazione AES che impedisce, rispettivamente, l’invio dei messaggi “notifica di arrivo” ed “esito del controllo” per le operazioni di transito o del messaggio “risultati di uscita” per le operazioni di esportazione, l’ufficio di destinazione o di uscita dovranno:
– annotare il risultato del controllo sul D.A.T. o il risultato dell’uscita sul D.A.E.;
– al riavvio del sistema, attivare le specifiche funzionalità di STRADA o dell’AES al fine di registrare nel sistema le informazioni precedentemente riportate sul D.A.T. o sul D.A.E.
Ulteriori indicazioni riguardano infine il sistema EORI e le modalità di attribuzione della relativa codifica da parte degli Stati membri ai soggetti stabiliti sul proprio territorio ed a quelli dei Paesi Terzi che per la prima volta effettuano nel territorio U.E. un’operazione rilevante ai fini doganali.