di Redazione
Si riporta una recente sentenza emessa da un Tribunale Italiano per “falsa dichiarazione di origine”.
La sentenza è stata spogliata, per ragioni di riservatezza, dei veri nominativi e tutti i numeri ed informazioni sono di fantasia, salvo rispettare i dati legati alla qualità e quantità dei beni non originari. Ogni riferimento a fatti e persone è quindi puramente casuale (ndr).
TRIBUNALE DI …
IMPUTATO: Giuseppe Verdi ( nome di fantasia)
SENTENZA
Imputato dei reati di cui agli artt, 48, 480 CP perché, quale amministratore delegato della ditta ALFA con sede legale in ___, attestava falsamente che la seguente merce indicata nella fattura di esportazione numero 123 del 2015 e destinata alla Società BETA e destinazione finale Svizzera effettuata con dichiarazione doganale EU Z T 2 reg I T n. 456 Dogana di MI, pari all ‘uno per cento (1%) della merce complessiva, era di origine comunitaria anziché non comunitaria:
-20 alimentatori per lampade al LED marca/modello Y (VD 85369010 – prezzo unitario euro 15,50 – peso lordo complessivo a kg 20 e netto kg 18), esportati dalla ALFA.[…].
CONCLUSIONI DELLE PARTI
II Pubblico Mlnistero: assoluzione perché non punibile per particolare tenuità del fatto
La difesa: assoluzione perchè non punibile per particolare tenuità del fatto
MOTIVAZIONE
Con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna SIG. GIUSEPPE VERDI ( nome di fantasia) è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p., fatto descritto al capo d’imputazione riportato in epigrafe.
All’udienza del 2017 le parti hanno prestato il consenso all’acquisizione degli atti di indagine e hanno concluso come riportato in epigrafe,
All’udienza del 2017 il Giudice, all’esito della camera di consiglio, ha letto il dispositivo in udienza.
Dalla documentazione agli atti e in particolare dalla Comunicazione di notizia di reato del 2016 emerge che in data 2016 è state effettuato un controllo presso la sede della Società ALFA con sede in ITALIA volto a verificare il rispetto delle norme di origine in merito all’esportazione effettuata verso la Svizzera con dichiarazione doganale EUZT2 reg IT n. 456 emessa dalla Dogana di MI e per la quale è stato rilasciato il certificato di origine EUR N. 321 del 2015 per tutte le merci esportate con fattura n. 123 del 2015.
Come noto le merci importate in Svizzera, se di origine comunitaria, fruiscono di un trattamento daziario preferenziale, con una riduzione o abbattimento totale del dazio.
Giuseppe Verdi , amministratore delegato della ALFA, al memento dell’accesso, ha messo a disposizione la documentazione inerente alia fornitura di merce descritta nella fattura n.
123 del 2015. A seguito del controllo è emerso che la merce per la quale è stato emesso il certificato di origine EUR1 è risultata di origine preferenziale comunitaria, ad eccezione di 20 alimentatori per lampade al LED marca/modello Y. In particolare dalla documentazione fornita emerge che tali elementi sono di origine non comunitaria.
II certificato della Dogana di MI è stato emesso sulla base delle dichiarazioni rilasciate da
ALFA nella fattura 123 del 2015 che attestavano l’origine comunitaria anche degli alimentatori in parola.
Tale condotta risulta sussumibile nella fattispecie incriminatrice prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 48 e 480 c.p., atteso che l’attestazione di ALFA in relazione all’origine comunitaria di tutti i prodotti oggetto della fattura 123 ha indotto in errore il personale della Dogana di MI che ha rilasciato il certificate EUR1.
Tuttavia il fatto rientra nell’ambito di applicazione del nuovo istituto disciplinato dall’art.
131 bis c.p. e deve essere esclusa la sussistenza di altri elementi idonei ad addivenire a
pronunce più favorevoli all’imputato.
Sussistono i presupposti oggettivi previsti dalla norma atteso che la pena detentiva prevista per il reato contestato non è superiore nel massimo a cinque anni,
Nel caso di specie, inoltre, si rileva che per le modalità dell’azione e per l’esiguità del danno la punibilità deve essere esclusa. Visti gli artt. 530 c.p.p e 131 bis c.p. ASSOLVE il Sig. Giuseppe Verdi in relazione al reato a lui ascritto perché non punibile per particolare tenuità del fatto.
Perché questa Redazione ha voluto riportare questa sentenza? Semplicemente per sensibilizzare gli esportatori alla massima cura ed attenzione nella richiesta di emissione di certificati EUR1 ( così ora per la richiesta di iscrizione al ‘REX’). Nel contempo quale sensibilizzazione ai Doganalisti di fare ugualmente attenzione ad “allegre” richieste di rilascio di EUR1 ( o altre attestazioni di origine) in quanto per essi vige “una diligenza professionale”.
A leggere la sentenza pare che non ci sia nulla di strano. Si è richiesto un Eur1 per merce che non ne aveva diritto. Peccato che la fattura nel suo complesso era pari a quasi 60.000€ di merce, che gli alimentatori incidevano per lo 0,8% sul valore totale e che il loro peso rappresentava lo 0,15% di quello complessivo. Alimentatori che sfortunatamente venivano presentati “separatamente” ai faretti di origine comunitaria ad essi collegati, ma aspetto sufficiente per la ferrea applicazione delle note esplicative della tariffa doganale. Insomma, una trama delittuosa congeniata certamente per rendere i propri prodotti più vantaggiosi di altri per l’importatore Svizzero, che si vedeva riconoscere su un’operazione da 70.000€ ben 10€ di vantaggio! Ecco perché gli Svizzeri sono ricchi…
Al Sig. Giuseppe Verdi l’augurio di un sereno ritorno alla propria serenità, dopo aver convissuto per due anni con lo spettro di 3 mesi di reclusione per aver omaggiato il suo cliente di paio di birre al bar…