di Daniele Spagnol
L’accordo di cooperazione tra UE e UK da quando si applica?
Dal 01.01.2021. Nel Regno Unito l’accordo è stato firmato dalla Regina in data 31.12.2020.
Vista la firma tardiva il Consiglio ha adottato una decisione per l’applicazione dell’accordo in via provvisoria a cui seguirà l’iter legislativo per l’entrata in vigore degli accordi internazionali.
In ogni caso, dal 01.01.2021, ciò che rappresentavano cessioni intracomunitarie di beni sono da considerarsi ora esportazioni. In modo speculare vanno trattati i beni che giungono nel territorio della Comunità dopo tale data (importazioni).
Ho spedito un bene nel Regno Unito il 22.12.2020 ma il mio cliente lo ha ricevuto il 05.01.2021. E’ da considerarsi cessione intracomunitaria o esportazione?
Se la presa in carico della merce è avvenuta prima del 31.12.2020 l’operazione è ancora da considerarsi come cessione intraUE. Ovviamente la dimostrazione della presa in carico deve essere provata in termini documentali, ad esempio avendo con sé copia del CMR sottoscritta al campo 23 dal trasportatore.
Ho spedito un bene in conto vendita nel 2020. Ora il cliente britannico me lo restituisce in quanto non si è concretizzata la vendita. Devo trattare la restituzione come importazione?
Si, tutto ciò che rientra nella Comunità dopo il 01.01.2021 è da considerarsi importazione di beni.
In più, qualora il bene fosse di origine italiana esso non beneficerebbe di eventuali sgravi daziari in quanto l’accordo prevede che solo beni di origine preferenziale britannica possono beneficiare dell’abbattimento del tributo in fase di importazione. Ad ogni buon conto l’istituto della cd “reintroduzione in franchigia” ( per beni identici che rientrano tal quali nella UE) è valido anche per beni ceduti come “cessioni intracomunitarie” e reintrodotti come “importazioni”.
Ho consegnato merce ad un vettore con resa FCA a Villach (AT), per successivo inoltro in Gran Bretagna. La Dogana austriaca non ha potuto emettere la dichiarazione doganale e la merce è tornata in Italia per l’espletamento delle dichiarazioni doganali di esportazione. E’ corretto?
Si, questo aspetto è stato anche reso chiaro dalla circolare 49/2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli la quale ribadisce che: “ai fini dell’individuazione dell’ufficio doganale competente per la presentazione della dichiarazione di esportazione occorre far riferimento ai criteri dettati dall’art. 221, par.2 e 3, del Regolamento di esecuzione. Il primo criterio dalla norma individua, quale ufficio doganale competente, quello individuato in base al luogo in cui è stabilito l’esportatore”[…].
Pertanto la merce andava presentata presso uno dei tanti uffici doganali nazionali, ma non esteri salvo alcune deroghe dettate dal Regolamento stesso.
Sino a dicembre 2020 la mia Azienda effettuava sia cessioni intracomunitarie di beni che prestazioni di servizi (consulenze) nei confronti di soggetti britannici. Dal 2021 dovrò compilare quind solo l’intrastat servizi?
No, non dovranno essere compilati più entrambi i modelli. Le cessioni di beni rappresenteranno esportazioni, comprovate da idonea dichiarazione doganale, mentre le consulenze continueranno ad essere rese ( e non assoggettate ad iva ) secondo l’art.7 ter ma non verranno più riepilogate.
Siamo una commerciale che acquista beni dall’Unione Europea per poi spedirla negli USA secondo gli ordini che riceviamo. Abbiamo in magazzino della merce arrivata a dicembre dal Regno Unito ma il corriere dice che è impossibilitato ad effettuare la dichiarazione doganale di esportazione. Perché?
In effetti si è creata una situazione particolare in quanto il suo dichiarante può utilizzare ( in qualità di esportatore) solo un soggetto nazionale o perlomeno comunitario. Dal 01.01.2021 le imprese britanniche hanno acquisito lo status di “soggetti terzi”. In soccorso a questa situazione il suo dichiarante può chiedere alla propria dogana di competenza, l’attribuzione di un codice EORI provvisorio per il soggetto britannico. Ovviamente previa delega ( power of attorney) che l’esportatore britannico avrà cura di inviare per farsi delegare presso una dogana italiana. Inoltre, il codice EORI ad esso attribuito, dovrà avere carattere “occasionale”, proprio per sopperire ad una situazione creatasi a cavallo di questo momento storico particolare.
E’ vero che, alla luce degli accordi, potrò continuare a richiedere l’emissione del certificato EUR1 per merce di origine preferenziale italiana (o comunitaria) che spedirò in Gran Bretagna?
Occorre innanzitutto assicurarsi che le merci abbiano l’origine UE in base alle regole di origine nell’accordo stesso.
Per garantire il trattamento preferenziale all’importazione nel Regno Unito occorre che le merci siano accompagnate da una attestazione di origine rilasciata dall’esportatore UE, la cui formulazione è indicata nell’allegato ORIG-4 all’accordo. Oppure, in alternativa a tale attestazione, l’importatore UK, qualora disponga di tutte le informazioni attinenti al carattere originario della merce, può chiederne il trattamento preferenziale (cd “conoscenza dell’importatore).
Sono un Operatore Economico Autorizzato: posso utilizzare lo status ancora per la Gran Bretagna?
No, non hanno più valore e le autorizzazioni AEO ottenute in Italia non sono più valide per quanto riguarda eventuali sedi nel Regno Unito. Nello stesso tempo le autorizzazioni rilasciate ad operatori stabiliti nell’Irlanda del nord restano ancora valide.
Ho sempre importato tazzine di ceramica per il the dalla Gran Bretagna. Ora mi chiedono il certificato sanitario. E’ giusta la procedura?
Visto che dice che le tazzine hanno come uso il bere una bevanda la risposta è si ( merce che va in contatto con gli alimenti). Diversamente, ad esempio per i beni di cui alla nomenclatura 6913 1000 ( statuette d’ornamento in ceramica) non è necessario il rilascio di alcun documento sanitario in quanto non entrano in contatto con prodotti alimentari.
Posso avere qualche riferimento normativo o qualche link utile per il dopo “Brexit”?
Un interessante link è quello dell’Agenzia delle Dogane ed in particolare la pagina dedicata alla Brexit. https://www.adm.gov.it/portale/l-impresa#esportazione. In modo speculare appare interessante la consultazione del sito britannico che contribuisce a fornire utili informazioni viste dagli occhi “ d’oltre manica”. https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021.