di redazione.
Se si vuole esportare definitivamente all’estero un veicolo occorre prima effettuare la “radiazione per definitiva esportazione all’estero” dall‘Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico.
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero.
La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata, prima dell’effettiva esportazione.
A seguito della recente modifica all’art. 103 del Codice della Strada introdotta dalla L. n. 120 dell’11/9/2020 (in vigore dal 15/9/2020) , non è più richiesto che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta della cancellazione.
Le nuove disposizioni, infatti, prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del Codice della Strada e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’art. 80 comma 7 del Codice della Strada.
Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica.
Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico.
Dal periodo impositivo successivo alla data dell’avvenuta annotazione della radiazione, si interrompe infatti l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto)>.
Ci troviamo quindi davanti ad una “mezza retromarcia” in quanto, se permane l’obbligo di far uscire dal territorio della Comunità solo veicoli “già radiati per l’esportazione”, vengono al tempo stesso rivisti i termini entro i quali il veicolo deve essere assoggettato al cd “collaudo”. La novità ci pare ora di buon senso. Da un lato il fatto che il veicolo lasci la UE con già annotata la sua cessazione tutela anche il venditore che spesso si vedeva costretto a continuare a corrispondere la tassa automobilistica sino al momento dell’effettiva “chiusura” della dichiarazione doganale ( e sappiamo che certi uffici di uscita si prendono tempi biblici per l’adempimento); dall’altro è stato ripristinato un termine più congruo per la revisione, non costringendo gli esportatori a costose procedure per mezzi che sul territorio nazionale avrebbero legittimità alla circolazione.
E noi Doganalisti come ci dobbiamo comportare se ci viene richiesta l’emissione di una dichiarazione doganale di esportazione per un veicolo non radiato e/o revisionato?
Ricordiamo che dal punto di vista doganale l’esportazione è un regime a cui viene vincolata la merce destinata a lasciare il territorio doganale comunitario. Il concetto di esportazione a livello doganale viene definito nel Testo unico delle Leggi Doganali (TULD DPR 43/73) e si sostanzia nella materiale uscita della merce dall’Unione Europea. Ci sentiremmo di dire che un veicolo non “a norma” nel momento della richiesta di dichiarazione di esportazione non ne pregiudica la sua emissione. Buona norma sarebbe, però, annotare sul corpo della medesima ( campo 44) un’eventuale segnalazione del tipo: “emessa dichiarazione doganale di esportazione ai soli fini amministrativi. Verificare l’effettiva cancellazione prima dell’uscita dalla UE”. E’ anche vero che se tale controllo risulta più efficace presso gli uffici doganali prospicenti ad un Paese terzo, nascerebbero delle difficoltà se il veicolo dovesse attraversare altri Paesi Comunitari prima dell’effettiva uscita. Lasciamo così anche all’Autorevole Agenzia delle Dogane il compito di esprimersi per una corretta ed univoca interpretazione di questo delicato aspetto.