di Piero Bellante – Avvocato in Verona
I rapporti tra autorità doganale e soggetto passivo sono ispirati al principio di buona fede, sia in ambito tributario, sia in ambito extratributario, per il raggiungimento di una finalità economica comune: sicurezza, rapidità e semplificazione del movimento internazionale delle merci. Un riferimento al principio di buona fede come canone di valutazione della diligenza del debitore, nell’adempimento delle obbligazioni doganali, è contenuto nell’art. 119, CDU 2013, in materia di rimborso o di sgravio.
La disposizione prevede che, nel caso di “errore delle autorità competenti” nella determinazione dell’obbligazione, per poter accedere al rimborso di quanto versato in eccesso o allo sgravio di una eventuale pretesa dell’autorità doganale, il debitore deve aver agito in buona fede al momento della presentazione della dichiarazione su cui verte l’istanza di rimborso o di sgravio; la buona fede deve dunque sussistere fin dal momento in cui sono state fornite le prime informazioni e deve improntare il comportamento del dichiarante in tutte le fasi del rapporto. In alcune ipotesi il principio di buona fede è declinato dal Codice doganale come principio di collaborazione nello scambio di informazioni. Il principio si desume dalla disposizione contenuta nell’art. 13, CDU 2013. Per quanto l’art. 13, cit., si riferisca formalmente solo allo scambio di informazioni reciproche nell’ambito delle procedure di analisi e gestione dei rischi, la norma, letta insieme con quelle contenute nei seguenti artt. 14 e 15, ha una valenza che va oltre il dato letterale e finisce per costituire una norma di sistema.
Lo scambio completo e leale di informazioni è espressione del più generale dovere di collaborazione e buona fede cui si riferisce, nell’ordinamento nazionale, l’art. 10, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente. La collaborazione ha come corollario il rispetto il rispetto di alcuni principi fondamentali per l’instaurazione di un corretto rapporto doganale. Da una parte, le autorità doganali devono fare un uso corretto delle informazioni ricevute, in modo da assicurare un livello equivalente dei controlli doganali all’interno dell’Unione per evitare il rischio di distorsioni di traffico e comportamenti anticoncorrenziali che potrebbero verificarsi presso i punti di entrata e di uscita dell’Unione (cfr. considerando n. 19, CDU 2013).
Le autorità doganali devono inoltre mantenere uno scambio leale e trasparente con gli operatori economici e con le altre autorità eventualmente coinvolte; in questo si traduce la nozione di “dialogo regolare” cui fa riferimento l’art. 14, CDU 2013. Gli operatori, dal canto loro, devono fornire lealmente alle autorità tutta la documentazione e le informazioni prescritte per il compimento delle formalità doganali, “nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli” (art. 15, CDU 2013).
Le informazioni fornite dagli operatori economici o dai loro rappresentanti devono essere accurate e complete (cfr. art. 199, comma 1, DAC 1993); in particolare, presentando (o facendo presentare in proprio nome o per proprio conto) la dichiarazione in dogana, il dichiarante si impegna a garantire l’autenticità e la validità dei documenti presentati a corredo della dichiarazione e, se viene richiesto il vincolo ad un regime doganale, a rispettare tutti gli obblighi che ne derivano. Il dovere di accuratezza e di autenticità delle informazioni presentate a corredo della dichiarazione doganale è particolarmente importante in materia di dichiarazione del valore in dogana. Ai sensi dell’art. 6, Regolamento delegato transitorio (UE) n. 341/2016 (RDT 2016), infatti, per le merci il cui valore in dogana sia superiore a 20.000 euro (o a richiesta dell’ufficio per importi minori) è ancora obbligatoria la presentazione a corredo della dichiarazione doganale della Dichiarazione di valore su modello DV1, che contiene il riepilogo delle informazioni sugli elementi per la determinazione del valore in dogana.
La collaborazione tra le parti può essere più o meno stringente a seconda del grado di coinvolgimento delle parti: si parte dallo scambio facoltativo di informazioni per fini di interesse reciproco, descritto nell’art. 13, cit., per raggiungere un livello intermedio con le informazioni che possono essere richieste all’autorità doganale e che a determinate condizioni l’autorità deve fornire con efficacia vincolante. Ai sensi dell’art. 14, CDU 2013, infatti, “chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull’applicazione della normativa doganale” (art. 14, CDU 2013), purché si tratti di informazioni che si riferiscano ad operazioni reali o comunque da compiersi effettivamente e non a richieste di pareri o informazioni meramente teorici (art. 11, CDC 1992, art. 14, CDU 2013). La collaborazione diventa mano a mano più stringente quando si configura quasi come un dovere se riguarda l’accuratezza e la veridicità delle informazioni che il dichiarante è tenuto a fornire ai sensi dell’art. 15, CDU 2013, fino a diventare un obbligo vero e proprio nel rapporto tra autorità doganale e i soggetti che abbiano conseguito lo status di Operatore economico autorizzato (AEO).