di Piero Bellante, avvocato, esperto di diritto doganale
Il nuovo codice dell’Unione prevede la completa informatizzazione dei rapporti tra gli operatori e le autorità doganali, intendendo per “operatore” qualsiasi persona che entri in rapporto con l’autorità doganale nello svolgimento di una attività che sia soggetta alle customs rules. L’intenzione del legislatore comunitario è quella di creare un sistema doganale paneuropeo completamente informatizzato. A regime, lo scambio delle informazioni tramite sistemi informatici diventerà la norma; potranno essere concesse deroghe soltanto nei casi di malfunzionamento dei sistemi o se l’utilizzo dei sistemi informatici sia inadeguato per il tipo di traffico cui si riferiscono le informazioni o per le formalità doganali da svolgere.
Una significativa novità, che era stata introdotta a livello di sistema dall’art. 7 del Codice doganale 450/08, è stata riprodotta nella nell’art. 13, CDU 2013: per l’individuazione dei rischi e per le operazioni di contrasto autorità e operatori possono scambiarsi informazioni reciproche, anche diverse da quelle richieste dalle customs rules e anche sulla base di specifici accordi scritti, che possono prevedere l’accesso ai dati contenuti nei sistemi informatici degli operatori da parte delle autorità.
Per quanto l’art. 13, CDU 2013, si riferisca formalmente solo allo scambio di informazioni reciproche nell’ambito delle procedure di analisi e gestione dei rischi, la norma, letta insieme con quelle contenute nei seguenti artt. 14 e 15, ha una valenza che va oltre il dato letterale e finisce per costituire una norma di sistema; i rapporti tra autorità e soggetto passivo devono sempre essere ispirati al principio di collaborazione reciproca, in ambito tributario ed extratributario per il raggiungimento di una finalità economica comune: sicurezza, rapidità e semplificazione del movimento internazionale delle merci. E’ un principio che nel nostro ordinamento è espressione del più generale dovere di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212, nota come Statuto del contribuente.
Corollario del principio di collaborazione è che “chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull’applicazione della normativa doganale” (art. 14, CDU 2013), purché si tratti di informazioni che si riferiscano ad operazioni reali o comunque da compiersi effettivamente e non a richieste di pareri o informazioni meramente teorici (art. 11, CDC 1992, art. 14, CDU 2013). Le autorità doganali devono mantenere uno scambio leale e trasparente con gli operatori economici e con le altre autorità eventualmente coinvolte; in questo si traduce la nozione di “dialogo regolare” cui fa riferimento l’art. 14, CDU 2013.
Gli operatori, dal canto loro, devono fornire lealmente alle autorità tutta la documentazione e le informazioni prescritte per il compimento delle formalità doganali, “nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli” (art. 15, CDU 2013). Le informazioni fornite dagli operatori economici o dai loro rappresentanti devono essere accurate e complete (cfr. art. 199, comma 1, DAC 1993); in particolare, presentando (o facendo presentare in proprio nome o per proprio conto) la dichiarazione in dogana, il dichiarante si impegna a garantire l’autenticità e la validità dei documenti presentati a corredo della dichiarazione e, se viene richiesto il vincolo ad un regime doganale, a rispettare tutti gli obblighi che ne derivano. Non è chiaro se anche nel nuovo codice doganale il dovere di verità formale dei documenti allegati alla dichiarazione sia esteso anche al rappresentante.
La norma, già contenuta nell’art. 199, DAC 1993, è stata in parte riprodotta nel nuovo art. 15, comma 2, UCC 2013, ma secondo un ordine ed un significato proprio delle parole che non è immediatamente percepibile. La precisazione sulla necessaria accuratezza ed autenticità delle informazioni presentate a corredo della dichiarazione doganale è particolarmente importante in materia di dichiarazione del valore in dogana. Ai sensi dell’art. 6, Regolamento delegato transitorio n. 341/2016, infatti, per le merci il cui valore in dogana sia superiore a 20.000 euro (o a richiesta dell’ufficio per importi minori) è obbligatoria la presentazione a corredo della dichiarazione doganale della Dichiarazione di valore su modello DV1, che contiene il riepilogo delle informazioni sugli elementi per la determinazione del valore in dogana.
Il principio di collaborazione reciproca diventa ancora più stringente nel rapporto tra autorità doganale e i soggetti che abbiano conseguito lo status di Operatore economico autorizzato (AEO) Tra i requisiti oggettivi per conseguire questo particolare status vi e è anche quello di essere in grado di assicurare che “i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali”. L’operatore inoltre deve stabilire “procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà” (art. 27, comma 1, lett. i), RE 2015. In questi casi la collaborazione con le autorità presuppone anche l’esistenza di procedure di controllo interne al soggetto richiedente e diviene quasi un vero e proprio dovere; il venir meno del quale potrebbe incidere negativamente sulla possibilità di mantenere le autorizzazioni conseguite.