di Massimo De Gregorio
Presso la Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane sono stati presentati la Strategia e il piano Operativo che l’Agenzia ha predisposto in vista dell’entrata in vigore dell’UCC e delle sue disposizioni di applicazioni DA e IA.
Nell’analisi d’impatto emerge chiaramente che la strategia principale dell’Agenzia è focalizzata su due obbiettivi:
- Eliminazione delle procedure di domiciliazione.
- Modalità di presentazione della documentazione a sostegno delle dichiarazioni doganali in caso di controllo CD o VM.
Procedure Ordinarie in Dogana (NORM in DOGANA) Import (allibrate su MMA/Transito/TIR in dogana)
- Non è richiesto più l’invio sistematico della documentazione a sostegno.
- Eliminazione della convalida presso il front office.
- Messa a disposizione immediata dell’esito del circuito di controllo.
- Esecuzione dei controlli, se selezionati, sulla base del fascicolo elettronico e, se CD e conforme, svincolo on-line.
Procedure Ordinarie in Dogana (NORM in DOGANA) Export
Per le merci all’export “presenti in dogana” si applica quanto previsto dall’articolo 5, par.33: “Presentazione delle merci in dogana”: notifica alle autorità doganali dell’avvenuto arrivo delle merci all’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dale autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali.
L’Agenzia in tal caso, ha previsto la possibilità di inserire nel campo 44 (documenti) “la notifica di presentazione delle merci in dogana”, impegnandosi all’UPLOAD FE dei documenti in caso di controllo, inserendo nella casella 30 della bolletta (localizzazione delle merci) il codice FE.
Vantaggi:
- Eliminazione della convalida in dogana (front office).
- Rilascio immediato dell’esito sul portale della Dogana.
- In caso di CA, stampa immediata – download dal portale del DAE/DAT.
- Nel caso previsto dall’articolo 329 par.7 contratto di trasporto unico con società ferroviaria, postale, compagnia di navigazione o aerea, attestazione del nuovo codice nel campo 44.
- Nel caso di esito CD, controllo sul fascicolo elettronico inviato in UPLOAD e se conforme, svincolo on-line e stampa del DAE/DAT.
- Chiusura immediata del movimento con l’i-visto (visto uscire) presso l’Ufficio di esportazione.
- Presidio H24 per il recupero del carico di lavoro del front office.
- Fascicolo della dichiarazione da controllare associate alla dichiarazione consultabile su AIDA.
- Colloquio via portale tra dogana e dichiarante per i controlli (richiesta integrazione documenti).
Procedure Domiciliate ex art. 76 par. 1 lett. C Reg.Cee 2913/92 in vigore al 01 maggio del 2016
In conformità a quanto previsto nella tavola di corrispondenza dell’ Allegato 90 alle DA (Reg.2446/2015),
le autorizzazioni di procedura domiciliata possono essere riconvertite in:
1) Autorizzazione per “iscrizione nelle scritture del dichiarante” (art.182 UCC – 150 DA – 233 a 236 della IA) EIDR che comporta l’obbligo per il dichiarante di presentare la dichiarazione in dogana in due fasi:
a) Notifica dell’avvenuto arrivo delle merci (AEO C esonerato);
b) dichiarazione complementare contenente tutte le indicazioni necessarie per il regime doganale entro 10 giorni o più.
Le soluzioni transitorie per EIDR dale TDA ricalcano le procedure utilizzate in Italia prima della digitalizzazione delle domiciliate (prima preavviso cartaceo + dichiarazione) e farebbe decadere le semplificazioni attualmente in vigore (controllo di ammissibilità, sportello unico, sdoganamento in mare).
Inoltre l’EIDR potrà essere autorizzata solo dopo il ressessment delle autorizzazioni in vigore e con i nuovi riteri previsti dall’art.39 lett. A-b-d.
2) Autorizzazione per “dichiarazione semplificata”
3) Luogo designato e approvato NORM C/O LUOGO (articolo 139 dell’UCC “presentazione delle merci in dogana” e 115 delle DA “approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci). Per tale procedura il luogo approvato è assimilabile all’attuale luogo autorizzato presente nelle attuali autorizzazioni di domiciliazione. Unica circostanza necessaria in tal caso per i CAD è quella di munirsi di contratto di Comodato per l’uso dei luoghi dei clienti.
Conclusioni
Sicuramente tale implementazione comporterà notevoli vantaggi per gli spedizionieri doganali che già operavano in procedura ordinaria, ottenendo ulteriori semplificazioni nel processo di trasmissione della dichiarazione, per il rilascio dello svincolo, per i controlli e per l’appuramento della spedizione.
Diversamente per i titolari della procedure domiciliate, ed in particolare per i CAD, le autorizzazioni saranno convertite automaticamente in “luoghi approvati” in procedura NORM C/O LUOGO; le dichiarazioni di import/ export saranno trasformate in dichiarazioni normali in dogana, con merci presentate in “altro luogo approvato dalle autorità doganali”.
È necessaria pertanto una attenta valutazione su quanto proposto dall’Agenzia riguardo la conversione delle procedure domiciliate in procedure ordinarie presso i “luoghi approvati” e gli effetti che si possono eterminare in termini di operatività, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 251 DA “che le autorizzazioni concesse in forza del Regolamento 2913/92 o del Regolamento 2454/93 in vigore al 1 maggio, rimangono valide fino al loro riesame (entro il 01/05/2019)”.