di Najdat Al Najjari
Come noto, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 40/2010, i soggetti passivi IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle transazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Black List (Art. 1 d.l. 40/2010).
A tal fine sono da considerarsi “soggetti passivi” – e quindi destinatari dell’obbligo di comunicazione – tutti coloro che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione (come specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/2010 al § 1). Per quanto concerne gli Enti non commerciali essi devono segnalare le sole operazioni riferibili alle attività commerciali effettuate con esclusione delle attività compiute nell’esercizio della propria attività istituzionale.
Sono peraltro soggetti all’obbligo di comunicazione anche i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, i soggetti direttamente identificati nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti: in tali ultime ipotesi, peraltro, l’obbligo di comunicazione ha rilievo esclusivamente per quanto concerne operazioni territorialmente rilevanti in Italia.
Per quanto concerne le stabili organizzazioni di imprese italiane all’estero l’Agenzia delle Entrate, con propria comunicazione 28 gennaio 2011 ha chiarito che:
– sono soggette all’obbligo di dichiarazione le stabili organizzazioni di imprese italiane collocate in territori Black list per le operazioni ivi effettuate nei confronti di operatori economici;
– sono soggette all’obbligo di dichiarazione le stabili organizzazioni di imprese italiane collocate in territori non Black List per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Black List.
Va sottolineato, peraltro, che è l’operazione intesa in senso contrattuale ad avere rilevanza in merito all’insorgere dell’obbligo di comunicazione e non, ad esempio, la provenienza delle merci. In concreto, qualora un’azienda italiana acquisti beni da una società russa ed i beni arrivino dagli Emirati Arabi (Paese Black List) l’operazione non è soggetta a riepilogo in quanto le parti dell’operazione non hanno la loro sede in Paesi listati.
Le operazioni da comunicare sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, effettuate o ricevute.
Ai sensi del d.m. 5 agosto 2010 sono soggette all’obbligo di comunicazione anche le prestazioni di servizi non soggette ad IVA nel territorio dello Stato per carenza del requisito della territorialità. Va sottolineato infine che, a seguito della modifica dell’Art. 21 d.p.r. 633/1972 intercorsa nel 2013, poiché sono soggette all’obbligo di fatturazione anche le cessioni di beni che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato [Art. 21 comma VIbis lettera b) d.p.r. 633/1972: “(…)I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies: (…)b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta“].
È da ritenere pertanto che anche le cessioni di beni extraterritoriali siano da considerare quali operazioni per cui sorge l’obbligo di comunicazione.
Ma quali sono Paesi BLack List? Essi vanno identificati analizzando congiuntamente gli Stati elencati rispettivamente nel d.m. 4 maggio 1999 e nel d.m. 21 novembre 2001 come periodicamente modificati: la presenza di un Paese all’interno di una sola delle citate liste è sufficiente per far sorgere in capo al soggetto passivo l’obbligo di riepilogo delle operazioni indipendentemente dal fatto che, ad esempio, il Paese venga considerato Black list solo per alcune categorie di operazioni e non per altre.
Alla data di redazione della presente nota il Lussemburgo è stato espunto dalla Black List e pertanto rimangono compresi – tra gli Stati membri della UE – esclusivamente il Principato di Monaco (il quale fa parte del territorio IVA della Francia ai sensi dell’Art. 7 d.p.r. 633/1972) e l’Isola di Man (che fa parte del territorio britannico sempre a norma del citato Art. 7 d.p.r. 633/1972) (vedasi Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze di data 01 aprile 2015).
Per quanto riguarda la modalità di presentazione deve essere utilizzato il modello di comunicazione polivalente ed il termine per la presentazione delle dichiarazioni coincide con il termine per la presentazione dello “spesometro”.
La periodicità dell’adempimento è stata modificata con d. lgs. 175/2014, così come è stata variata la soglia minima che fa scattare l’obbligo di comunicazione.
La periodicità di presentazione infatti è diventata annuale indipendentemente dall’ammontare delle operazioni effettuate (ossia è stato rimosso il limite dei 500,00= Euro) e la soglia minima di comunicazione è stata innalzata ad Euro 10.000,00= complessivi, intendendosi tale soglia determinata dal complesso delle cessioni e prestazioni effettuate e ricevute nei confronti di operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Black List. Quindi: se un’Azienda effettua operazioni per un ammontare superiore a 10.000,00= Euro sarà tenuta alla comunicazione anche delle operazioni di ammontare unitario inferiore o pari a 500,00= Euro.
Va osservato che la norma lascia la possibilità di utilizzare, per l’intero anno 2014, le precedenti modalità di comunicazione e lascia quindi invariate le precedenti soglie dichiarative, ivi compresa la facoltà di non effettuare comunicazioni in merito alle operazioni di valore unitario inferiore a 500,00= Euro (così la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31/E/2014). Le operazioni vanno comunicate prendendo come periodo di riferimento quello della data di registrazione della fattura: tuttavia se la registrazione dell’operazione in contabilità generale è anteriore o alternativa rispetto alla registrazione ai fini IVA sarà la data di registrazione in contabilità generale a determinare il periodo di riferimento dell’operazione. Per quanto concerne, infine, le operazioni di importazione, va sottolineato che le stesse possono presentare una particolarità: ovverosia la fattura può giungere all’importatore precedentemente rispetto alla bolletta doganale di importazione.
In tal caso l’importatore ha l’onere di riepilogare l’operazione con i dati risultanti dalla fattura e, qualora la bolletta doganale sia ricevuta e registrata in un momento successivo, la stessa dovrà essere indicata tra le operazioni passive come se si trattasse di una nota di variazione.
E’ peraltro evidente che, con la modificazione della periodicità da mensile/trimestrale ad annuale, la circostanza è destinata a verificarsi meno di frequente.
Si noti che in caso di operazioni soggette all’obbligo del reverse charge (con riferimento a quanto previsto dall’Art. 17 comma II d.p.r. 633/1972 e dagli Artt. 46 – 47 d.l. 331/1993) la fattura integrata e l’autofattura relative alle operazioni passive dovranno – ai fini della comunicazione Black List – essere riepilogate soltanto tra le operazioni passive nonostante la loro doppia registrazione ai fini IVA.
Per quanto riguarda le sanzioni connesse all’adempimento in esame,l’ Art. 1 comma III d.l. 40/2010 stabilisce che “per l’omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. A prescindere dal fatto che non si capisce quale sia la logica che ha suggerito di escludere l’istituto della continuazione nelle violazioni in tema di dichiarazioni Black List, il richiamato Art. 11 comma I d. gs. 471/1997 statuisce che “sono punite con la sanzione amministrativa da €. 258 ad €. 2.065 le seguenti violazioni: (..)” : ne consegue che la sanzione in merito agli adempimenti Balck List varia da un minimo di 516,00= ad un massimo di 4.130,00= Euro. Le violazioni possono essere oggetto di ravvedimento nei termini di cui all’Art. 13 comma I d. lgs. 472/1997 come modificato dal 01 gennaio 2015 (applicabile – si badi bene – anche in ipotesi di formale conoscenza della violazione, salva notifica di atti di liquidazione).