C’è sempre stato un grosso equivoco nella vicenda delle tariffe (oggi parametri): il mancato rispetto della normativa codicistica (art. 2233 cod. civ.) che pone al primo posto tra i criteri di determinazione del compenso la convenzione tra le parti, e solo al secondo posto la tariffa professionale.
Nella pratica la convenzione era applicata di rado, perché i professionisti preferivano essere generici (prevedere in anticipo il costo complessivo della prestazione era definito impossibile) e chiedevano soltanto un acconto, magari modesto, confidando nella successiva applicazione delle tariffe (il che comportava spesso sgradevoli e inattese sorprese a carico del cliente).
Il c.d. decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248) ha eliminato i minimi tariffari inderogabili spingendo in direzione della determinazione consensuale e omnicomprensiva del prezzo della prestazione, ma nella pratica ciò non ha avuto seguito e le parti del rapporto professionale hanno continuato ad affidarsi alle tariffe.
La riforma Bersani, in pratica, è servita solo alle parti più forti: grosse imprese ed enti pubblici che hanno il potere di imporre la misura del compenso al professionista, ovvero professionisti nei cui confronti l’assistito non ha potere di negoziazione.
La definitiva abrogazione delle tariffe è stato il prevedibile passo successivo, non privo di strascichi.
La reazione degli Ordini e il richiamo al decoro
Alcuni Consigli degli Ordini hanno reagito scompostamente alle riforme, sostenendo che l’abrogazione dei minimi obbligatori non rilevasse sotto il profilo deontologico, all’interno del quale il decoro della professione imponeva di non svilirla riducendo troppo il prezzo delle prestazioni. Il livello dello svilimento era fatto coincidere con i precedenti minimi tariffari inderogabili.
Secondo l’Antitrust i suddetti minimi non potevano essere reintrodotti, di fatto e surrettiziamente, attraverso principi deontologici di corretto comportamento
Prezzi, pubblicità e concorrenza
Un importante commentatore ha affermato che la scomparsa del riferimento al decoro non fa venir meno gli altri divieti di concorrenza sleale (art. 2598 cod. civ.) e di pratiche commerciali scorrette (art. 27 Codice del consumo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
L’art. 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 statuisce:
- È consentita al professionista la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
- La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
- In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
Alla luce di quanto sopra sancito ipotizziamo un annuncio di questo tenore:
“Sono il miglior professionista del mondo. Con me la pratica andrà sicuramente a buon fine. Prezzi modici”.
Il messaggio è equivoco, ingannevole e non veritiero (non esiste una causa sicuramente vinta); inoltre l’annuncio non riguarda l’attività professionale, la struttura dello studio, i titoli posseduti e i compensi delle prestazioni.
Il riferimento al compenso deve essere determinato con indicazione della cifra, oppure determinabile (applico sempre i parametri minimi); non può certo essere generico né evidenziare qualità del professionista prive di oggettività e non verificabili.
Il legislatore, insomma, ci ha chiarito la differenza tra la pubblicità commerciale (più bianco non si può) e quella informativa, che deve essere limitata ai dati specifici sopra indicati.
Ma tutte queste “alchimie” letterali ed interpretative non dovrebbero – e non devono – farci paura. La selezione, come sempre, la farà il mercato. Il professionista serio resterà sul mercato quando continuerà a saper fare le cose, non solo a proclamarle.
di Daniele Spagnol – Doganalista