di Piero Bellante
Determinare quale sia la “posizione doganale” della merce che entri, esca o semplicemente si trovi all’interno di un territorio doganale è un tema centrale di tutti gli ordinamenti doganali. La posizione doganale della merce, infatti, condiziona ciò che il detentore può fare o non può fare di essa, secondo il principio generale posto nell’art. 134, CDU 2013, in base al quale le merci sono soggette a vigilanza doganale “per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l’autorizzazione delle autorità doganali”. L’ordinamento dell’Unione descrive la posizione doganale della merce in funzione dello status giuridico di essa e distingue tra merce “unionale” e merce “non unionale” (art. 5, punti 22, 23, CDU 2013). Il Codice doganale, tuttavia, descrive soltanto i requisiti perché una merce possa acquisire lo status di merce “unionale”, definendo a contrario come merce “non unionale” tutto ciò che non possegga lo status di merce unionale, perché non lo abbia mai acquisito o perché lo abbia perso. Perché una merce possa essere definita in posizione “unionale” essa deve soddisfare uno dei tre criteri individuati nell’art. 5, punto 23, del Codice doganale dell’Unione, su cui in questa sede non è possibile soffermarsi. L’attribuzione della posizione doganale di merce “unionale” ha finalità e criteri suoi propri e prescinde dalla nozione e dai criteri per l’attribuzione dell’origine, preferenziale o non preferenziale, delle merci ottenute nel territorio doganale dell’Unione. Mentre lo status di merce in posizione “non unionale” è reso evidente da circostanze di fatto che rendono palese che si tratti di merce arrivata da un Paese terzo e introdotta nel territorio doganale dell’Unione, quanto meno per essere stata introdotta in custodia temporanea in attesa di ricevere un esito sia esso provvisorio o definitivo; oppure perché altrettante circostanze di fatto rendono palese che merce “unionale” abbia perso questo status, molto più delicata è la verifica della “posizione unionale” delle merci per i possibili abusi che potrebbero verificarsi non solo per l’elusione ai poteri di vigilanza e controllo dell’autorità, ma anche sotto il profilo dei presupposti per la nascita dell’eventuale obbligazione tributaria. Per questo motivo l’art. 153, commi 1 e 2, CDU 2013, introduce la presunzione relativa (cioè valida fino a prova contraria) secondo cui “tutte le merci presenti nel territorio doganale dell’Unione sono considerate avere la posizione doganale di merci unionali”. Nei casi in cui l’autorità doganale abbia fondati dubbi sulla posizione unionale delle merci, l’onere della prova grava sul detentore, cui devono essere tuttavia assicurate le garanzie del contraddittorio. L’onere della prova grava sul detentore anche nei casi in cui la presunzione non possa operare o possa operare soltanto a determinate condizioni: l’art. 119, RD 2015, ha introdotto infatti alcune importanti limiti alla presunzione di unionalità, nel quadro della disposizione generale di cui all’art. 155, comma 2, CDU 2013, secondo cui “in casi specifici le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale”. La disposizione contenuta nell’art. 119, cit., piuttosto articolata, descrive nel primo comma, lett. a-c), come eccezioni, alcune ipotesi in cui la presunzione in realtà non sarebbe comunque applicabile, anzi vige la presunzione contraria poiché si tratta in tutta evidenza di merce che, per la condizione in cui si trova, considerate anche le circostanze di luogo e di tempo, non potrebbe essere in ogni caso considerata “unionale” perché si trova in custodia temporanea o è in procinto di esserlo, oppure perché è già stata addirittura vincolata ad un regime doganale speciale (purché diverso dal transito interno, dal perfezionamento passivo e dall’uso finale per ovvi motivi legati alla struttura e alla finalità di questi particolari regimi).
Vi sono poi alcune ipotesi, descritte nel secondo comma dell’art. 119, cit., in cui la presunzione relativa di unionalità opera soltanto in presenza di determinati presupposti. Sono ipotesi che riguardano la libera circolazione, per via aerea, per via mare o per ferrovia, di merce in posizione unionale direttamente da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione, eventualmente anche con attraversamento di un paese terzo, senza necessità di vincolo al regime speciale di transito interno e quindi in deroga ad esso: in tutti questi casi la presunzione opera soltanto in presenza di particolari presupposti quali, rispettivamente, l’emissione di un titolo unico di trasporto aereo; l’utilizzo di un trasporto marittimo di linea debitamente autorizzato dall’autorità doganale secondo quanto previsto dagli artt. 120-122 bis, RD 2013 (195-198, RE 2015) o l’emissione di un titolo unico di trasporto ferroviario emesso nell’ambito di relazioni tra Stati assistite da convenzioni internazionali come ad esempio la Convenzione CIM.
Infine, vi sono le eccezioni vere e proprie in cui la presunzione di unionalità non opera ed il detentore, se richiesto, deve essere in grado di dimostrare la posizione della merce di cui ha la disponibilità in determinate circostanze di tempo e di luogo è di carattere “unionale”. Sono le ipotesi descritte nel comma 1, lett. d-e) e nel comma 3 dell’art. 119, cit., cui si fa rinvio.