di Piero Bellante.
Tra i settori rilevanti per i controlli doganali in materia extratributaria vi è il contrasto alla contraffazione dei prodotti a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Il tema della contraffazione non deve essere confuso con quello della falsa indicazione di origine. Sono due questioni distinte: un prodotto può presentare un’etichetta composta a regola d’arte per quanto riguarda l’origine geografica, ma essere contraffatto; così come un prodotto originale può essere etichettato in modo tale da indurre in errore il consumatore sulla reale origine geografica.
I controlli doganali in materia di contraffazione riguardano la tutela della concorrenza tra imprese e sono disciplinati dal reg. (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.6.2013, in vigore dal 19.7.2013 e «relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali» e dal suo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4.12.2013, entrambi efficaci dal 1.1.2014. L’obiettivo cui tende il reg. (UE) n. 608/2013, cioè quello di coinvolgere le autorità doganali nelle azioni di prevenzione e contrasto alle frodi nel settore dei diritti di proprietà industriale, è peraltro in sintonia con il ruolo di queste autorità come descritto nell’art. 3 CDU 2013, la cui funzione è anche quella di
tutelare l’Unione europea dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;
mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l’agevolazione degli scambi legittimi.
La «tutela della proprietà industriale o commerciale» sulle merci «che violano taluni diritti di proprietà intellettuale» è espressamente indicata tra gli obiettivi della vigilanza doganale e dei relativi controlli sulle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione, secondo la nozione di essi contenuta nell’art. 134 CDU 2013. Oggetto dei controlli sono le merci soggette «o che avrebbero dovuto essere» soggette a vigilanza doganale, quanto meno per il sospetto che possano violare un «diritto di proprietà intellettuale» in quanto si tratti di merci «contraffatte» o «usurpative»; le rispettive definizioni sono contenute nei punti 1, 5 e 6 dell’art. 2 reg. (UE) n. 608/2013. A differenza dei regolamenti precedenti, che prevedevano il divieto di ingresso nella Comunità o di vincolare a regimi doganali, provvisori o definitivi, le merci che al termine delle procedure ivi previste fossero risultate violare un diritto di proprietà intellettuale, il reg. (UE) n. 608/2013 stabilisce in via generale che sono assoggettate a controllo doganale, anche sulla base di criteri di analisi di rischio, le merci che sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza doganale ed, in particolare, le merci che si trovino in una di queste situazioni (art. 1 reg. cit.):
merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione;
merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.
Verifiche e controlli doganali finalizzati all’applicazione del reg. (UE) n. 608/2013 possono essere attivati d’ufficio o su domanda del titolare del diritto. In relazione a quest’ultimo punto è particolarmente rilevante la previsione contenuta nell’art. 9, comma 3, reg. (UE) n. 1001/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.6.2017, in vigore dal primo ottobre successivo, «sul marchio dell’Unione europea». Ai sensi dell’art. 9 cit., il titolare del marchio UE ha infatti il diritto di impedire ai terzi di introdurre nel territorio dell’Unione, per fini commerciali, «prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l’imballaggio, proveng[a]no da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio».
Nel caso in cui l’autorità doganale, al di fuori di una procedura ad istanza dei soggetti legittimati, proceda d’ufficio perché ritenga di essere in presenza di merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale, prima di disporre la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci può richiedere, con la necessaria riservatezza, informazioni ad ogni persona «che potrebbe avere facoltà di presentare una domanda [di intervento, n.d.a.] relativa alla presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale» (art. 18 reg. cit.). Valutate le informazioni ricevute, l’autorità doganale può disporre la sospensione dello svincolo o il blocco della merce, anche in questo caso notificando il provvedimento al detentore o al dichiarante entro un giorno lavorativo dal provvedimento adottato ed al soggetto legittimato a presentare la domanda lo stesso giorno o immediatamente dopo rispetto al detentore della merce. A questo punto, se entro quattro giorni dalla notifica del provvedimento al soggetto legittimato quest’ultimo non formalizza la propria richiesta di intervento all’autorità doganale presentando la domanda di rito (art. 5, comma 3, reg. cit.), la merce deve essere liberata e le operazioni di sdoganamento possono proseguire; lo stesso avviene nel caso in cui l’autorità doganale non sia stata in grado, entro un giorno dal provvedimento di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, di individuare un potenziale soggetto legittimato cui fare riferimento (art. 18 reg. cit.).
In tutti i casi di sospensione dello svincolo e di blocco delle merci è consentita l’ispezione delle stesse da parte di tutti i soggetti coinvolti (soggetti legittimati, detentore e dichiarante); su richiesta del detentore l’autorità doganale può prelevare campioni della merce per l’invio ai soggetti legittimati, che le sottopongono ad analisi sotto la propria responsabilità. L’art. 24 reg. (UE) n. 608/2013 prevede altresì che, una volta instaurato da parte dei soggetti legittimati il procedimento davanti all’autorità competente per determinare se vi sia stata o meno lesione dei diritti di proprietà intellettuale ed in assenza di provvedimenti inibitori emessi da questa autorità, l’autorità doganale possa concedere lo svincolo e la liberazione della merce se il dichiarante o il detentore depositino una garanzia «di importo sufficiente da proteggere gli interessi» dei soggetti legittimati; norma di difficile applicazione, considerata l’aleatorietà del criterio indicato per l’individuazione dell’importo da garantire.
È possibile, altresì, che, preso atto della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, soggetto legittimato e detentore della merce si accordino per la distruzione consensuale della merce oggetto di contestazione, senza che sia necessario ricorrere ad ulteriori accertamenti; in tal caso, è onere delle parti dare comunicazione scritta all’autorità doganale di questa loro decisione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica dei provvedimenti inibitori, giorni che si riducono a tre nel caso di merce deperibile. La distruzione avviene sotto controllo doganale. Una procedura semplificata è prevista per la distruzione di merci sospettate di essere contraffatte o usurpative ed oggetto di «piccole spedizioni», intendendosi per tali le spedizioni postali e quelle effettuate tramite corriere espresso riferite al massimo a tre unità o aventi un peso lordo inferiore a due chilogrammi (art. 2, punto 19, reg. cit.), cui si fa rinvio.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, reg. (UE) n. 608/2013, infine, il regolamento stesso non si applica alle merci oggetto di «commercio parallelo illegale», cioè alle merci prodotte con il consenso del titolare del diritto «ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua approvazione», nonché a quelle prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra il titolare del diritto ed il soggetto autorizzato a produrle; queste merci, infatti, sono a tutti gli effetti autentiche ed esulano quindi dall’oggetto di questo regolamento (cfr. considerando n. 6 reg. cit.). Anche le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori sono escluse da questa normativa (art. 1, comma 4, reg. cit.).