di Alessandro Sutto
Con decorrenza 7 marzo 2015 sono entrate in vigore le norme del decreto legislativo n. 23/2015 di attuazione della delega conferita al Governo in base all’art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 in previsione della regolamentazione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Tali disposizioni trovano applicazione con esclusivo riferimento ai contratti di lavoro stipulati dopo la sua entrata in vigore.
Da ciò i datori di lavoro si trovano a gestire (fino a quando non cesserà l’ultimo dei dipendenti assunti entro il 28 febbraio 2015) due diverse tipologie di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: il nuovo contratto a “tutele crescenti” per i lavoratori neo assunti ed il vecchio contratto “ a tutela piena” per i lavoratori preesistenti.
Prima di verificare puntualmente quelle che sono le differenze tra i due regimi e necessario verificare chi sono i destinatari della nuova normativa:
- Coloro che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo interminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto;
- Coloro che assunti con contratto a termine e/o apprendistato antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo in commento, vengono successivamente stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato;
- Nel caso di superamento della soglia dimensionale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/70) anche ai lavoratori assunti antecedentemente al 7 marzo 2015.
E’ facilmente intuibile che il riferimento al termine “tutela” indica come quello che viene disciplinato è il regime risarcitorio nel caso di “licenziamento illegittimo”.
Vediamo ora come la cosi detta “ tutela reale” ( reintegra sul posto di lavoro) venga ridimensionata a favore della previsione di indennizzi risarcitori legati esclusivamente all’anzianità di servizio del lavoratore e non sindacabili dal giudice del lavoro, il quale non avrà più discrezionalità nel determinarne l’ammontare.
Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale.
La sanzione per questa tipologia di licenziamenti è la reintegra sul posto di lavoro. La tutela reale si applica anche quando il giudice accerti il difetto di giustificazione per motivo consistente nella“disabilità” (o meglio inidoneità) fisica o psichica del lavoratore.
La tutela reale del reintegro sul posto di lavoro viene confermata anche dalla nuova disciplina. Il decreto delegato introduce la facoltà, in capo al lavoratore di richiedere al datore di lavoro, al posto del reintegro, l’erogazione di un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del TFR percepita.
Licenziamento per giustificato motivo o giusta causa.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 300/70 come modificato dalla riforma Fornero (L. 92/12) il giudice,
ove avesse accertato l’insussistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa, condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento
di un indennizzo e dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Negli altri casi la sanzione è esclusivamente risarcitoria e prevede un indennizzo onnicomprensivo determinato tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica,del comportamento e delle condizioni delle parti.
Con il nuovo regime la tutela viene articolata in diverse fattispecie e ridotta.
- Assenza del giustificato motivo oggettivo o della giusta causa .
Viene completamente meno la tutela reale e , nel caso in cui il giudice constati l’insussistenza dei presupposti per tale tipologia di licenziamenti, si prevede la condanna del datore di lavoro al pagamento
di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio,in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
iil decreto delegato riduce esattamente di due terzi la misura minima dell’indennizzo prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970, escludendo qualsiasi valutazione discrezionale del giudice al riguardo
- Licenziamento disciplinare per fatto materiale insussistente
Solo in questo caso il decreto delegato mantiene la tutela reale della reintegra sul posto di lavoro alla quale si aggiunge un’indennità risarcitoria. In ogni caso è introdotta una inversione dell’onere della prova rispetto alla disciplina previgente, dal momento che sarà il lavoratore a dover dimostrare l’insussistenza del “fatto materiale” posto alla base del licenziamento.
Anche in questo caso il decreto prevede la facoltà concessa al dipendente di richiedere, in luogo del reintegro, l’erogazione di un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, non assoggettata a contribuzione previdenziale
Vizi formali e procedurali
In caso di vizi formali e procedurali, ai lavoratori già assunti alla data del 6 marzo 2015, in sede di licenziamento si applica la sola tutela risarcitoria mediante erogazione di un indennizzo onnicomprensivo determinato, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Tale valutazione è rimessa al giudice.
La nuova sanzione risarcitoria, da applicarsi agli assunti dal 7 marzo 20015,. viene rimodulata come indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità con conseguente riduzione dell’importo minimo erogabile nella stessa misura di 2/3 rispetto a quella per i lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.
Piccole imprese fino a 15 dipendenti e organizzazioni di tendenza
Per tutti i lavoratori le diverse discipline di tutela escludono la tutela reale. L’art. 9 del decreto delegato dispone, per le aziende fino a 15 dipendenti, la non applicabilità della tutela reale (reintegrazione del lavoratore) in caso di licenziamento disciplinare illegittimo e il dimezzamento delle
indennità dovute dal datore di lavoro nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o giusta causa dichiarato illegittimo, ovvero illegittimo per vizi formali o procedurali, fissando il limite massimo di 6 mensilità.